- In caso di più domande per la stessa area demaniale marittima, l'art. 37 stabilisce criteri di preferenza nell'assegnazione della concessione, valorizzando chi offre maggiori garanzie di proficua utilizzazione.
- Criterio principale: il più rilevante interesse pubblico dell'uso proposto, valutato discrezionalmente dall'amministrazione marittima.
- Per le attività turistico-ricreative, è data preferenza alle attrezzature non fisse e completamente amovibili, a tutela dell'ambiente costiero.
- Il terzo comma — che prevedeva un ulteriore criterio di preferenza — è stato soppresso dal D.L. 194/2009, convertito con L. 25/2010.
- In assenza di ragioni di preferenza tra i concorrenti, si procede a licitazione privata, introducendo un elemento di competizione selettiva tra i richiedenti.
Testo dell'articoloVigente
Art. 37 Codice della Navigazione — Concorso di più domande di concessione
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico. Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico- ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2009, N. 194, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 2010, N. 25 . Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, si procede a licitazione privata.
Commento
Ratio e funzione della norma
L'art. 37 del Codice della navigazione disciplina il caso, frequente nella prassi costiera, in cui più soggetti richiedano contestualmente la concessione dello stesso tratto di demanio marittimo. La norma introduce criteri di preferenza sostanziale che l'amministrazione deve seguire nell'istruttoria comparativa, evitando che la scelta del concessionario sia affidata a criteri puramente formali o arbitrari. Il sistema dell'art. 37 realizza un bilanciamento tra due esigenze: da un lato la valorizzazione economica del demanio mediante la sua concessione al soggetto che ne assicuri l'uso più produttivo e rispondente all'interesse pubblico; dall'altro la tutela ambientale della costa, che l'articolo presidia con la preferenza per le attrezzature amovibili nelle attività turistico-ricreative.
Il criterio delle 'maggiori garanzie di proficua utilizzazione'
Il primo criterio di preferenza è quello del richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione. Questo giudizio è rimesso alla valutazione discrezionale dell'amministrazione e si articola su diversi piani: capacità economica e finanziaria del richiedente, progettualità dell'attività proposta, esperienza pregressa nel settore, solidità organizzativa e imprenditoriale. Non si tratta di un giudizio meramente economico: l'art. 37 chiarisce che la preferenza deve essere accordata a chi si proponga un uso rispondente a un «più rilevante interesse pubblico». Il coordinamento tra i due sub-criteri — proficua utilizzazione e interesse pubblico — suggerisce che l'amministrazione deve preferire il richiedente il cui progetto, oltre a essere economicamente solido, apporta un beneficio pubblico superiore rispetto agli altri concorrenti: ad esempio, accesso gratuito o a condizioni agevolate per determinate categorie di utenti, creazione di posti di lavoro, valorizzazione culturale dell'area.
Il criterio ambientale per le attività turistico-ricreative
L'art. 37, secondo comma, introduce un criterio specifico per le concessioni turistico-ricreative: in questa categoria, la preferenza va alle richieste che prevedano attrezzature non fisse e completamente amovibili. La ratio è la tutela dell'ambiente costiero: strutture amovibili preservano la naturale conformazione della spiaggia, non alterano permanentemente il suolo demaniale, consentono il ripristino immediato in caso di revoca della concessione e limitano l'impatto visivo sul paesaggio costiero. Questo criterio si raccorda con la disciplina paesaggistica del D.Lgs. 42/2004 e con le linee guida ministeriali sugli stabilimenti balneari, che tendono a limitare la cementificazione delle spiagge. Il termine 'completamente amovibili' indica che l'intera struttura — comprese le fondazioni — deve essere rimovibile senza interventi invasivi sul suolo demaniale.
La soppressione del terzo comma e la licitazione privata
Il testo attuale dell'art. 37 presenta una lacuna normativa: il terzo comma è stato soppresso dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25. Il testo originario prevedeva un ulteriore criterio di preferenza — il precedente titolare della concessione — che garantiva una sorta di diritto di insistenza a favore del concessionario uscente. La soppressione di questo comma è stata una delle misure adottate per adeguare il sistema italiano ai principi europei di libera concorrenza e non discriminazione nell'assegnazione delle concessioni demaniali marittime, anticipando il percorso di riforma poi proseguito con la L. 118/2022. In assenza di ragioni di preferenza tra i concorrenti, l'art. 37 ultimo comma prevede il ricorso alla licitazione privata: una procedura selettiva riservata a un numero limitato di operatori previamente invitati dall'amministrazione, che introduce un elemento competitivo nella scelta del concessionario.
Coordinamento con il diritto europeo sulla concorrenza
L'art. 37 si inserisce oggi in un contesto di forte pressione europea verso la liberalizzazione del sistema concessorio. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha ripetutamente affermato che le concessioni di servizi su risorse naturali scarse devono essere assegnate mediante procedure competitive, trasparenti e imparziali. Il sistema dell'art. 37, fondato su criteri di preferenza sostanziale e sulla licitazione privata come rimedio residuale, è stato ritenuto insufficiente a garantire la piena apertura concorrenziale del settore. Per questo la L. 118/2022 e i decreti attuativi successivi hanno introdotto l'obbligo di evidenza pubblica, con il quale l'art. 37 dovrà essere coordinato: i criteri di preferenza sostanziale potranno sopravvivere come elementi della valutazione comparativa nelle gare, ma non potranno più giustificare assegnazioni dirette senza confronto competitivo.
Casi pratici
Caso 1: Concorso tra un operatore balneare e un'associazione sportiva
Tizio, titolare di un'impresa balneare, e Caio, presidente di un'associazione di canottaggio sportivo dilettantistico, presentano domande concorrenti per la stessa porzione di spiaggia demaniale. L'amministrazione marittima, applicando l'art. 37, preferisce Caio perché l'uso sportivo dilettantistico gratuito risponde a un interesse pubblico più rilevante rispetto allo sfruttamento commerciale, accordando la concessione all'associazione con le condizioni di accesso libero per i non tesserati.
Caso 2: Preferenza per attrezzature amovibili in una zona di pregio paesaggistico
Sempronio e un altro operatore concorrono per una concessione balneare in un'area protetta. Sempronio propone un impianto di strutture completamente amovibili — ombrelloni, lettini, gazebo smontabili — mentre il concorrente propone un chiosco prefabbricato ancorato al suolo. L'amministrazione, applicando il criterio del secondo comma dell'art. 37, preferisce Sempronio, rilevando che le strutture amovibili tutelano meglio l'ambiente costiero e possono essere rimosse senza residui a fine stagione.
Caso 3: Licitazione privata tra concorrenti equivalenti
Tre operatori balneari presentano domande equipollenti per lo stesso tratto di spiaggia, con progetti di pari valore economico e medesima tipologia di attrezzature amovibili. Non potendo individuare una preferenza sostanziale, l'amministrazione marittima ricorre alla licitazione privata invitando tutti e tre i richiedenti, aggiudicando la concessione a Tizio che formula l'offerta economica più vantaggiosa in termini di canone demaniale proposto.
Domande frequenti
Come si assegna una concessione demaniale marittima quando ci sono più domande concorrenti?
L'amministrazione applica i criteri dell'art. 37: preferisce chi offre maggiori garanzie di proficua utilizzazione e propone un uso di più rilevante interesse pubblico; in caso di parità ricorre alla licitazione privata.
Cosa si intende per attrezzature non fisse e completamente amovibili ai fini dell'art. 37?
Strutture che possono essere rimosse senza interventi invasivi sul suolo demaniale, comprese le fondazioni; ombrelloni, lettini, gazebo smontabili, chioschi prefabbricati smontabili rientrano in questa categoria.
Il precedente concessionario ha ancora la preferenza al rinnovo della concessione?
No, il cosiddetto diritto di insistenza è stato soppresso dal D.L. 194/2009; il precedente titolare deve competere con gli altri richiedenti in condizioni di parità, secondo i criteri sostanziali dell'art. 37.
Cos'è la licitazione privata prevista dall'art. 37?
Una procedura selettiva in cui l'amministrazione invita un numero limitato di operatori a presentare offerte competitive; si applica quando nessuno dei richiedenti presenta ragioni di preferenza sostanziale rispetto agli altri.
I criteri dell'art. 37 sono compatibili con la Direttiva Bolkestein?
Solo parzialmente: la Direttiva 2006/123/CE richiede procedure di evidenza pubblica aperte e non discriminatorie; le riforme legislative italiane (L. 118/2022) stanno adeguando il sistema, pur conservando i criteri qualitativi come elementi di valutazione nelle gare.
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