- L'esecuzione di nuove opere entro trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare richiede l'autorizzazione del capo del compartimento.
- La fascia di rispetto può essere estesa oltre trenta metri con decreto reale e previo parere del Consiglio di Stato, per ragioni speciali in determinate località.
- L'autorizzazione si intende negata per silenzio se entro novanta giorni l'amministrazione non accoglie la domanda.
- L'autorizzazione non è richiesta quando le costruzioni sono previste in piani regolatori approvati dall'autorità marittima.
- Le opere abusive realizzate nella zona di rispetto sono soggette all'ordine di rimessione in pristino di cui all'articolo 54.
Testo dell'articoloVigente
Art. 55 Codice della Navigazione — Nuove opere in prossimità del demanio marittimo
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
L'esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare è sottoposta all'autorizzazione del capo del compartimento. Per ragioni speciali, in determinate località la estensione della zona entro la quale l'esecuzione di nuove opere è sottoposta alla predetta autorizzazione può essere determinata in misura superiore ai trenta metri, con decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato. L'autorizzazione si intende negata se entro novanta giorni l'amministrazione non ha accolta la domanda dell'interessato. L'autorizzazione non è richiesta quando le costruzioni sui terreni prossimi al mare sono previste in piani regolatori o di ampliamento già approvati dall'autorità marittima. Quando siano abusivamente eseguite nuove opere entro la zona indicata dai primi due comma del presente articolo, l'autorità marittima provvede ai sensi dell'articolo precedente. Delle zone portuali della navigazione interna
Stesso numero, altri codici
- Art. 55 Cod. Amb. — attività conoscitiva
- Art. 55 D.Lgs. 159/2011 — Azioni esecutive
- Art. 55 D.Lgs. 209/2005 — Autorizzazione
- Art. 55 D.Lgs. 42/2004 — Alienabilità di immobili appartenenti al demanio culturale
- Art. 55 CAD — Articolo abrogato
- Art. 55 Codice Civile: Immissione di altri nel possesso temporaneo
Commento
Ratio e collocazione sistematica
L'articolo 55 del Codice della navigazione introduce un regime autorizzatorio specifico per le nuove costruzioni realizzate in prossimità del demanio marittimo. La norma si colloca all'intersezione tra la tutela del patrimonio demaniale e il controllo dell'assetto urbanistico-costiero, perseguendo un duplice obiettivo: da un lato, preservare l'accessibilità e la fruibilità delle coste da indebite interferenze private; dall'altro, assicurare che le costruzioni nelle zone limitrofe al mare siano compatibili con le esigenze della navigazione, della sicurezza marittima e della gestione demaniale.
L'ambito di applicazione: la fascia di trenta metri
Il primo comma individua l'ambito applicativo della norma nella fascia di trenta metri misurata dal demanio marittimo ovvero dal ciglio dei terreni elevati sul mare. La scelta di questa misura risponde a criteri di ragionevole prossimità: opere collocate a quella distanza possono incidere significativamente sull'utilizzo del demanio, sulla visibilità del litorale e sulla sicurezza delle operazioni portuali e di sbarco. Il riferimento al «ciglio dei terreni elevati sul mare» estende la tutela anche alle coste alte e rocciose, dove la linea demaniale si trova a una quota superiore rispetto alla battigia.
L'estensione della fascia di rispetto
Il secondo comma prevede la possibilità di estendere la fascia di rispetto oltre i trenta metri «per ragioni speciali, in determinate località», attraverso decreto reale previo parere del Consiglio di Stato. L'istituto consente di adattare la norma generale alle specificità morfologiche o strategiche di particolari tratti di costa: aree di interesse militare, zone di particolare pregio paesaggistico o siti soggetti a forte pressione edificatoria possono richiedere una fascia di rispetto più ampia per garantire una protezione adeguata. Il procedimento rafforzato — con parere del Consiglio di Stato — assicura un controllo di legittimità e di merito sull'ampliamento della limitazione.
Il silenzio-diniego e la sua deroga
Il terzo comma introduce una regola peculiare: l'autorizzazione si intende negata se entro novanta giorni l'amministrazione non ha accolto la domanda dell'interessato. Si tratta di un caso di silenzio-diniego, opposto al più frequente silenzio-assenso previsto dalla normativa generale sul procedimento amministrativo (L. 241/1990). La scelta del legislatore del 1942 riflette la particolare delicatezza degli interessi in gioco: le costruzioni in prossimità del demanio marittimo non possono essere autorizzate implicitamente per inerzia dell'amministrazione, data l'incidenza permanente che esse hanno sul territorio costiero. Il mancato riscontro entro novanta giorni legittima il privato a ricorrere al giudice amministrativo per ottenere una pronuncia sulla fondatezza della propria domanda.
L'esenzione per i piani regolatori approvati dall'autorità marittima
Il quarto comma esonera dall'obbligo autorizzatorio le costruzioni già previste in piani regolatori o di ampliamento approvati dall'autorità marittima. La ratio è chiara: quando l'autorità competente ha già esaminato e approvato un piano urbanistico che contempla determinate costruzioni nella zona di rispetto, il controllo autorizzatorio è già stato esercitato in sede pianificatoria. Richiedere una nuova autorizzazione ex art. 55 per ogni singola costruzione prevista nel piano sarebbe un aggravio procedimentale superfluo. L'esenzione richiede tuttavia che l'autorità marittima abbia effettivamente esaminato e approvato il piano: la mera approvazione da parte di autorità urbanistiche ordinarie non è sufficiente.
Il regime delle opere abusive e i profili pratici
Il quinto comma richiama l'art. 54, applicando alle opere abusive realizzate nella zona di rispetto il medesimo regime previsto per le occupazioni e innovazioni abusive sul demanio marittimo. Il capo del compartimento potrà quindi ordinare la rimessione in pristino e, in caso di inottemperanza, procedere d'ufficio a spese dell'interessato. Dal punto di vista pratico, chi intende costruire nelle vicinanze del mare deve sempre verificare preliminarmente se l'area ricade nella fascia di trenta metri (o in una fascia estesa per decreto) e, in caso affermativo, presentare domanda di autorizzazione al compartimento marittimo competente, indipendentemente dai titoli edilizi richiesti dalla normativa urbanistica.
Casi pratici
Caso 1: Tizio realizza un capannone a venti metri dal mare senza autorizzazione
Tizio, proprietario di un terreno posto a venti metri dalla linea demaniale marittima, costruisce un capannone artigianale senza richiedere l'autorizzazione del capo del compartimento ex art. 55. L'autorità marittima, effettuato il sopralluogo, constata l'abusività dell'opera e, richiamando l'art. 54, ingiunge la demolizione entro novanta giorni con addebito delle spese in caso di inottemperanza.
Caso 2: Caio attende invano l'autorizzazione e interpreta il silenzio come diniego
Caio presenta domanda di autorizzazione ex art. 55 per la costruzione di un villino a venticinque metri dal ciglio di una scogliera. Trascorsi novanta giorni senza alcuna risposta dell'amministrazione, Caio — correttamente interpretando il silenzio come diniego ai sensi del terzo comma — propone ricorso al TAR per ottenere una pronuncia sulla fondatezza della sua richiesta, evitando di avviare i lavori e incorrere nelle sanzioni previste dall'articolo 54.
Caso 3: Sempronio costruisce in attuazione di un piano regolatore già approvato dall'autorità marittima
Sempronio intende edificare una struttura ricettiva a quindici metri dal demanio marittimo, in un'area inclusa in un piano di ampliamento approvato con il concorso dell'autorità marittima. Verificato che la propria costruzione rientra tra quelle previste nel piano approvato, Sempronio non presenta la domanda di autorizzazione ex art. 55, confidando nell'esenzione prevista dal quarto comma, e procede all'edificazione sulla base della sola concessione edilizia comunale.
Domande frequenti
Entro quanti metri dal mare è obbligatoria l'autorizzazione per nuove costruzioni?
L'articolo 55 del Codice della navigazione prevede l'autorizzazione del capo del compartimento per qualsiasi nuova opera entro trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare. La fascia può essere estesa per decreto in determinate località.
Cosa succede se l'autorità non risponde entro novanta giorni alla domanda di autorizzazione?
Il silenzio si intende come diniego: l'autorizzazione è considerata negata. Il privato può impugnare il silenzio-diniego davanti al giudice amministrativo per ottenere una pronuncia nel merito.
Chi deve rilasciare l'autorizzazione ex art. 55, il Comune o l'autorità marittima?
L'autorizzazione di cui all'articolo 55 è rilasciata dal capo del compartimento marittimo, ed è distinta e aggiuntiva rispetto ai titoli edilizi comunali. Entrambe le autorizzazioni possono essere necessarie per costruire nella fascia di rispetto.
L'autorizzazione ex art. 55 è necessaria anche se il terreno è privato?
Sì. Il regime autorizzatorio si applica in ragione della prossimità al demanio marittimo, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del terreno su cui si intende costruire. La vicinanza al mare giustifica il controllo pubblicistico.
È possibile costruire senza autorizzazione se il piano regolatore già prevede la costruzione?
Sì, purché il piano regolatore o di ampliamento sia stato approvato dall'autorità marittima. In tal caso l'autorizzazione specifica ex art. 55 non è richiesta, poiché il controllo è già stato esercitato in sede di approvazione del piano.
Vedi anche