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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il servizio di rimorchio marittimo nei porti e negli altri luoghi di approdo non può essere esercitato senza concessione rilasciata dal capo del compartimento marittimo.
  • La concessione determina il numero e le caratteristiche tecniche dei mezzi da adibire al servizio di rimorchio.
  • Le tariffe del servizio sono stabilite dal capo del compartimento, previo parere delle associazioni sindacali interessate.
  • Il servizio di rimorchio portuale è una attività in regime concessorio, non liberamente esercitabile da chiunque.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 101 Codice della Navigazione — Istituzione del servizio di rimorchio marittimo

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Il servizio di rimorchio nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi addette alla navigazione marittima non può essere esercitato senza concessione, fatta dal capo del compartimento, secondo le norme del regolamento. L'autorità predetta determina nell'atto di concessione il numero e le caratteristiche dei mezzi tecnici da adibire al servizio. Le tariffe relative al servizio sono stabilite dal capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali interessate.

Commento

Natura del servizio di rimorchio e ratio del regime concessorio

L'art. 101 del Codice della navigazione introduce il regime giuridico fondamentale del servizio di rimorchio marittimo portuale: si tratta di un'attività soggetta a concessione amministrativa, sottratta al libero mercato e organizzata come servizio pubblico locale. La scelta del legislatore del 1942 di assoggettare il rimorchio a concessione risponde a esigenze di sicurezza portuale, di efficienza del servizio e di tutela degli utenti. La manovra di rimorchio — che consiste nell'assistere una nave di grande stazza nell'ingresso, nell'uscita o nella manovra di ormeggio in porto — richiede mezzi specializzati (rimorchiatori), equipaggi competenti e un'organizzazione capace di garantire la disponibilità del servizio in qualsiasi condizione meteorologica e di traffico. Affidarla a qualsiasi operatore senza controllo rischierebbe di compromettere la sicurezza delle operazioni portuali.

L'atto di concessione: contenuto e competenza

La concessione è rilasciata dal capo del compartimento marittimo, che è il vertice dell'autorità marittima per una circoscrizione territoriale definita (il compartimento). L'atto di concessione deve determinare due elementi essenziali: il numero dei mezzi tecnici (rimorchiatori) che il concessionario è autorizzato ad adibire al servizio, e le caratteristiche tecniche di tali mezzi (potenza di trazione, stazza, dotazioni di sicurezza). Questa determinazione non è lasciata all'autonomia del concessionario, ma è definita dall'autorità in funzione delle esigenze del porto: un porto con traffico di navi di grande stazza richiederà rimorchiatori di elevata potenza in numero sufficiente, mentre uno scalo minore potrà accontentarsi di mezzi più leggeri. La concessione è quindi uno strumento di programmazione e dimensionamento del servizio, oltre che di controllo sull'operatore.

Il sistema tariffario

Le tariffe del servizio di rimorchio sono stabilite dal capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali interessate. Questo meccanismo di formazione del prezzo riflette la natura pubblicistica del servizio: in un regime concessorio, il concessionario non è libero di fissare prezzi di mercato, ma deve applicare le tariffe determinate dall'autorità. La consultazione sindacale allarga la partecipazione ai soggetti portatori di interessi contrapposti: da un lato le organizzazioni dei lavoratori del settore (marinai, macchinisti dei rimorchiatori), dall'altro le organizzazioni degli armatori e degli agenti marittimi che fruiscono del servizio. L'obiettivo è fissare tariffe che garantiscano la remunerazione del servizio senza gravare eccessivamente sulle operazioni portuali.

Carattere esclusivo della concessione e rapporti con il diritto della concorrenza

Il regime concessorio dell'art. 101, concepito nel 1942, ha dovuto confrontarsi con l'evoluzione del diritto comunitario ed europeo della concorrenza. La Dir. 79/1992/CE e la direttiva sui servizi portuali 2001/0047/CE (poi ritirata) hanno ripetutamente messo in discussione i regimi monopolistici o oligopolistici del rimorchio portuale, ritenuti potenzialmente incompatibili con le norme sulla libertà di prestazione dei servizi. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha affrontato in più occasioni la compatibilità dei regimi nazionali di concessione del rimorchio con il diritto europeo, distinguendo tra le esigenze di sicurezza — che giustificano la regolamentazione — e le restrizioni alla concorrenza non necessarie. Il regime italiano dell'art. 101 si è nel tempo adattato a questo quadro, mantenendo il sistema concessorio ma aprendolo progressivamente alla concorrenza tra operatori.

Rimorchio e pilotaggio: differenze sistematiche

Il Codice della navigazione disciplina rimorchio e pilotaggio come istituti distinti, benché entrambi rappresentino attività di assistenza alla manovra navale. La differenza fondamentale è che nel pilotaggio il pilota sale a bordo della nave e la guida dall'interno, mentre nel rimorchio l'azione si svolge attraverso una forza di trazione esterna esercitata dal rimorchiatore. Questa distinzione ha rilevanti implicazioni in materia di responsabilità (art. 103) e di regime contrattuale (artt. 101-102): il contratto di rimorchio disciplina la responsabilità del rimorchiatore e dell'armatore della nave rimorchiata secondo criteri specifici, diversi da quelli applicabili al contratto di pilotaggio.

Casi pratici

Caso 1: Richiesta di concessione per un nuovo porto commerciale

Tizio, armatore di una società di rimorchio, chiede al capo del compartimento marittimo la concessione per esercitare il servizio in un porto commerciale di recente apertura. Il capo del compartimento valuta le caratteristiche del traffico navale atteso e rilascia la concessione specificando che il servizio dovrà essere garantito con tre rimorchiatori di potenza non inferiore a 3.000 kW ciascuno.

Caso 2: Esercizio del rimorchio senza concessione

Caio, armatore di rimorchiatori, inizia ad assistere le manovre di alcune navi in un porto marittimo senza aver ottenuto la concessione richiesta dall'art. 101. Il capo del compartimento, informato del fatto, ordina la cessazione immediata dell'attività e avvia un procedimento sanzionatorio per esercizio abusivo del servizio.

Caso 3: Contestazione delle tariffe di rimorchio

Sempronio, agente marittimo, ritiene che le tariffe di rimorchio fissate dal capo del compartimento siano sproporzionate rispetto al servizio effettivamente prestato. L'associazione di categoria degli agenti marittimi presenta osservazioni nel corso della procedura di revisione tariffaria, ottenendo che le associazioni sindacali siano regolarmente sentite prima dell'approvazione del nuovo tariffario.

Domande frequenti

Il rimorchio marittimo portuale può essere esercitato liberamente da qualsiasi armatore?

No: l'art. 101 subordina l'esercizio del servizio di rimorchio marittimo al rilascio di una concessione da parte del capo del compartimento marittimo. Chi opera senza concessione incorre in sanzioni amministrative.

Chi stabilisce le tariffe del servizio di rimorchio nei porti marittimi?

Le tariffe sono stabilite dal capo del compartimento marittimo, sentite le associazioni sindacali interessate. Il concessionario non può applicare tariffe diverse da quelle ufficialmente approvate.

Qual è la differenza tra il contratto di rimorchio e il pilotaggio?

Nel pilotaggio un professionista sale a bordo e guida la nave dall'interno; nel rimorchio l'azione è esterna alla nave, esercitata tramite forza di trazione. Le due attività hanno disciplina autonoma e regimi di responsabilità diversi.

La concessione di rimorchio può essere revocata?

Sì: come ogni concessione amministrativa, quella per il rimorchio portuale può essere revocata per inadempimento delle condizioni, per motivi di interesse pubblico o per gravi violazioni della sicurezza portuale.

Il diritto europeo ha inciso sul regime concessorio del rimorchio portuale italiano?

Sì: il diritto europeo della concorrenza ha progressivamente messo in discussione i regimi monopolistici nel settore, richiedendo che le restrizioni siano limitate a quanto necessario per garantire la sicurezza, con apertura alla concorrenza tra operatori ove compatibile.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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