In sintesi
- Alle zone portuali della navigazione interna si applicano le disposizioni sul demanio marittimo contenute negli articoli 33-35 e negli articoli 50, 51, 54 del Codice della navigazione.
- Il rinvio è parziale e selettivo: non tutta la disciplina del demanio marittimo si estende alla navigazione interna, ma solo le norme espressamente richiamate.
- Per la dichiarazione di pubblico interesse (art. 33) e per l'esclusione di zone demaniali (art. 35), il riferimento è alle necessità del pubblico servizio del porto o dell'approdo fluviale o lacuale.
- Il meccanismo di rinvio garantisce l'uniformità di trattamento tra demanio marittimo e demanio portuale della navigazione interna nelle materie fondamentali.
- L'adattamento del presupposto applicativo — sostituendo il richiamo alle esigenze marittime con quelle del servizio di porto interno — consente di contestualizzare le norme richiamate.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 57 Codice della Navigazione — Norme applicabili
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Alle zone portuali della navigazione interna si applicano le disposizioni stabilite per il demanio marittimo dagli articoli 33 a 35; 50, 51, 54. Per la dichiarazione di pubblico interesse prevista dall'articolo 33 e per l'esclusione di zone demaniali a norma dell'articolo 35 si ha riguardo alle necessità del pubblico servizio del porto o dell'approdo.
Stesso numero, altri codici
- Art. 57 Cod. Amb. — Presidente del Consiglio dei Ministri, Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo
- Art. 57 D.Lgs. 159/2011 — Elenco dei crediti. Fissazione dell'udienza di verifica dei crediti
- Art. 57 D.Lgs. 209/2005 — Attività di riassicurazione
- Art. 57 D.Lgs. 42/2004 — Articolo 57
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
La tecnica del rinvio selettivo
L'articolo 57 del Codice della navigazione utilizza la tecnica del rinvio normativo per estendere alle zone portuali della navigazione interna alcune disposizioni dettate in materia di demanio marittimo. Anziché dettare una disciplina autonoma e parallela, il legislatore del 1942 ha preferito richiamare le norme già esistenti, adattandone ove necessario i presupposti applicativi. Questa tecnica risponde a criteri di economia normativa e coerenza sistematica: poiché le problematiche di gestione del demanio portuale sono analoghe sia in ambito marittimo sia in ambito di navigazione interna, le soluzioni giuridiche elaborata per il primo possono ragionevolmente estendersi al secondo.
Le norme richiamate e il loro contenuto
Il rinvio riguarda cinque gruppi di articoli. Gli articoli 33-35 disciplinano il regime giuridico fondamentale del demanio marittimo: l'art. 33 regola la dichiarazione di pubblico interesse per le zone demaniali; l'art. 34 disciplina le limitazioni sui fondi privati confinanti con il demanio; l'art. 35 prevede la possibilità di escludere dal regime demaniale alcune zone. Richiamare queste norme per le zone portuali interne significa applicare anche ad esse il medesimo regime di pubblicità, di vincoli e di eventuali esclusioni che caratterizza il demanio marittimo. Gli articoli 50 e 51 contengono disposizioni sulla polizia del demanio marittimo e sulla repressione delle violazioni. L'articolo 54, già analizzato, disciplina il potere di rimessione in pristino in caso di occupazioni abusive e innovazioni non autorizzate.
L'adattamento del presupposto applicativo
Il secondo periodo dell'articolo 57 introduce un correttivo fondamentale: per la dichiarazione di pubblico interesse (art. 33) e per l'esclusione di zone demaniali (art. 35), il parametro di riferimento non è più l'interesse marittimo, bensì le necessità del pubblico servizio del porto o dell'approdo fluviale o lacuale. L'adattamento è coerente con la natura dell'istituto: un porto fluviale non serve la navigazione marittima, ma la navigazione interna su laghi, fiumi o canali, e la valutazione del pubblico interesse deve conformarsi a questa diversa vocazione funzionale. Senza questa clausola adattiva, il rinvio alle disposizioni sul demanio marittimo avrebbe potuto creare dubbi interpretativi circa la valutazione dell'interesse pubblico in contesti geograficamente e funzionalmente distinti dal mare.
Profili di coordinamento con l'articolo 56
L'articolo 57 va letto in stretto coordinamento con l'articolo 56, che definisce le zone portuali della navigazione interna e individua l'amministrazione competente. Mentre l'art. 56 chiarisce «chi» gestisce le zone portuali interne e «quali» poteri ha, l'art. 57 chiarisce «quali norme sostanziali» si applicano a tali zone. Il sistema che emerge è quello di una disciplina ibrida: le zone portuali della navigazione interna hanno un regime normativo parzialmente mutuato dal demanio marittimo, pur conservando le proprie specificità legate all'ambiente fluviale e lacuale.
Rilievo pratico
In concreto, il rinvio dell'art. 57 significa che il gestore di un porto fluviale o lacuale è soggetto, tra l'altro, al potere di ingiunzione per le occupazioni abusive (art. 54), alle disposizioni sulla polizia demaniale (artt. 50-51) e al regime delle dichiarazioni di pubblico interesse (art. 33). Chi opera in queste zone deve quindi conoscere non solo le norme specifiche per la navigazione interna, ma anche le disposizioni sul demanio marittimo richiamate dall'art. 57, che costituiscono parte integrante del quadro regolatorio applicabile.
Casi pratici
Caso 1: Tizio occupa abusivamente una banchina fluviale e viene ordinata la rimessione in pristino
Tizio installa strutture non autorizzate su una banchina del porto fluviale rientrante nella zona portuale della navigazione interna. L'autorità competente, applicando l'art. 54 tramite il rinvio dell'art. 57, gli ingiunge di rimuovere le strutture entro quarantacinque giorni e, in caso di inottemperanza, procede d'ufficio addebitandogli le spese.
Caso 2: Caio chiede l'esclusione di una parte del porto lacuale dal regime demaniale
Caio, titolare di un complesso alberghiero affacciato su un lago, chiede che una porzione della zona portuale adiacente al proprio immobile venga esclusa dal regime demaniale ai sensi dell'art. 35 richiamato dall'art. 57. L'amministrazione valuta la richiesta avendo riguardo alle necessità del pubblico servizio del porto lacuale, e non alle esigenze della navigazione marittima, come espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 57.
Caso 3: Sempronio ottiene la dichiarazione di pubblico interesse per il ripristino di un approdo fluviale
Sempronio, armatore che gestisce un servizio pubblico di traghetto fluviale, chiede all'amministrazione della navigazione interna di dichiarare di pubblico interesse la zona dell'approdo che intende riqualificare. L'amministrazione, applicando l'art. 33 tramite il rinvio dell'art. 57, emette la dichiarazione tenendo conto delle necessità del servizio di traghetto fluviale, che costituisce il pubblico servizio del porto ai sensi dell'art. 57 secondo comma.
Domande frequenti
Quali norme del demanio marittimo si applicano alle zone portuali fluviali e lacuali?
L'articolo 57 del Codice della navigazione richiama espressamente gli articoli 33-35 (regime demaniale), 50 e 51 (polizia demaniale) e 54 (rimessione in pristino in caso di abusi). Non tutta la disciplina del demanio marittimo si estende alla navigazione interna.
Come viene adattato il presupposto del 'pubblico interesse' per i porti fluviali e lacuali?
L'articolo 57 precisa che la dichiarazione di pubblico interesse (art. 33) e l'esclusione di zone demaniali (art. 35) devono tener conto delle necessità del pubblico servizio del porto o dell'approdo fluviale o lacuale, non di esigenze marittime.
L'art. 54 sull'ingiunzione di rimessione in pristino si applica anche ai porti fluviali?
Sì, tramite il rinvio dell'articolo 57. Anche nelle zone portuali della navigazione interna, le occupazioni abusive e le innovazioni non autorizzate possono essere rimosse d'ufficio a spese del trasgressore.
Perché il legislatore ha preferito il rinvio anziché dettare norme autonome per la navigazione interna?
Per ragioni di economia normativa e coerenza sistematica: le problematiche di gestione del demanio portuale sono analoghe sia in ambito marittimo sia fluviale/lacuale. Il rinvio selettivo evita duplicazioni normative garantendo uniformità di trattamento.
Il rinvio dell'art. 57 si applica anche alle concessioni nei porti fluviali?
Le concessioni nei porti della navigazione interna sono disciplinate dall'articolo 58, non dall'articolo 57. Quest'ultimo riguarda il regime demaniale di base (artt. 33-35) e la polizia (artt. 50-51 e 54).
Vedi anche