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Ultimo aggiornamento: 8 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'autorità marittima può emettere ingiunzione per il rimborso di spese anticipate o sostenute per conto di privati.
  • L'ingiunzione diventa esecutoria con decreto del pretore competente (oggi giudice di pace o tribunale per competenza per valore).
  • Decorsi venti giorni dalla notificazione senza pagamento, l'autorità marittima può avviare gli atti esecutivi.
  • Entro il medesimo termine il debitore può proporre opposizione dinanzi al giudice competente per valore.
  • La Corte Costituzionale (sentenza n. 96/1967) ha dichiarato illegittima la condizione del previo versamento della somma come requisito di ammissibilità dell'opposizione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 84 Codice della Navigazione — Ingiunzione per rimborso di spese

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Per il rimborso di spese anticipate, o comunque sostenute per conto di privati, l'autorità marittima emette ingiunzione, resa esecutoria con decreto del pretore competente. Decorsi venti giorni dalla notificazione dell'ingiunzione al debitore, senza che questi abbia eseguito il pagamento, l'autorità marittima può procedere agli atti esecutivi. Entro il termine predetto il debitore può fare opposizione al decreto per motivi inerenti all'esistenza del credito o al suo ammontare, previo versamento della somma indicata nell'atto di ingiunzione. 17 L'opposizione è proposta dinanzi al giudice competente per valore. ————— AGGIORNAMENTO La Corte Costituzionale, con sentenza 26 giugno – 8 luglio 1967, n. 96 (in G.U. 1a s.s. 17/7/1967, n. 177), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione del presente articolo, espressa con le parole: "previo versamento della somma indicata nell'atto di ingiunzione".

In sintesi

  • L'autorità marittima può emettere ingiunzione per il rimborso di spese anticipate o sostenute per conto di privati.
  • L'ingiunzione diventa esecutoria con decreto del pretore competente (oggi giudice di pace o tribunale per competenza per valore).
  • Decorsi venti giorni dalla notificazione senza pagamento, l'autorità marittima può avviare gli atti esecutivi.
  • Entro il medesimo termine il debitore può proporre opposizione dinanzi al giudice competente per valore.
  • La Corte Costituzionale (sentenza n. 96/1967) ha dichiarato illegittima la condizione del previo versamento della somma come requisito di ammissibilità dell'opposizione.
Indice dei contenuti

Ratio e collocazione della norma

L'articolo 84 del Codice della navigazione introduce una procedura speciale di recupero dei crediti dell'autorità marittima nei confronti di privati, modellata sullo schema dell'ingiunzione. La disposizione risponde all'esigenza di consentire all'amministrazione marittima di recuperare con celerità le spese sostenute per conto o nell'interesse di soggetti privati — si pensi alle operazioni di disincaglio, di rimozione di relitti, di ricerca e soccorso con oneri anticipati dalla pubblica autorità — senza essere costretta a ricorrere alle ordinarie vie del giudizio civile di cognizione. La scelta del legislatore del 1942 riflette un favore per le procedure di ingiunzione quale strumento snello ed efficace di tutela dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dall'amministrazione.

Il procedimento ingiuntivo marittimo

La norma articola il procedimento in fasi distinte. Nella prima fase l'autorità marittima emette l'ingiunzione, che è un atto amministrativo unilaterale avente a oggetto la richiesta di rimborso di una somma determinata. L'ingiunzione non è di per sé direttamente esecutiva: essa acquista forza esecutiva attraverso un decreto del pretore competente. Il riferimento al pretore, organo giudiziario soppresso con il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, deve oggi essere letto in combinato con le norme sull'ordinamento giudiziario riformato: la competenza appartiene al giudice di pace o al tribunale ordinario, secondo il valore della controversia. Una volta reso esecutorio il decreto, l'ingiunzione produce gli effetti di un titolo esecutivo.

Il termine per il pagamento e per l'opposizione

Dalla notificazione al debitore decorrono venti giorni entro i quali il debitore è posto di fronte a un'alternativa: provvedere al pagamento oppure proporre opposizione. Decorsi i venti giorni senza che il debitore abbia adempiuto né proposto opposizione, l'autorità marittima può procedere agli atti esecutivi, avvalendosi degli strumenti dell'esecuzione forzata previsti dal codice di procedura civile. L'opposizione è il rimedio ordinario attraverso il quale il debitore può contestare l'esistenza del credito o il suo ammontare, instaurando un ordinario giudizio di cognizione dinanzi al giudice competente per valore. La competenza per valore richiama i criteri generali del codice di rito e garantisce che il giudice investito dell'opposizione sia quello naturalmente preposto alla controversia in ragione della sua entità economica.

La pronuncia della Corte Costituzionale n. 96 del 1967

Il testo originario dell'art. 84 condizionava l'ammissibilità dell'opposizione al previo versamento della somma indicata nell'atto di ingiunzione. Tale condizione era stata concepita come deterrente contro opposizioni meramente dilatorie, ma si traduceva in una limitazione dell'accesso alla tutela giurisdizionale per il debitore privo della liquidità necessaria. Con la sentenza 26 giugno - 8 luglio 1967, n. 96, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quella clausola, ritenendola incompatibile con il diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost. Conseguentemente, oggi l'opposizione è proponibile senza che il debitore debba previamente versare alcuna somma, e il giudice può sospendere l'esecuzione ove ne ricorrano i presupposti ai sensi delle norme del codice di procedura civile.

Coordinamento con il diritto processuale civile e profili pratici

Il procedimento delineato dall'art. 84 presenta affinità con il procedimento monitorio disciplinato dagli artt. 633 e seguenti del codice di procedura civile, ma se ne distingue per la fonte del credito (spese pubbliche anticipate per conto di privati), per il soggetto emittente (autorità amministrativa marittima) e per la fase di omologazione giudiziaria che precede l'esecutorietà. Sul piano pratico, l'articolo trova applicazione in tutti i casi in cui l'autorità marittima abbia erogato prestazioni a favore di armatori, proprietari di natanti o altri soggetti privati: operazioni di controllo sanitario, trasporti urgenti, attività di soccorso con impiego di personale e mezzi pubblici. Il recupero avviene attraverso un procedimento che tutela sia l'interesse pubblico alla celere riscossione, sia il diritto del privato a contestare l'an e il quantum del debito davanti a un giudice terzo e imparziale.

Casi pratici

Caso 1: Rimborso per operazioni di disincaglio

La capitaneria di porto coordina il disincaglio dell'imbarcazione da diporto di Tizio, anticipando il costo del rimorchiatore e delle operazioni di salvataggio per un totale di quattromila euro. L'autorità marittima emette ingiunzione nei confronti di Tizio per il rimborso di tale somma; il decreto del tribunale la rende esecutoria, e Tizio, non avendo pagato entro venti giorni, subisce un pignoramento del conto corrente.

Caso 2: Opposizione del debitore all'ingiunzione

L'autorità marittima intima a Caio il rimborso di duemila euro per spese di sorveglianza del suo cantiere navale, ma Caio contesta che parte di quelle spese riguardasse attività richieste da terzi e non da lui. Caio propone opposizione dinanzi al giudice di pace competente per valore senza dover preventivamente versare la somma, come chiarito dalla Corte Costituzionale nel 1967, e il giudice sospende l'esecuzione in attesa della decisione nel merito.

Caso 3: Contestazione sull'ammontare del credito

Sempronio riceve una ingiunzione per il rimborso di tremila euro relativi a servizi sanitari resi a bordo della sua motonave durante un'ispezione d'ufficio. Pur non contestando l'an del credito, Sempronio ritiene eccessivo l'importo e propone opposizione per valore, ottenendo dal tribunale la riduzione della somma a millequattrocento euro all'esito dell'istruttoria documentale.

Domande frequenti

Chi emette l'ingiunzione per il rimborso delle spese marittime?

L'ingiunzione è emessa dall'autorità marittima (capitaneria di porto o altra autorità competente). Diventa esecutoria solo con il decreto del giudice ordinario competente.

Entro quanto tempo il debitore può fare opposizione all'ingiunzione?

Entro venti giorni dalla notificazione dell'ingiunzione. In tale termine il debitore può sia pagare sia proporre opposizione davanti al giudice competente per valore.

È ancora richiesto il versamento anticipato della somma per proporre opposizione?

No. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 96 del 1967, ha dichiarato illegittima tale condizione. Il debitore può proporre opposizione senza alcun versamento preliminare.

Cosa succede se il debitore non paga nei venti giorni e non propone opposizione?

L'autorità marittima può procedere agli atti esecutivi, avvalendosi degli strumenti di esecuzione forzata previsti dal codice di procedura civile (pignoramento di beni, conti correnti, crediti).

Quale giudice è competente per l'opposizione all'ingiunzione marittima?

Il giudice competente per valore: giudice di pace fino ai limiti previsti dall'ordinamento, tribunale ordinario per le somme superiori. Il riferimento al 'pretore' nella norma va letto alla luce della riforma del 1998 che ha soppresso quell'organo.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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