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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 38 consente l'occupazione anticipata del demanio marittimo su richiesta dell'interessato, prima che il provvedimento definitivo di concessione sia adottato, in presenza di comprovata urgenza.
  • La concessione anticipata è subordinata al rilascio di una cauzione da parte del richiedente, a garanzia degli obblighi che deriveranno dall'atto concessorio definitivo.
  • I lavori necessari all'uso del bene possono essere avviati a rischio del richiedente, che non è tutelato contro l'eventuale diniego della concessione definitiva.
  • Il richiedente si obbliga preventivamente a rispettare le condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione ancora non emanato.
  • In caso di diniego della concessione, il richiedente deve demolire le opere realizzate e restituire il bene nel pristino stato, senza diritto a indennizzo per le spese sostenute.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 38 Codice della Navigazione — Anticipata occupazione di zone demaniali

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Qualora ne riconosca l'urgenza, l'autorità marittima può, su richiesta dell'interessato, consentire, previa cauzione, l'immediata occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo, nonché l'esecuzione dei lavori all'uopo necessari, a rischio del richiedente, purché questo si obblighi ad osservare le condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione. Se la concessione è negata, il richiedente deve demolire le opere eseguite e rimettere i beni nel pristino stato.

Commento

Ratio e natura giuridica dell'istituto

L'art. 38 del Codice della navigazione introduce uno strumento procedurale di notevole rilievo pratico: la occupazione anticipata del demanio marittimo, ossia la facoltà di procedere all'uso e alla trasformazione del bene demaniale prima che il procedimento di concessione si concluda con l'adozione dell'atto definitivo. La norma risponde a esigenze di celerità dell'attività economica: in certi casi — apertura imminente della stagione balneare, scadenze contrattuali per l'avvio di cantieri, urgenze operative — attendere la conclusione del procedimento ordinario potrebbe rendere inutile o tardivo il beneficio della concessione. Il legislatore ha dunque previsto una sorta di accesso procedurale anticipato al bene, bilanciando la rapidità di utilizzo con il rischio a carico del richiedente nel caso in cui la concessione definitiva non venga accordata.

I presupposti: urgenza e cauzione

La norma richiede due presupposti cumulativi per l'ammissione all'occupazione anticipata: (a) il riconoscimento dell'urgenza da parte dell'autorità marittima competente; (b) la prestazione di una cauzione da parte del richiedente. Il giudizio sull'urgenza è discrezionale: l'amministrazione valuta se le ragioni di celerità addotte dal richiedente siano concrete e non meramente strumentali all'aggiramento dei tempi ordinari del procedimento. La cauzione assolve una funzione di garanzia patrimoniale a tutela dello Stato: copre il rischio che il richiedente, ottenuta l'occupazione anticipata, non rispetti le condizioni future dell'atto concessorio, non adempia agli obblighi di ripristino in caso di diniego, o causi danni al bene demaniale durante il periodo di occupazione. La misura della cauzione non è determinata dalla norma, ma è rimessa alla valutazione dell'autorità marittima, che la calibra in funzione del valore dei lavori previsti e del rischio connesso all'occupazione.

Il rischio a carico del richiedente

Il tratto più caratterizzante dell'art. 38 è la allocazione del rischio: i lavori eseguiti nel periodo di occupazione anticipata sono effettuati «a rischio del richiedente». Questo significa che se la concessione definitiva viene negata, il richiedente non ha diritto ad alcun indennizzo per le opere realizzate, per le spese sostenute o per il mancato guadagno atteso. La logica è che l'anticipata occupazione è una facoltà che il richiedente sceglie di esercitare consapevolmente, accettando un rischio negozialmente assunto. In termini pratici, il richiedente che decide di avviare lavori prima della concessione definitiva deve considerare questo rischio come un costo di opportunità: la velocità nell'avvio dell'attività si paga con l'esposizione al rischio di perdere l'investimento. Per questo le imprese che si avvalgono dell'art. 38 devono disporre di un'analisi giuridico-preventiva solida, che valuti la ragionevole probabilità di ottenere la concessione definitiva prima di avviare investimenti significativi.

L'obbligo di ripristino in caso di diniego

Il secondo comma dell'art. 38 disciplina le conseguenze del diniego della concessione definitiva: il richiedente è obbligato a demolire le opere eseguite e a rimettere i beni nel pristino stato. Questo obbligo è assoluto e non ammette eccezioni: non rileva che le opere siano di pregio, funzionalmente compatibili con il demanio o potenzialmente utili per l'amministrazione marittima. L'obbligo di pristino tutela l'integrità del demanio marittimo e impedisce che l'occupazione anticipata si trasformi in un meccanismo di fatto per imporre all'amministrazione la concessione definitiva (il cosiddetto 'fatto compiuto'). Se il richiedente non adempie spontaneamente all'obbligo di demolizione e ripristino, l'amministrazione marittima può procedere d'ufficio alle demolizioni, rivalendosi sulla cauzione prestata e, per l'eventuale residuo, sul patrimonio del richiedente.

Coordinamento con la disciplina delle costruzioni abusive sul demanio

L'art. 38 si raccorda con la normativa sulle costruzioni abusive nelle zone demaniali (artt. 54 ss. del regolamento di esecuzione, D.P.R. 328/1952) e con la disciplina generale dell'abuso edilizio (D.P.R. 380/2001). Le opere realizzate in forza dell'occupazione anticipata non sono abusive nel senso tecnico-giuridico — sono autorizzate dalla stessa norma — ma devono rispettare le prescrizioni tecniche e urbanistiche applicabili. Il diniego della concessione non implica automaticamente una violazione penale: ciò che conta è che il richiedente rispetti l'obbligo di ripristino. In caso contrario, l'inottemperanza potrebbe configurare le ipotesi di cui agli artt. 54 ss. del regolamento di esecuzione, con le relative sanzioni amministrative e penali.

Casi pratici

Caso 1: Apertura anticipata di uno stabilimento balneare in attesa della concessione

Tizio, gestore di uno stabilimento balneare, si trova a ridosso dell'apertura della stagione estiva con il procedimento concessorio ancora in corso. Invocando l'urgenza stagionale, chiede all'autorità marittima l'occupazione anticipata ex art. 38, prestando cauzione. L'autorità lo autorizza; Tizio installa le attrezzature e apre al pubblico. La concessione definitiva viene poi rilasciata regolarmente, confermando le condizioni già accettate in via anticipata.

Caso 2: Diniego della concessione e obbligo di demolizione

Caio ottiene l'occupazione anticipata di un'area demaniale portuale per installarvi un chiosco di ristorazione, avviando i lavori di fondazione. L'autorità marittima, conclusa l'istruttoria, nega la concessione definitiva per ragioni di incompatibilità con i piani portuali vigenti. Caio è obbligato a demolire le fondazioni realizzate e ripristinare l'area allo stato originario; la cauzione prestata viene escussa parzialmente per coprire i costi del sopralluogo e della vigilanza durante il ripristino.

Caso 3: Contestazione del requisito di urgenza

Sempronio chiede l'occupazione anticipata di un'area costiera per realizzare strutture ricettive, adducendo urgenza legata a impegni contrattuali con tour operator. L'autorità marittima nega l'anticipata occupazione ritenendo che i termini contrattuali non integrino una vera urgenza, poiché il procedimento ordinario avrebbe tempi compatibili con l'inizio dell'attività. Sempronio impugna il diniego al TAR, che conferma la legittimità del provvedimento, riconoscendo l'ampia discrezionalità dell'amministrazione nel valutare il requisito dell'urgenza.

Domande frequenti

Cos'è l'occupazione anticipata del demanio marittimo ex art. 38?

E' la facoltà concessa dall'autorità marittima di occupare e utilizzare beni demaniali prima dell'adozione del provvedimento definitivo di concessione, in presenza di urgenza comprovata e previa cauzione.

Cosa rischia chi avvia lavori in base all'art. 38 e poi non ottiene la concessione?

Deve demolire a proprie spese tutte le opere realizzate e ripristinare l'area nel pristino stato, senza diritto ad alcun indennizzo per gli investimenti effettuati; la cauzione prestata può essere escussa per le spese di vigilanza e controllo.

La cauzione è obbligatoria per ottenere l'occupazione anticipata?

Si, l'art. 38 prevede espressamente che l'occupazione anticipata sia consentita 'previa cauzione'; senza la prestazione della garanzia patrimoniale l'autorizzazione non può essere rilasciata.

L'urgenza prevista dall'art. 38 deve essere comprovata da documenti specifici?

La norma non indica documentazione specifica; spetta all'autorità marittima valutare discrezionalmente se le ragioni di urgenza siano concrete e non strumentali; l'istante ha interesse a documentarle con precisione per evitare un diniego.

Se la concessione viene concessa dopo i lavori, le condizioni dell'atto coincidono con quelle accettate anticipatamente?

L'art. 38 prevede che il richiedente si obblighi preventivamente a rispettare le condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione; l'atto definitivo può dunque introdurre condizioni diverse da quelle attese, vincolanti per il concessionario.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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