Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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  • Art. 32 Codice della Navigazione – Delimitazione di zone del demanio marittimo

    Art. 32 Codice della Navigazione – Delimitazione di zone del demanio marittimo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il capo del compartimento, quando sia necessario o se comunque ritenga opportuno promuovere la delimitazione di determinate zone del demanio marittimo, invita, nei modi stabiliti dal regolamento, le pubbliche amministrazioni e i privati che possono avervi interesse a presentare le loro deduzioni e ad assistere alle relative operazioni. Le contestazioni che sorgono nel corso della delimitazione sono risolte in via amministrativa dal direttore marittimo, di concerto con l'intendente di finanza, con provvedimento definitivo. In caso di accordo di tutte le parti interessate il provvedimento del direttore marittimo dà atto nel relativo processo verbale dell'accordo intervenuto. Negli altri casi il provvedimento deve essere comunicato, con i relativi documenti, al Ministro per la marina mercantile, il quale entro sessanta giorni dalla ricezione può annullarlo con suo decreto, da notificarsi, entro i dieci giorni successivi, agli interessati per tramite del direttore marittimo. In caso di annullamento, la risoluzione in via amministrativa della contestazione spetta al Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per le finanze. Nelle controversie innanzi alle autorità giurisdizionali, la tutela dei beni demaniali spetta esclusivamente al Ministro per le finanze .

  • Art. 31 Codice della Navigazione – Limiti del demanio marittimo

    Art. 31 Codice della Navigazione – Limiti del demanio marittimo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nei luoghi, nei quali il mare comunica con canali o fiumi o altri corsi di acqua, i limiti del demanio marittimo sono fissati dal ministro per le comunicazioni di concerto con quelli per le finanze e per i lavori pubblici, nonché con gli altri ministri interessati.

  • Art. 30 Codice della Navigazione – Uso del demanio marittimo

    Art. 30 Codice della Navigazione – Uso del demanio marittimo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'amministrazione della marina mercantile regola l'uso del demanio marittimo e vi esercita la polizia.

  • Art. 29 Codice della Navigazione – Pertinenze del demanio marittimo

    Art. 29 Codice della Navigazione – Pertinenze del demanio marittimo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, sono considerate come pertinenze del demanio stesso.

  • Art. 28 Codice della Navigazione – Beni del demanio marittimo

    Art. 28 Codice della Navigazione – Beni del demanio marittimo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Fanno parte del demanio marittimo:

    a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade;

    b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare;

    c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.

  • Art. 27 Codice della Navigazione – Vigilanza sulla navigazione e sul traffico all’estero

    Art. 27 Codice della Navigazione – Vigilanza sulla navigazione e sul traffico all’estero

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La vigilanza sulla navigazione e sul traffico nazionale all'estero è esercitata dalle autorità consolari. DEI BENI PUBBLICI DESTINATI ALLA NAVIGAZIONE Del demanio marittimo

  • Art. 26 Codice della Navigazione – Navi e galleggianti addetti al servizio urbano

    Art. 26 Codice della Navigazione – Navi e galleggianti addetti al servizio urbano

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nei porti comunicanti con canali ed altre acque interne, il comandante del porto esercita la vigilanza sulle navi e sui galleggianti addetti al servizio urbano che entrano nelle acque marittime. I conflitti di competenza fra l'autorità marittima e quella comunale relativi al servizio di tali navi e galleggianti sono risolti dal prefetto del luogo ed in via definitiva dal ministro per le comunicazioni.

  • Art. 25 Codice della Navigazione – Attribuzioni dell’autorità comunale

    Art. 25 Codice della Navigazione – Attribuzioni dell’autorità comunale

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nelle località ove non hanno sede uffici di porto l'esercizio di attribuzioni amministrative relative alla navigazione interna può essere conferito a norma del regolamento dal ministro per le comunicazioni all'autorità comunale.

  • Art. 24 Codice della Navigazione – Navigazione promiscua

    Art. 24 Codice della Navigazione – Navigazione promiscua

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le navi addette alla navigazione interna, quando entrano in acque marittime, devono osservare le norme di polizia marittima e sono sottoposte alla vigilanza degli organi competenti per la navigazione marittima. Parimenti le navi addette alla navigazione marittima, quando entrano in acque interne, devono osservare le norme di polizia in vigore per tali acque e sono sottoposte alla vigilanza degli organi competenti per la navigazione interna.

  • Art. 23 Codice della Navigazione – Uffici di porto

    Art. 23 Codice della Navigazione – Uffici di porto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nei porti e nelle altre località di maggiore importanza per la navigazione interna sono istituiti ispettorati di porto e delegazioni di approdo da questi dipendenti. L'ispettorato di porto esercita sulle vie navigabili comprese nella sua circoscrizione le attribuzioni conferitegli dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti. Il capo dell'ispettorato ed il capo della delegazione di approdo sono comandanti del porto ove hanno sede. Nei casi previsti dal regolamento possono essere istituite, fuori della circoscrizione degli ispettorati di porto, delegazioni di approdo direttamente dipendenti dall'ispettorato compartimentale. In tal caso il capo della delegazione esercita anche le attribuzioni del capo dell'ispettorato di porto, conferitegli dal ministro per le comunicazioni.

  • Art. 22 Codice della Navigazione – Ispettorati compartimentali

    Art. 22 Codice della Navigazione – Ispettorati compartimentali

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Agli effetti dell'ordinamento amministrativo della navigazione interna il territorio del Regno è diviso in zone. A ciascuna zona è preposto un ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

  • Art. 21 Codice della Navigazione – Ministro competente

    Art. 21 Codice della Navigazione – Ministro competente

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L' amministrazione della navigazione su laghi, fiumi, canali e altre acque interne è retta dal ministro per le comunicazioni.

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