- Ispettorati di porto: istituiti nei porti e nelle località di maggiore importanza per la navigazione interna, con funzioni di controllo sulle vie navigabili della circoscrizione.
- Delegazioni di approdo: uffici dipendenti dall'ispettorato di porto, insediati nelle sedi di minore rilievo, con compiti di supporto amministrativo e di vigilanza.
- Comandante del porto: il capo dell'ispettorato e il capo della delegazione sono comandanti del porto nella sede di appartenenza, concentrando poteri di comando e polizia.
- Delegazioni autonome: in casi regolamentari eccezionali possono essere istituite delegazioni fuori circoscrizione, dipendenti direttamente dall'ispettorato compartimentale con attribuzioni ampliate.
- Poteri ministeriali ampliati: il capo della delegazione autonoma esercita le attribuzioni proprie del capo dell'ispettorato, su conferimento del ministro per le comunicazioni.
Testo dell'articoloVigente
Art. 23 Codice della Navigazione — Uffici di porto
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Nei porti e nelle altre località di maggiore importanza per la navigazione interna sono istituiti ispettorati di porto e delegazioni di approdo da questi dipendenti. L'ispettorato di porto esercita sulle vie navigabili comprese nella sua circoscrizione le attribuzioni conferitegli dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti. Il capo dell'ispettorato ed il capo della delegazione di approdo sono comandanti del porto ove hanno sede. Nei casi previsti dal regolamento possono essere istituite, fuori della circoscrizione degli ispettorati di porto, delegazioni di approdo direttamente dipendenti dall'ispettorato compartimentale. In tal caso il capo della delegazione esercita anche le attribuzioni del capo dell'ispettorato di porto, conferitegli dal ministro per le comunicazioni.
Stesso numero, altri codici
- Art. 23 Cod. Amb. — Presentazione dell'istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti
- Art. 23 D.Lgs. 159/2011 — Procedimento applicativo
- Art. 23 D.Lgs. 209/2005 — Attività in regime di stabilimento
- Art. 23 D.Lgs. 42/2004 — Procedure edilizie semplificate
- Art. 23 CAD — (Copie analogiche di documenti informatici)
- Art. 23 Codice Civile: Annullamento e sospensione delle
Commento
Ratio e collocazione sistematica
L'articolo 23 del Codice della navigazione (R.D. 327/1942) disegna l'ossatura organizzativa degli uffici di porto competenti per la navigazione interna. Il legislatore del 1942 intese creare una rete capillare di presidi amministrativi distribuiti lungo le vie d'acqua di maggiore importanza, attribuendo a ciascun ufficio una circoscrizione territoriale definita entro la quale esercitare tutte le attribuzioni che il codice, le leggi speciali e i regolamenti conferiscono all'autorità portuale. La norma si inserisce nel Titolo I del Libro I, dedicato all'organizzazione pubblica della navigazione, e precede le disposizioni sulla navigazione marittima, riflettendo l'impostazione sistematica del codice che tratta dapprima le strutture organizzative e poi le regole di esercizio della navigazione.
Struttura degli uffici: ispettorati e delegazioni
La disposizione prevede due tipologie di uffici. Il primo è l'ispettorato di porto, collocato nei porti e nelle altre località di maggiore importanza per la navigazione interna: si tratta dell'ufficio principale, titolare delle attribuzioni di legge sull'intero tratto di vie navigabili ricompreso nella propria circoscrizione. Il secondo è la delegazione di approdo, struttura decentrata dipendente dall'ispettorato, destinata a garantire la presenza pubblica nelle località di minore rilevanza ma comunque inserite nel sistema della navigazione interna. Questa articolazione risponde a un'esigenza pratica di prossimità: la navigazione interna si svolge su fiumi, laghi e canali che attraversano territori ampi e discontinui, rendendo necessaria una presenza diffusa dell'autorità amministrativa senza per questo moltiplicare strutture dotate di piena autonomia.
La figura del comandante del porto
Un elemento qualificante della norma è l'identificazione del comandante del porto nel capo dell'ispettorato e nel capo della delegazione di approdo, con riferimento alla sede in cui ciascuno opera. Il comandante del porto è figura cardine nel codice della navigazione: titolare di poteri di polizia, di sicurezza della navigazione e di direzione delle operazioni portuali. Attribuire tale qualifica ai responsabili degli uffici di porto della navigazione interna comporta che essi dispongano, nella loro sede, dell'intero corredo di poteri previsti dalla legge per questa figura, tra cui il potere di emanare ordinanze, controllare l'osservanza delle norme di navigazione, autorizzare arrivi e partenze e intervenire in caso di sinistro.
Le delegazioni autonome: presupposti e conseguenze
La norma prevede infine una fattispecie derogatoria: nei casi indicati dal regolamento possono essere istituite delegazioni di approdo collocate fuori dalla circoscrizione di qualsiasi ispettorato di porto, dipendenti direttamente dall'ispettorato compartimentale. Si tratta di una soluzione pensata per zone geografiche nelle quali non esiste un ispettorato di porto territorialmente competente, ma che presentano comunque traffico di navigazione interna tale da richiedere un presidio amministrativo. In questi casi il capo della delegazione esercita anche le attribuzioni proprie del capo dell'ispettorato di porto, ma solo se e nella misura in cui tali attribuzioni gli vengano conferite dal ministro per le comunicazioni: si configura così una delega funzionale ministeriale che espande la competenza del capo della delegazione autonoma al di là del normale corredo della struttura decentrata.
Profili pratici e coordinamento normativo
Sul piano applicativo occorre considerare che le attribuzioni richiamate dall'articolo 23 sono definite dal codice stesso (in particolare dal Libro I, Titolo II, relativo alle autorità di porto e di navigazione interna), dalle altre leggi speciali in materia di navigazione interna e dai regolamenti di esecuzione. Il rinvio al regolamento per i presupposti dell'istituzione delle delegazioni autonome conferisce all'esecutivo una flessibilità organizzativa non trascurabile, consentendo di adeguare la rete degli uffici alle mutevoli esigenze del traffico senza necessità di intervento legislativo. Dal punto di vista del diritto amministrativo, gli atti adottati dal capo dell'ispettorato o del capo della delegazione nell'esercizio delle attribuzioni conferite sono atti amministrativi impugnabili secondo le regole generali del processo amministrativo; le contestazioni relative alla competenza fra uffici sono invece risolte in via gerarchica attraverso l'ispettorato compartimentale.
Casi pratici
Caso 1: Tizio chiede l'autorizzazione per ormeggio su via navigabile minore
Tizio intende ormeggiare stabilmente il proprio natante da lavoro lungo un canale navigabile interno non servito da un ispettorato di porto ma dotato di una delegazione di approdo. Si rivolge al capo della delegazione, che in quanto comandante del porto della sede esercita i poteri di autorizzazione previsti dal codice, e ottiene il provvedimento senza dover raggiungere la sede dell'ispettorato di riferimento.
Caso 2: Caio opera su una via navigabile in zona priva di ispettorato
Caio gestisce un'impresa di trasporto merci su un fiume il cui tratto appartiene a una zona fuori circoscrizione di qualsiasi ispettorato di porto. La delegazione di approdo locale è stata istituita come delegazione autonoma dipendente dall'ispettorato compartimentale; il capo della delegazione, cui il ministro ha conferito le attribuzioni ispettorali, emette ordinanza di polizia della navigazione vincolante per Caio.
Caso 3: Sempronio impugna un provvedimento del capo della delegazione
Sempronio, armatore di una chiatta fluviale, ritiene illegittimo un diniego di transito emesso dal capo di una delegazione di approdo. Verificato che la delegazione opera come struttura dipendente dall'ispettorato di porto e non come delegazione autonoma, Sempronio rivolge il proprio ricorso gerarchico all'ispettorato dal quale la delegazione dipende, quale organo sovraordinato competente a riesaminare l'atto.
Domande frequenti
Cosa sono gli ispettorati di porto per la navigazione interna?
Sono uffici pubblici istituiti nei porti e nelle principali località della navigazione interna, competenti a esercitare sulle vie navigabili della propria circoscrizione le attribuzioni previste dal Codice della navigazione, dalle leggi speciali e dai regolamenti.
Quali sono le delegazioni di approdo?
Sono strutture decentrate dipendenti dall'ispettorato di porto, istituite nelle sedi di minore importanza per garantire la presenza dell'autorità amministrativa lungo le vie d'acqua interne.
Chi è il comandante del porto nella navigazione interna?
Nelle sedi degli ispettorati e delle delegazioni di approdo, il comandante del porto è rispettivamente il capo dell'ispettorato e il capo della delegazione; dispone dei poteri di polizia e di direzione previsti dal codice.
Quando si istituisce una delegazione autonoma dipendente dall'ispettorato compartimentale?
Nei casi previsti dal regolamento, quando occorre un presidio in zone fuori dalla circoscrizione di qualsiasi ispettorato di porto; il capo della delegazione può esercitare anche le attribuzioni ispettorali se il ministro gliele conferisce espressamente.
Contro i provvedimenti del capo della delegazione è possibile fare ricorso?
Sì: trattandosi di atti amministrativi, sono impugnabili in via gerarchica presso l'ispettorato di porto da cui dipende la delegazione, oppure davanti al giudice amministrativo secondo le regole generali.
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