← Torna a Codice della Navigazione (R.D. 327/1942)
Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Demanio marittimo necessario: l'articolo 28 elenca le categorie di beni che fanno parte del demanio marittimo, classificabili come demanio necessario in quanto inalienabili e non usucapibili per loro natura.
  • Categoria a) — spiaggia e porti: il lido del mare, la spiaggia, i porti e le rade sono i beni demaniali marittimi per eccellenza, destinati all'uso pubblico della navigazione e del transito.
  • Categoria b) — lagune e foci: le lagune, le foci dei fiumi sfocianti nel mare e i bacini d'acqua salsa o salmastra comunicanti col mare almeno stagionalmente rientrano nel demanio marittimo.
  • Categoria c) — canali marittimi: i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo completano il catalogo, connettendo il demanio marittimo alle vie navigabili interne.
  • Coordinamento con il codice civile: le categorie dell'art. 28 corrispondono sostanzialmente a quelle dell'art. 822 c.c., che elenca i beni del demanio pubblico necessario dello Stato.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 28 Codice della Navigazione — Beni del demanio marittimo

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Fanno parte del demanio marittimo:

a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade;

b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare;

c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.

Commento

Ratio e inquadramento nell'ordinamento demaniale

L'articolo 28 del Codice della navigazione costituisce la disposizione fondamentale del regime demaniale marittimo italiano. Essa definisce per elencazione tassativa le categorie di beni che appartengono al demanio marittimo, un istituto di diritto pubblico che si caratterizza per tre proprietà fondamentali: l'inalienabilità dei beni (non possono essere ceduti a privati se non previa sdemanializzazione), l'imprescrittibilità (non si perde per usucapione), e la destinazione all'uso pubblico. La norma va letta in stretta correlazione con l'articolo 822 del codice civile, che — approvato quasi contestualmente al Codice della navigazione — elenca anch'esso i beni del demanio marittimo in termini sostanzialmente coincidenti, così creando una doppia base normativa per questo istituto. Il Codice della navigazione è la lex specialis per la materia nautica, mentre il codice civile ne garantisce l'inserimento nel sistema generale dei diritti reali e della proprietà pubblica.

Categoria a): lido, spiaggia, porti e rade

Il lido del mare è la zona costiera normalmente coperta dal flusso e riflusso delle maree — o, in mari privi di maree significative come il Mediterraneo, dalla battigia e dalle onde nelle condizioni ordinarie. La spiaggia è la zona che si estende oltre il lido, comunque soggetta all'azione del mare e destinata all'uso pubblico balneare e della navigazione. La distinzione tra lido e spiaggia è rilevante perché la spiaggia può essere oggetto di concessione demaniale (per stabilimenti balneari, approdi turistici), mentre il lido rimane comunque accessibile al pubblico. I porti sono le opere infrastrutturali destinate all'attracco delle navi, alla movimentazione delle merci e dei passeggeri e alla messa in sicurezza delle navi nei periodi di sosta; il demanio portuale include le banchine, i moli, le darsene e le aree a terra comprese nei limiti portuali. Le rade sono specchi d'acqua naturalmente riparati, contigui ai porti, dove le navi possono sostare in sicurezza attendendo l'ingresso in porto.

Categoria b): lagune, foci e bacini di acqua salsa o salmastra

Le lagune sono specchi d'acqua separati dal mare da cordoni litoranei (i 'lidi') ma in comunicazione con esso attraverso aperture (le 'bocche'); il caso più noto è la laguna di Venezia. L'inserimento delle lagune nel demanio marittimo è giustificato dalla loro natura di acque soggette all'influsso del mare e dalla loro rilevanza per la navigazione costiera. Le foci dei fiumi che sboccano in mare rientrano nel demanio marittimo perché in questo tratto le acque sono soggette all'influsso salino e alle maree. La delimitazione tra la foce demaniale marittima e il corso del fiume (che appartiene al demanio fluviale o al demanio idrico) è determinata dai decreti ministeriali previsti dall'articolo 31. I bacini di acqua salsa o salmastra che comunicano liberamente col mare almeno durante una parte dell'anno — come alcune lagune costiere o stagni salmastri — sono inclusi nel demanio marittimo per le stesse ragioni che giustificano l'inclusione delle lagune.

Categoria c): canali ad uso pubblico marittimo

L'ultima categoria comprende i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo: si tratta di corsi d'acqua artificiali o naturali che, per caratteristiche fisiche e destinazione, sono funzionalmente collegati alla navigazione marittima. La definizione è più aperta delle precedenti e richiede una valutazione caso per caso sull'utilizzabilità marittima. Rientrano in questa categoria, ad esempio, i canali che collegano un porto a un bacino interno percorribile da navi marine, i canali di bonifica costiera che sfociano in porti marittimi e che vengono usati da imbarcazioni marittime per raggiungere porti fluviali interni. Questo terzo gruppo è quello che crea maggiori problemi di coordinamento con il demanio della navigazione interna: un canale può essere classificato sia come bene del demanio marittimo (se utilizzabile ad uso pubblico marittimo) sia come via navigabile interna, e la classificazione ha conseguenze rilevanti sull'autorità competente e sulla disciplina delle concessioni.

Conseguenze giuridiche della demanialità e profili pratici

L'appartenenza al demanio marittimo produce conseguenze giuridiche significative. In primo luogo, i beni demaniali non possono essere acquistati per usucapione né possono formare oggetto di diritti reali privati, se non nei limiti delle concessioni demaniali (art. 36 ss. del codice). In secondo luogo, l'uso dei beni demaniali da parte dei privati richiede in linea di principio una concessione rilasciata dall'autorità marittima, con pagamento del canone demaniale. In terzo luogo, le costruzioni e le opere esistenti entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale appartengono allo Stato come pertinenze demaniali (art. 29 cod. nav.). Per stabilire se un determinato bene rientra nel demanio marittimo si guarda alla sua natura fisica e alla comunicazione con il mare, non alla volontà delle parti o a un atto di classificazione amministrativa: la demanialità è un effetto automatico della legge, non dell'atto di accertamento (che ha valore meramente dichiarativo).

Casi pratici

Caso 1: Tizio costruisce una struttura sulla spiaggia e viene diffidato

Tizio ha eretto senza concessione una struttura fissa su una spiaggia adriatica, ritenendo che si tratti di sua proprietà per aver acquistato il terreno da un privato. L'autorità marittima accerta che la spiaggia rientra nel demanio marittimo ai sensi dell'articolo 28, lettera a), e — poiché i beni demaniali sono inalienabili — l'acquisto effettuato da Tizio è nullo di pieno diritto per oggetto impossibile; la struttura viene rimossa d'ufficio.

Caso 2: Caio richiede una concessione demaniale su un bacino salmastro

Caio vuole avviare un'attività di acquacoltura in un bacino costiero d'acqua salmastra che comunica col mare per qualche mese all'anno. Presentata la domanda di concessione, l'ufficio marittimo verifica che il bacino ricade nella categoria b) dell'articolo 28 (bacini di acqua salsa o salmastra comunicanti col mare almeno stagionalmente) e lo qualifica come demanio marittimo, con conseguente applicazione delle norme sulle concessioni demaniali e sul canone.

Caso 3: Sempronio contesta la qualificazione demaniale di un canale

Sempronio sostiene che il canale che attraversa il suo terreno sia di proprietà privata e non incluso nel demanio marittimo, ma l'amministrazione lo classifica come canale ad uso pubblico marittimo ex articolo 28, lettera c), perché vi transitano regolarmente imbarcazioni maritime per raggiungere un porto lagunare; Sempronio può impugnare il provvedimento davanti al TAR, ma la qualificazione demaniale del bene è accertata in via dichiarativa, non costitutiva.

Domande frequenti

Cosa rientra nel demanio marittimo secondo il Codice della navigazione?

Vi rientrano: il lido, la spiaggia, i porti e le rade (lettera a); le lagune, le foci dei fiumi nel mare e i bacini di acqua salsa o salmastra comunicanti col mare (lettera b); i canali ad uso pubblico marittimo (lettera c).

I beni del demanio marittimo possono essere acquistati da privati?

No: i beni demaniali sono inalienabili e imprescrittibili. Possono essere concessi in uso a privati tramite concessione demaniale, ma non ceduti in proprietà.

Qual è la differenza tra lido e spiaggia?

Il lido è la zona bagnata ordinariamente dal mare (battigia); la spiaggia è la zona più ampia contigua al lido, comunque soggetta all'azione del mare e all'uso pubblico, ma suscettibile di concessione per stabilimenti balneari.

Come si determina se un bacino salmastro rientra nel demanio marittimo?

Occorre verificare che comunichi liberamente col mare almeno durante una parte dell'anno: la comunicazione stagionale è sufficiente per integrare la categoria b) dell'art. 28 del Codice della navigazione.

La classificazione di un bene come demanio marittimo richiede un provvedimento amministrativo?

No: la demanialità è un effetto diretto della legge. L'eventuale provvedimento di classificazione dell'autorità marittima ha valore meramente dichiarativo, non costitutivo.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.