Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 45 Codice della Navigazione – Modifica o estinzione della concessione per cause naturali

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

Quando, per cause naturali, i beni del demanio marittimo concessi subiscono modificazioni tali da restringere l'utilizzazione della concessione, il concessionario ha diritto ad una adeguata riduzione del canone. Qualora le cause predette cagionino modificazioni tali della consistenza dei beni da rendere impossibile l'ulteriore utilizzazione della concessione, questa si estingue.

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In sintesi

  • Quando cause naturali modificano i beni demaniali marittimi concessi, il concessionario ha diritto a una riduzione adeguata del canone concessorio.
  • La riduzione spetta quando le modificazioni naturali restringono l'utilizzazione della concessione senza renderla impossibile.
  • Se le cause naturali rendono impossibile l'ulteriore utilizzazione della concessione, questa si estingue automaticamente.
  • La norma copre eventi naturali come erosione costiera, subsidenza, alluvioni o variazioni della linea di battigia che alterino la consistenza del bene concesso.
  • L'estinzione per impossibilità totale opera di diritto, senza necessità di un provvedimento formale dell'autorità concedente.
Indice dei contenuti

Ratio e inquadramento

L'articolo 45 del Codice della navigazione completa il quadro delle vicende patologiche della concessione demaniale marittima, disciplinando l'ipotesi in cui le modificazioni della concessione non dipendono da un atto della pubblica amministrazione - come nell'articolo 44 - bensì da eventi naturali che alterano la consistenza fisica dei beni demaniali oggetto del titolo. La norma risponde a una realtà concreta: il demanio marittimo è per sua natura soggetto all'azione degli agenti atmosferici e del mare, che nel corso del tempo possono modificare sensibilmente la configurazione delle spiagge, dei lidi, dei porti e di tutte le pertinenze demaniali. Il legislatore ha così previsto un meccanismo di adeguamento automatico del rapporto concessorio alla mutata realtà fisica, secondo un principio di corrispettività tra il canone dovuto e la possibilità effettiva di fruire del bene concesso.

Le cause naturali rilevanti

La norma fa riferimento a cause naturali senza specificarle ulteriormente. Rientrano in questa categoria tutti gli eventi non imputabili all'attività umana volontaria che alterano la consistenza dei beni demaniali: fenomeni di erosione costiera che riducono la superficie della spiaggia concessa, variazioni della linea di battigia dovute a maree eccezionali o correnti, subsidenza del terreno che riduce la fruibilità dell'area, alluvioni che depositano materiale ostruente, tempeste che danneggiano le strutture demaniali naturali. Sono invece escluse dall'ambito di applicazione dell'articolo 45 le modificazioni derivanti da interventi umani, anche non imputabili al concessionario: quella fattispecie è regolata dall'articolo 44 quando le opere sono realizzate dallo Stato o da altri enti pubblici. La distinzione tra cause naturali e fatto dell'amministrazione è quindi dirimente per l'applicazione dell'uno o dell'altro regime.

La riduzione del canone per modificazione parziale

Il primo comma dell'articolo 45 disciplina il caso in cui le cause naturali determinino modificazioni tali da restringere - ma non da impedire del tutto - l'utilizzazione della concessione. In questa ipotesi il rapporto concessorio prosegue, ma il concessionario ha diritto a una riduzione adeguata del canone. Il termine 'adeguata' indica che la riduzione deve essere proporzionale all'effettiva diminuzione della possibilità di utilizzo: se, ad esempio, l'erosione costiera ha ridotto del 30% la superficie della spiaggia concessa, il canone dovrà essere ridotto in misura corrispondente. Il procedimento per l'ottenimento della riduzione prevede che il concessionario ne faccia istanza all'autorità concedente, documentando le modificazioni subite e il loro impatto sull'utilizzazione effettiva. L'amministrazione verificherà lo stato dei luoghi e determinerà la nuova misura del canone. Trattandosi di un diritto del concessionario e non di una mera facoltà discrezionale dell'amministrazione, il rifiuto ingiustificato di procedere alla riduzione è impugnabile dinanzi al giudice amministrativo.

L'estinzione per impossibilità totale

Il secondo comma prevede l'ipotesi più grave: quando le cause naturali determinano modificazioni della consistenza dei beni tali da rendere impossibile l'ulteriore utilizzazione della concessione, questa si estingue. L'estinzione opera di diritto, come conseguenza automatica della sopravvenuta impossibilità oggettiva, senza necessità di un atto formale di revoca o di una rinuncia del concessionario. Il parallelismo con l'istituto civilistico dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione (art. 1256 c.c.) è evidente, con i necessari adattamenti alla natura pubblicistica del rapporto concessorio. L'impossibilità deve essere totale e non meramente temporanea: se si tratta di un impedimento transitorio, superabile con il ripristino naturale o artificiale del bene, l'estinzione non si verifica e il concessionario potrà al più chiedere una sospensione o riduzione temporanea del canone. Alla cessazione della concessione per estinzione naturale si applicano le disposizioni degli articoli 49 e seguenti riguardo alla sorte delle opere costruite sull'area demaniale.

Coordinamento e profili pratici

L'articolo 45 si coordina con l'articolo 44, che disciplina la medesima ipotesi ma per cause riconducibili all'intervento dell'amministrazione, e con l'articolo 49 sulla devoluzione delle opere non amovibili. In pratica, il concessionario che si trova in una delle situazioni previste dall'articolo 45 deve anzitutto documentare accuratamente lo stato dei luoghi mediante perizia tecnica o rilievi topografici, per poter quantificare l'entità della riduzione dell'utilizzazione. La richiesta di riduzione del canone va rivolta all'autorità concedente (capitaneria di porto o, per le concessioni maggiori, il Ministero competente), allegando la documentazione tecnica. Qualora l'amministrazione non provveda, il concessionario può adire il giudice amministrativo per far accertare il proprio diritto alla riduzione. L'evoluzione normativa in materia di erosione costiera - fenomeno in crescita a causa dei cambiamenti climatici - ha reso questa disposizione sempre più rilevante nella pratica delle concessioni demaniali balneari.

Casi pratici

Caso 1: Erosione costiera e riduzione del canone

Tizio è titolare di una concessione demaniale per la gestione di uno stabilimento balneare su una spiaggia di 2.000 mq. In due anni, l'erosione costiera ha ridotto la spiaggia a circa 1.200 mq, rendendo impossibile il posizionamento di circa il 40% degli ombrelloni. Tizio presenta istanza all'autorità concedente documentando la riduzione con rilievi topografici e ottiene la proporzionale riduzione del canone annuo.

Caso 2: Alluvione che rende impossibile l'utilizzo

Caio gestisce in concessione un'area demaniale portuale destinata alla rimessaggio di barche da pesca. Una serie di eccezionali mareggiate invernali deposita ingenti quantità di detriti e materiale alluvionale, ostruendo completamente l'accesso all'area e rendendola totalmente inutilizzabile. Accertata la natura permanente dell'impossibilità, la concessione si estingue di diritto.

Caso 3: Subsidenza e verifica dell'adeguata riduzione

Sempronio è concessionario di un molo demaniale per attività di diporto nautico. Fenomeni di subsidenza abbassano progressivamente la quota del pontile, rendendolo praticabile solo con bassa marea e inutilizzabile per le imbarcazioni di maggior pescaggio, con una riduzione stimata del 50% della capacità. Sempronio richiede e ottiene una riduzione del canone proporzionale alla diminuita utilizzazione, mentre la concessione resta in vigore per la parte ancora fruibile.

Domande frequenti

Il concessionario ha diritto automaticamente alla riduzione del canone se la spiaggia si riduce per erosione?

Ha diritto alla riduzione, ma deve attivarsi presentando istanza all'autorità concedente e documentando le modificazioni subite. La riduzione non opera automaticamente: occorre un procedimento che accerti l'entità della riduzione dell'utilizzazione e ridetermini il canone in misura adeguata.

Quando si estingue la concessione per cause naturali?

La concessione si estingue quando le cause naturali rendono impossibile l'ulteriore utilizzazione del bene demaniale concesso. L'impossibilità deve essere totale e non temporanea. In tal caso l'estinzione opera di diritto, senza necessità di un provvedimento formale dell'amministrazione.

Cosa distingue le cause naturali ex art. 45 dall'intervento pubblico ex art. 44?

L'art. 45 si applica quando le modificazioni dei beni demaniali derivano esclusivamente da eventi naturali (erosione, alluvioni, mareggiate, subsidenza). L'art. 44 si applica invece quando la modifica o l'estinzione della concessione dipende da un atto dell'amministrazione o da opere pubbliche costruite nell'interesse generale.

Il concessionario deve pagare il canone pieno anche se il bene si è ridotto per cause naturali?

No. L'art. 45 riconosce al concessionario il diritto a una riduzione adeguata del canone, proporzionale alla diminuzione effettiva dell'utilizzazione. Continuare a pagare il canone originario mentre il bene si è ridotto costituirebbe un'imposizione ingiustificata in contrasto con il principio di corrispettività del rapporto concessorio.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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