- Per sostituire altri nel godimento della concessione demaniale, il concessionario deve richiedere l'autorizzazione dell'autorità concedente.
- In caso di vendita o esecuzione forzata di opere o impianti su beni demaniali, l'acquirente o aggiudicatario non subentra automaticamente nella concessione: occorre l'autorizzazione.
- In caso di morte del concessionario, gli eredi subentrano provvisoriamente ma devono richiedere la conferma entro sei mesi, pena la decadenza.
- Se gli eredi non sono ritenuti idonei sotto il profilo tecnico o economico, l'amministrazione può non confermare la concessione, applicando le norme sulla revoca.
- La norma va letta nel rispetto dei divieti e limiti previsti dall'art. 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
Testo dell'articoloVigente
Art. 46 Codice della Navigazione — Subingresso nella concessione
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Fermi i divieti ed i limiti di cui all'articolo 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità concedente. In caso di vendita o di esecuzione forzata, l'acquirente o l'aggiudicatario di opere o impianti costruiti dal concessionario su beni demaniali non può subentrare nella concessione senza l'autorizzazione dell'autorità concedente. In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione, ma devono chiederne la conferma entro sei mesi, sotto pena di decadenza. Se, per ragioni attinenti all'idoneità tecnica od economica degli eredi, l'amministrazione non ritiene opportuno confermare la concessione, si applicano le norme relative alla revoca.
Stesso numero, altri codici
- Art. 46 D.Lgs. 504/1995 — Alterazione di congegni, impronte e contrassegni
- Articolo 46 L. 184/1983: Assenso dei genitori e del coniuge nell'adozione in casi particolari
- Art. 46 Reg. (UE) 2024/1689 — Deroga alla procedura di valutazione della conformità
- Art. 46 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 46 D.Lgs. 148/2015 — Abrogazioni
- Art. 46 D.Lgs. 159/2011 — Restituzione per equivalente
In sintesi
Ratio e inquadramento
L'articolo 46 del Codice della navigazione disciplina il subingresso nella concessione demaniale marittima, ossia la sostituzione del soggetto titolare del rapporto concessorio con un nuovo soggetto che ne assume la posizione giuridica. La concessione demaniale è un titolo concessorio di natura personale — rilasciato in considerazione delle qualità soggettive del concessionario — e pertanto non è liberamente cedibile o trasmissibile come un diritto reale privato. Il controllo dell'amministrazione sul subingresso risponde all'esigenza di garantire che il nuovo titolare sia idoneo, sotto il profilo tecnico ed economico, a gestire correttamente il bene demaniale concesso e a rispettare gli obblighi concessori. La norma distingue tre ipotesi: il subingresso volontario tra vivi, il subingresso da trasferimento coattivo di opere e impianti, e il subingresso mortis causa degli eredi.
Subingresso volontario: l'autorizzazione preventiva
Il primo comma dell'articolo 46 stabilisce il principio generale: il concessionario che intende sostituire altri nel godimento della concessione — cedendola volontariamente a un terzo — deve preventivamente ottenere l'autorizzazione dell'autorità concedente. La richiesta di autorizzazione implica che l'amministrazione valuti la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per il subingresso: l'idoneità tecnica ed economica del subentrante, la compatibilità del subingresso con le finalità della concessione e il rispetto di eventuali limitazioni previste dall'atto concessorio originario. L'autorizzazione è quindi un atto discrezionale, nel senso che l'amministrazione può negarla per ragioni attinenti all'interesse pubblico o all'inidoneità del subentrante, ma deve motivare il diniego. Senza autorizzazione, il trasferimento del godimento della concessione integra la fattispecie dell'abusiva sostituzione, causa di decadenza ai sensi dell'art. 47, lett. e). La norma richiama espressamente i divieti e i limiti di cui all'art. 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (legge portuale), che stabilisce vincoli specifici per le operazioni portuali e per i soggetti che possono operare nei porti.
Subingresso da trasferimento coattivo di opere e impianti
Il secondo comma disciplina un'ipotesi peculiare: la vendita o l'esecuzione forzata (pignoramento e vendita all'asta) di opere o impianti costruiti dal concessionario su beni demaniali. In questo caso, chi acquista le opere o chi se le aggiudica in sede di esecuzione forzata non subentra automaticamente nella concessione: deve comunque richiedere l'autorizzazione all'autorità concedente. Questa disposizione è di notevole importanza pratica, perché chiarisce che le opere costruite su suolo demaniale — pur potendo essere oggetto di atti dispositivi — non trascinano con sé automaticamente il diritto reale alla concessione del suolo. L'acquirente delle opere diventa proprietario delle strutture, ma per utilizzarle nell'ambito della concessione demaniale deve ottenere il titolo concessorio, che resta nella disponibilità dell'amministrazione concedente. Questo principio riflette la natura pubblicistica del bene demaniale, sul quale le costruzioni private hanno un carattere temporaneo e subordinato alla continuità del titolo.
Subingresso mortis causa degli eredi
Il terzo e quarto comma regolano la successione mortis causa nel rapporto concessorio. La morte del concessionario non determina l'estinzione immediata della concessione: gli eredi subentrano provvisoriamente nel godimento della concessione, ma devono richiederne la conferma all'autorità concedente entro il termine perentorio di sei mesi, a pena di decadenza. Il termine decorre dalla morte del concessionario. Trattandosi di un termine di decadenza, non si applica la sospensione feriale; la richiesta di conferma deve pervenire all'autorità competente entro il termine, pena la perdita automatica del godimento della concessione. L'autorità concedente, ricevuta la richiesta, valuta l'idoneità tecnica ed economica degli eredi: se li ritiene idonei, conferma la concessione; in caso contrario, non la conferma e si applicano le norme relative alla revoca. Il richiamo alla disciplina della revoca implica che agli eredi che perdono la concessione per inidoneità spetti eventualmente un indennizzo, a differenza del concessionario decaduto per inadempimento.
Profili pratici e coordinamento
L'articolo 46 si coordina con l'articolo 45-bis (affidamento della gestione, che non comporta trasferimento del titolo) e con l'articolo 47 (decadenza per abusiva sostituzione). Nella pratica, la distinzione tra affidamento e subingresso è cruciale: il primo lascia immutata la titolarità, il secondo la trasferisce. Per gli eredi, il termine di sei mesi è particolarmente delicato in situazioni di successione complessa o di conflitti tra coeredi: la richiesta di conferma deve essere presentata anche in pendenza di liti successorie, per evitare la decadenza. In presenza di più eredi, occorre che questi si coordino per la presentazione della richiesta, e l'amministrazione dovrà valutare l'idoneità degli stessi, con possibilità di richiedere la individuazione di un unico referente per la gestione della concessione.
Casi pratici
Caso 1: Cessione volontaria della concessione
Tizio, titolare di una concessione demaniale per un cantiere navale, decide di vendere l'attività a Caio. Prima di formalizzare il trasferimento, Tizio richiede l'autorizzazione all'autorità concedente, che verifica l'idoneità tecnica ed economica di Caio e, accertati i requisiti, rilascia l'autorizzazione al subingresso. Solo a quel punto il trasferimento della concessione diviene efficace nei confronti dell'amministrazione.
Caso 2: Esecuzione forzata di opere demaniali
Caio, concessionario di un'area portuale su cui ha costruito magazzini e banchine, va in fallimento. I creditori ottengono la vendita forzata delle strutture costruite sul demanio. Sempronio, aggiudicatario all'asta, acquista le opere ma non subentra automaticamente nella concessione demaniale: deve presentare domanda di autorizzazione all'autorità concedente per poter continuare a gestire le strutture sul bene pubblico.
Caso 3: Decesso del concessionario e richiesta di conferma
Tizio, titolare di una concessione demaniale balneare, muore lasciando due eredi. Gli eredi subentrano provvisoriamente nella gestione e, entro sei mesi dalla morte, presentano congiuntamente domanda di conferma della concessione all'autorità competente, documentando la propria idoneità tecnica ed economica. L'autorità, verificati i presupposti, conferma la concessione in capo agli eredi.
Domande frequenti
L'erede del concessionario subentra automaticamente nella concessione demaniale?
Gli eredi subentrano provvisoriamente nel godimento, ma devono chiedere la conferma della concessione all'autorità concedente entro sei mesi dalla morte del concessionario, pena la decadenza. La conferma non è automatica: l'autorità valuta l'idoneità tecnica ed economica degli eredi.
Chi acquista all'asta le opere costruite su un bene demaniale subentra nella concessione?
No. L'acquirente o aggiudicatario delle opere o impianti costruiti su beni demaniali non subentra automaticamente nella concessione. Deve presentare apposita richiesta di autorizzazione all'autorità concedente, che valuterà se concedere il subingresso nel titolo concessorio.
Cosa succede se gli eredi non richiedono la conferma entro sei mesi?
La concessione decade automaticamente per il decorso del termine perentorio. Gli eredi perdono il diritto al godimento della concessione e le opere costruite sul demanio restano acquisite allo Stato secondo le regole dell'art. 49 del Codice della navigazione.
L'autorità concedente può rifiutare il subingresso volontario?
Sì. Il subingresso volontario richiede l'autorizzazione preventiva dell'autorità concedente, che può negarla per ragioni di interesse pubblico o di inidoneità del subentrante. Il diniego deve essere motivato e può essere impugnato dinanzi al giudice amministrativo.