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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Potere di ordinanza: il comandante del porto può ordinare ormeggio, disormeggio e qualsiasi altra manovra delle navi presenti in porto.
  • Esecuzione d'ufficio: in caso di necessità, l'autorità marittima può far eseguire direttamente le manovre ordinate, addebitando le spese alla nave.
  • Taglio degli ormeggi: in situazioni di estrema urgenza è consentito il taglio degli ormeggi come misura eccezionale e immediata.
  • Finalità: la norma garantisce la sicurezza e la regolarità del traffico portuale, attribuendo all'autorità un potere coercitivo graduato.
  • Spese a carico della nave: il recupero dei costi dell'esecuzione d'ufficio grava sullo stesso soggetto inadempiente.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 63 Codice della Navigazione — Manovre disposte d’ufficio

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Il comandante del porto può ordinare l'ormeggio, il disormeggio e ogni altra manovra delle navi nel porto. L'autorità medesima può disporre, in caso di necessità, l'esecuzione di ufficio delle manovre ordinate, a spese delle navi stesse; e, in caso di estrema urgenza, il taglio degli ormeggi.

Commento

Ratio e collocazione sistematica

L'art. 63 del Codice della navigazione si inserisce nel titolo dedicato all'ordinamento dei porti e al governo del demanio marittimo. La disposizione attribuisce al comandante del porto un potere di ordinanza tipicamente pubblicistico, che si manifesta nella facoltà di impartire ordini cogenti relativi alle manovre delle navi. La norma si giustifica con l'esigenza di mantenere la fluidità e la sicurezza del traffico portuale, evitando situazioni di stallo, rischi di collisione o intralci alle operazioni commerciali. Il porto è uno spazio demaniale soggetto a disciplina pubblicistica: l'autorità marittima vi esercita funzioni di polizia marittima che includono, come previsto dall'art. 63, anche il potere di ordinare e, in ultima analisi, di compiere direttamente atti materiali sulle navi.

Il potere di ordinanza: contenuto e limiti

Il primo comma dell'art. 63 individua tre tipologie di manovra che il comandante del porto può disporre: l'ormeggio, il disormeggio e «ogni altra manovra». La formula aperta «ogni altra manovra» conferisce al potere di ordinanza un'ampiezza considerevole, da intendersi tuttavia in modo teleologicamente orientato, ossia limitata alle manovre funzionali alla gestione ordinata e sicura dello spazio portuale. L'ordine del comandante del porto è un atto amministrativo che deve essere eseguito dall'armatore, dal comandante della nave o da chiunque abbia la disponibilità del mezzo. Il mancato rispetto dell'ordine espone il destinatario alle conseguenze previste dalla parte sanzionatoria del codice, nonché all'esecuzione coattiva d'ufficio descritta nel secondo periodo della norma.

L'esecuzione d'ufficio e il recupero delle spese

La previsione dell'esecuzione d'ufficio costituisce una manifestazione del principio di autotutela esecutiva dell'amministrazione pubblica, codificato in termini generali dalla legge sul procedimento amministrativo (L. 241/1990, art. 21-ter). In ambito marittimo, tale principio trova applicazione diretta già nel testo del Codice della navigazione del 1942. L'esecuzione d'ufficio richiede il presupposto della «necessità»: non basta l'inadempimento dell'ordine, occorre che la situazione richieda un intervento immediato per ragioni di sicurezza o funzionalità portuale. Le spese sostenute dall'autorità per l'esecuzione materiale sono poste a carico delle navi interessate. Questo meccanismo di rivalsa evita che i costi ricadano sulla collettività e responsabilizza gli armatori e i comandanti rispetto alla tempestiva esecuzione degli ordini ricevuti.

Il taglio degli ormeggi: misura d'emergenza

Il taglio degli ormeggi rappresenta la misura più drastica prevista dall'art. 63, utilizzabile soltanto in caso di «estrema urgenza». Il requisito è più severo della semplice «necessità» richiesta per l'esecuzione d'ufficio ordinaria: l'urgenza deve essere tale da non consentire nemmeno il tempo di procedere a una rimozione ordinata dell'ormeggio. Si tratta di un'ipotesi tipicamente riferibile a situazioni di emergenza imminente — incendio, tempesta, rischio di urto tra navi — in cui la permanenza dell'ormeggio potrebbe aggravare il danno. Il taglio fisico degli ormeggi non solleva automaticamente l'autorità da responsabilità per eventuali danni conseguenti: la valutazione della legittimità dell'intervento va condotta caso per caso, verificando la proporzionalità della misura rispetto al pericolo fronteggiato.

Coordinamento con altre norme del codice

L'art. 63 va letto in combinato disposto con le disposizioni generali sull'autorità marittima (artt. 16 e ss.) e con quelle sulla disciplina del demanio marittimo (artt. 28 e ss.). In particolare, il potere del comandante del porto si coordina con quello del capo del compartimento, che esercita funzioni gerarchicamente superiori e può intervenire in via di riesame o di sostituzione. Rilevano inoltre le norme regolamentari di attuazione del codice (Regolamento per la navigazione marittima, D.P.R. 328/1952) che specificano le modalità procedurali dell'esercizio del potere di ordinanza portuale. In presenza di navi straniere, il potere di ordinanza rimane intatto in quanto esercitato nell'ambito della giurisdizione territoriale dello Stato costiero, nel rispetto delle consuetudini internazionali applicabili alla navigazione interna portuale.

Casi pratici

Caso 1: Nave ormeggiata che blocca l'accesso a una banchina

La motonave di Tizio occupa una banchina riservata all'accatonatamento di traghetti passeggeri; il comandante del porto ordina il disormeggio entro un'ora, ma Tizio non dà esecuzione. L'autorità dispone l'esecuzione d'ufficio avvalendosi dei rimorchiatori portuali e addebita a Tizio le spese di manovra e quelle amministrative.

Caso 2: Emergenza incendio e taglio degli ormeggi

Un principio d'incendio scoppia a bordo di un'imbarcazione di Caio ormeggiata nei pressi di un deposito di carburante; il comandante del porto, di fronte all'urgenza estrema, ordina il taglio degli ormeggi per allontanare il mezzo dal pontile e ridurre il rischio di propagazione alle strutture portuali.

Caso 3: Manovra di spostamento per esigenze di traffico

Il peschereccio di Sempronio occupa una posizione che impedisce l'attracco di una nave mercantile con priorità di banchina; il comandante del porto ordina lo spostamento nel bacino adiacente e, di fronte alla mancata risposta di Sempronio, dispone la manovra d'ufficio addebitandone il costo.

Domande frequenti

Il comandante del porto può ordinare manovre a qualsiasi nave, anche straniera?

Sì, il potere di ordinanza si esercita su tutte le navi presenti nel porto, indipendentemente dalla bandiera, poiché il porto è soggetto alla sovranità territoriale dello Stato italiano.

Chi paga le spese dell'esecuzione d'ufficio delle manovre?

Le spese sono addebitate alla nave interessata. L'armatore o il comandante che non esegue l'ordine risponde economicamente dei costi sostenuti dall'autorità portuale.

In quali casi il comandante del porto può tagliare gli ormeggi?

Solo in caso di estrema urgenza, presupposto più grave della semplice necessità: situazioni in cui attendere una rimozione ordinata aggraverebbe il pericolo, come incendi o collisioni imminenti.

L'ordine del comandante del porto deve essere motivato per iscritto?

La norma non impone una forma scritta; in situazioni di emergenza l'ordine può essere impartito verbalmente, salvo la documentazione successiva a fini di responsabilità e recupero spese.

Esiste un rimedio per la nave che ritiene l'ordine illegittimo?

L'armatore può ricorrere in sede amministrativa (TAR) contro l'atto di ordinanza, ma in genere l'urgenza non consente la sospensiva; il rimedio risarcitorio ex post resta percorribile se l'atto risulta illegittimo.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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