In sintesi
- L'esecuzione e la manutenzione delle opere portuali e delle opere idrauliche sulle sponde di laghi, fiumi e canali spettano al ministero dei lavori pubblici.
- La vigilanza sulle opere stesse è anch'essa di competenza del ministero dei lavori pubblici.
- La norma riguarda anche le opere sulle zone retrostanti le sponde, non solo le strutture portuali in senso stretto.
- Il riparto di competenza è netto: alla navigazione interna spetta la polizia portuale (art. 56), mentre le opere fisiche sono di competenza del ministero dei lavori pubblici.
- La disposizione chiude il Capo dedicato alle zone portuali della navigazione interna, completando il quadro delle competenze tra le diverse amministrazioni statali.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 61 Codice della Navigazione — Esecuzione e manutenzione di opere portuali
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
L'esecuzione e la manutenzione delle opere portuali e delle altre opere idrauliche sulle sponde dei laghi, fiumi e canali e sulle zone retrostanti, nonché la vigilanza sulle opere stesse sono di competenza del ministero dei lavori pubblici. DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA, DELLA POLIZIA E DEI SERVIZI NEI PORTI Dell'attività amministrativa e di polizia nei porti
Stesso numero, altri codici
- Art. 61 Cod. Amb. — competenze delle regioni
- Art. 61 D.Lgs. 159/2011 — Progetto e piano di pagamento dei crediti
- Art. 61 D.Lgs. 209/2005 — Attività in regime di prestazione di servizi
- Art. 61 D.Lgs. 42/2004 — Condizioni della prelazione
- Art. 61 CAD — Delocalizzazione dei registri informatici
- Art. 61 Codice Civile: Data della morte presunta
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e collocazione nella struttura del Codice
L'articolo 61 del Codice della navigazione chiude il Capo dedicato alle zone portuali della navigazione interna (artt. 56-61), definendo la competenza in materia di esecuzione, manutenzione e vigilanza delle opere portuali. La norma completa il quadro istituzionale delineato dagli articoli precedenti: mentre l'art. 56 attribuisce all'amministrazione della navigazione interna la polizia portuale e la regolazione dell'uso, e l'art. 60 identifica le autorità competenti per i singoli atti, l'art. 61 riserva al ministero dei lavori pubblici tutto ciò che attiene alla realizzazione fisica e alla conservazione delle infrastrutture. Si realizza così un chiaro riparto di competenze: la gestione funzionale spetta all'autorità della navigazione interna, la gestione materiale delle opere spetta al ministero dei lavori pubblici.
L'ambito oggettivo: opere portuali e idrauliche
La norma individua due categorie di interventi rientranti nella competenza del ministero dei lavori pubblici. La prima categoria comprende le opere portuali vere e proprie: banchine, moli, pontili, bacini di carenaggio, impianti di ormeggio e tutte le strutture che compongono l'infrastruttura del porto della navigazione interna. La seconda categoria include le altre opere idrauliche sulle sponde dei laghi, fiumi e canali e sulle zone retrostanti: argini, difese spondali, pennelli, opere di regolazione del corso d'acqua e simili strutture idrauliche che, pur non essendo strettamente portuali, incidono sulla navigabilità e sulla sicurezza dell'approdo. L'inclusione delle «zone retrostanti» amplia ulteriormente il campo di applicazione, assicurando che la competenza del ministero si estenda alle opere che indirettamente influenzano le condizioni del porto.
Esecuzione, manutenzione e vigilanza
La norma attribuisce al ministero dei lavori pubblici tre distinte funzioni: l'esecuzione (la realizzazione delle opere nuove), la manutenzione (la conservazione e il ripristino delle opere esistenti) e la vigilanza sulle opere stesse. Quest'ultima funzione — la vigilanza — è particolarmente rilevante: essa implica un controllo continuo sullo stato di conservazione e di funzionalità delle infrastrutture, con il potere di ordinare gli interventi necessari e di verificarne l'esecuzione. La vigilanza sulle opere fisiche va distinta dalla polizia portuale esercitata dall'amministrazione della navigazione interna: la prima riguarda le infrastrutture materiali, la seconda la sicurezza delle operazioni e l'ordine nel porto.
Il riparto di competenze e i potenziali conflitti
Il riparto tra polizia portuale (navigazione interna) e gestione delle opere (lavori pubblici) può generare difficoltà pratiche quando le disfunzioni nelle infrastrutture fisiche incidono sulla sicurezza della navigazione, o quando la polizia portuale richiede interventi sulle opere. In tali situazioni, il coordinamento tra le due amministrazioni è essenziale: l'autorità della navigazione interna che rilevi problemi strutturali deve segnalarli al ministero dei lavori pubblici, che è l'unico competente a disporvi rimedio. Nella pratica istituzionale, questo coordinamento avviene attraverso i canali ordinari di comunicazione interamministrativa, con eventuali protocolli d'intesa per i casi di emergenza.
Prospettiva attuale
Va segnalato che l'assetto delle competenze ministeriali descritto dall'art. 61 risale al 1942 e ha subito nel tempo significative evoluzioni per effetto del riordino ministeriale e del trasferimento di funzioni alle Regioni. Le attribuzioni originariamente assegnate al ministero dei lavori pubblici sono oggi in parte distribuite tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni, in forza del D.Lgs. 112/1998 e del successivo processo di decentramento amministrativo. L'interpretazione dell'art. 61 deve quindi tener conto di questo quadro normativo sopravvenuto, che ha ridistribuito le funzioni senza tuttavia abrogare formalmente la disposizione del Codice della navigazione.
Casi pratici
Caso 1: Tizio, armatore fluviale, segnala il deterioramento di una banchina portuale
Tizio riscontra che la banchina principale del porto fluviale presenta cedimenti strutturali che ostacolano le operazioni di ormeggio. Sapendo che l'esecuzione e la manutenzione delle opere portuali spettano al ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 61, Tizio indirizza la propria segnalazione a quell'amministrazione e non all'ispettorato della navigazione interna, competente per la polizia portuale ma non per gli interventi fisici sulle infrastrutture.
Caso 2: Caio, tecnico del ministero, dispone un intervento di manutenzione spondale
Caio, funzionario del ministero dei lavori pubblici, dispone un intervento di consolidamento degli argini su un tratto di fiume adiacente alla zona portuale, verificando che le opere di difesa spondale — rientranti tra le 'opere idrauliche sulle sponde' di cui all'art. 61 — siano in condizioni tali da garantire la sicurezza del porto. L'intervento è disposto e finanziato nell'ambito delle competenze ministeriali senza necessità di autorizzazioni dall'amministrazione della navigazione interna.
Caso 3: Sempronio lamenta interferenze tra la vigilanza del ministero e la polizia portuale
Sempronio, operatore portuale, riceve in un breve lasso di tempo due distinte comunicazioni: una dell'ispettorato di porto (autorità della navigazione interna) sulla sicurezza delle operazioni di carico, e una del ministero dei lavori pubblici sulla necessità di sgomberare temporaneamente la banchina per lavori di manutenzione. Sempronio chiede chiarimenti alle due amministrazioni, che — nel rispetto del riparto di competenze dell'art. 61 — coordinano i rispettivi interventi per evitare paralisi delle attività portuali.
Domande frequenti
Chi è competente per la costruzione e la manutenzione delle opere portuali nei porti fluviali e lacuali?
Il ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 61 del Codice della navigazione. La norma attribuisce a questo ministero anche la vigilanza sulle opere stesse.
La polizia portuale e la gestione delle opere fisiche spettano alla stessa autorità?
No. La polizia portuale spetta all'amministrazione della navigazione interna (art. 56), mentre l'esecuzione, la manutenzione e la vigilanza sulle opere fisiche spettano al ministero dei lavori pubblici (art. 61). Il riparto è netto e previene sovrapposizioni.
L'art. 61 si applica anche alle difese spondali e alle opere idrauliche non strettamente portuali?
Sì. La norma riguarda anche le opere idrauliche sulle sponde dei laghi, fiumi e canali e sulle zone retrostanti, non solo le strutture portuali in senso stretto.
Il ministero dei lavori pubblici indicato dall'art. 61 esiste ancora?
Le funzioni sono oggi distribuite tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni, in forza del riordino ministeriale e del D.Lgs. 112/1998. L'art. 61 non è stato formalmente abrogato, ma va interpretato alla luce del successivo assetto delle competenze.
Se un operatore privato danneggia un'opera portuale fluviale, a quale autorità si rivolge l'amministrazione?
Il ministero dei lavori pubblici (o l'ente subentrato) è l'autorità competente per la vigilanza sulle opere e per la gestione dei danni alle infrastrutture fisiche, in base all'art. 61. L'autorità della navigazione interna resta competente per gli aspetti di polizia portuale connessi all'episodio.
Vedi anche