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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Requisizione temporanea: l'autorità marittima o quella comunale possono ordinare che le navi in porto o nelle vicinanze siano messe a disposizione per operazioni di soccorso con i relativi equipaggi.
  • Presupposto: l'ordine è legittimo ai fini delle operazioni di soccorso di cui all'articolo precedente (art. 69).
  • Indennizzo obbligatorio: l'armatore e l'equipaggio hanno diritto a indennità e compenso, determinati secondo le norme sull'assistenza e il salvataggio (artt. 491 e ss.).
  • Ripartizione del compenso: le norme degli artt. 491 e ss. disciplinano anche la ripartizione delle indennità tra armatore ed equipaggio.
  • Doppio soggetto competente: sia l'autorità marittima sia quella comunale (in via sussidiaria) possono emettere l'ordine di requisizione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 70 Codice della Navigazione — Impiego di navi per il soccorso

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Ai fini dell'articolo precedente, l'autorità marittima o, in mancanza, quella comunale possono ordinare che le navi che si trovano nel porto o nelle vicinanze siano messe a loro disposizione con i relativi equipaggi. Le indennità e il compenso per l'opera prestata dalle navi sono determinati e ripartiti ai sensi degli articoli 491 e seguenti.

Commento

Ratio e raccordo con l'art. 69

L'art. 70 del Codice della navigazione costituisce il necessario complemento operativo dell'art. 69: se quest'ultimo impone l'obbligo di soccorso, l'art. 70 fornisce all'autorità lo strumento per adempiervi quando i mezzi propri siano insufficienti o assenti. In situazioni di emergenza marittima, la prontezza del soccorso è determinante; attendere di reperire mezzi sul mercato o attraverso procedure ordinarie di appalto sarebbe incompatibile con l'urgenza che le norme impongono. Il legislatore ha quindi previsto una forma di requisizione temporanea di navi private, bilanciata dall'obbligo di corrispondere un'equa indennità.

La natura giuridica dell'ordine: requisizione temporanea

L'ordine emesso ai sensi dell'art. 70 è qualificabile come requisizione temporanea di una nave privata per finalità di pubblica utilità. La requisizione — istituto di diritto pubblico — consente all'autorità di disporre temporaneamente di un bene privato in situazioni di necessità, con obbligo di indennizzare il proprietario. A differenza della requisizione di guerra o di quella amministrativa ordinaria (D.P.R. 238/1946), la requisizione ex art. 70 è strettamente collegata all'emergenza di soccorso: cessa quando cessa l'emergenza. L'armatore non può rifiutarsi di ottemperare all'ordine: il diniego configurerebbe un illecito sanzionato penalmente e potrebbe comportare responsabilità civile per i danni derivanti dall'omesso soccorso.

I soggetti legittimati a emettere l'ordine

L'art. 70 attribuisce il potere di ordine sia all'autorità marittima sia, in mancanza di quest'ultima, all'autorità comunale. Il riferimento all'«autorità comunale» in mancanza di quella marittima riflette la stessa logica sussidiaria dell'art. 69: il sindaco o il suo delegato può ordinare la messa a disposizione di navi private per il soccorso, nell'ambito dei poteri di protezione civile e di pubblica sicurezza che l'ordinamento gli attribuisce. Le navi interessate dall'ordine sono quelle «che si trovano nel porto o nelle vicinanze»: l'ambito geografico è quindi flessibile e include anche le navi che si trovano nell'area circostante il porto, purché raggiungibili in tempi utili.

Il diritto all'indennizzo e il richiamo agli artt. 491 e ss.

L'art. 70 riconosce espressamente il diritto all'indennizzo per le navi che abbiano prestato soccorso su ordine dell'autorità: «le indennità e il compenso per l'opera prestata dalle navi sono determinati e ripartiti ai sensi degli articoli 491 e seguenti». Il richiamo agli artt. 491 e ss. — che disciplinano il contratto di assistenza e salvataggio — introduce un sistema di remunerazione elaborato, che tiene conto dell'effettiva utilità del soccorso prestato, del rischio corso, delle spese sostenute e del valore dei beni salvati. Questo sistema di determinazione del compenso si ispira alla Convenzione internazionale sul salvataggio (Londra 1989, ratificata dall'Italia con L. 129/1995), che ha modernizzato la disciplina del salvataggio marittimo introducendo anche il «compenso speciale» per le operazioni di prevenzione del danno ambientale.

Coordinamento con la normativa SAR e le operazioni di soccorso contemporanee

In tempi recenti, l'art. 70 è tornato di attualità nel contesto delle operazioni di soccorso ai migranti nel Mediterraneo. L'autorità marittima ha il potere di ordinare a qualsiasi nave — anche commerciale o da crociera — di partecipare alle operazioni di soccorso. Le navi così coinvolte, pur avendo agito su ordine, mantengono il diritto al rimborso delle spese e all'eventuale compenso ai sensi degli artt. 491 e ss. Il quadro normativo si completa con la Convenzione SAR 1979 e il Regolamento (UE) 656/2014 sulle operazioni di sorveglianza delle frontiere marittime, che definiscono le procedure di sbarco dei naufraghi e le responsabilità degli Stati costieri.

Casi pratici

Caso 1: Traghetto requisito per soccorso in mare

Il traghetto di Tizio, in procinto di partire dal porto, viene fermato dal comandante del porto che ordina la messa a disposizione del mezzo e dell'equipaggio per soccorrere una barca a vela in difficoltà al largo; Tizio ha l'obbligo di ottemperare e potrà successivamente richiedere il compenso determinato ai sensi degli artt. 491 e ss. del Codice della navigazione.

Caso 2: Ordine del sindaco in assenza della Guardia Costiera

In un piccolo porto privo di presidio della Capitaneria, il sindaco, nell'assenza dell'autorità marittima, ordina al peschereccio di Caio ormeggiato in porto di prendere il largo per soccorrere i naufraghi di un'imbarcazione capovolta; Caio adempie e ottiene successivamente il riconoscimento del compenso per l'assistenza prestata.

Caso 3: Nave commerciale impegnata in operazioni di recupero migranti

L'MRCC Roma ordina alla portacontainer di Sempronio, che transita nelle vicinanze di un'area di crisi nel Canale di Sicilia, di deviare la rotta per prestare soccorso a un'imbarcazione sovraffollata in pericolo; Sempronio è tenuto a ottemperare, e potrà richiedere il rimborso delle spese e l'eventuale indennizzo per la deviazione subita.

Domande frequenti

L'armatore può rifiutarsi di mettere la nave a disposizione per il soccorso?

No, l'ordine dell'autorità marittima o comunale è cogente; il rifiuto configura un illecito e, in presenza di morti o danni gravi, può rilevare anche penalmente.

Come viene determinato il compenso per la nave che ha prestato soccorso su ordine dell'autorità?

Secondo le norme degli artt. 491 e ss. del Codice della navigazione, che disciplinano l'assistenza e il salvataggio, tenendo conto dell'utilità del soccorso, del rischio corso e delle spese sostenute.

Anche il sindaco può ordinare la requisizione di una nave privata per il soccorso?

Sì, ma solo in mancanza dell'autorità marittima: il potere del sindaco è sussidiario e limitato alla fase dei primi interventi, in attesa dell'intervento delle autorità marittime competenti.

L'equipaggio della nave requisita ha diritto a un compenso?

Sì, le indennità sono ripartite tra armatore ed equipaggio secondo le norme degli artt. 491 e ss.; la parte spettante all'equipaggio è determinata tenendo conto dell'opera prestata.

Quali navi possono essere oggetto dell'ordine ex art. 70?

Qualsiasi nave che si trovi nel porto o nelle vicinanze al momento dell'emergenza, a prescindere dalla tipologia (commerciale, da pesca, da diporto) e dalla bandiera.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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