In sintesi
- Divieto assoluto in porto: nei porti è vietato gettare materiali di qualsiasi specie, senza eccezioni.
- Estensione territoriale: il capo del compartimento può estendere il divieto ad altre zone al di fuori dei porti per esigenze di transito, sosta delle navi, pesca o navigazione.
- Tutela plurima: il divieto protegge la sicurezza della navigazione, la funzionalità portuale e la pesca.
- Sanzione implicita: la violazione del divieto è soggetta alle sanzioni previste dalla parte penale del Codice della navigazione e dalla normativa ambientale.
- Norma preventiva: il divieto si applica indipendentemente dall'avvenuto danno, essendo sufficiente l'atto del getto per configurare la violazione.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 71 Codice della Navigazione — Divieto di getto di materiali
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Nei porti è vietato gettare materiali di qualsiasi specie. Il capo del compartimento determina le altre zone alle quali è esteso tale divieto per esigenze del transito e della sosta delle navi, o per altre necessità del traffico e della pesca.
Stesso numero, altri codici
- Art. 71 Cod. Amb. — attuazione degli interventi
- Art. 71 D.Lgs. 159/2011 — Circostanza aggravante
- Art. 71 D.Lgs. 209/2005 — Richiesta di informazioni
- Art. 71 D.Lgs. 42/2004 — Attestato di circolazione temporanea
- Art. 71 CAD — Regole tecniche
- Art. 71 Codice Civile: Estinzione dei diritti spettanti alla per
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e valore sistematico del divieto
L'art. 71 del Codice della navigazione introduce un divieto di carattere assoluto con riferimento all'area portuale: nei porti è vietato «gettare materiali di qualsiasi specie». La formulazione — «qualsiasi specie» — esclude ogni deroga o distinzione basata sulla tipologia del materiale, sulla quantità o sulla pericolosità: il divieto copre tanto le acque di sentina quanto i rifiuti solidi, i materiali da costruzione, i materiali di dragaggio o qualsiasi altro residuo. La norma risponde a una triplice esigenza: proteggere la navigabilità dei fondali portuali da ostruzioni e sedimentazioni anomale, tutelare la sicurezza della navigazione da materiali galleggianti o sommersi, e preservare la funzionalità delle operazioni commerciali del porto.
Il contenuto del divieto: l'area portuale
Il divieto si applica innanzitutto «nei porti», intesi come le aree demaniali marittime comprendenti gli specchi acquei interni alle opere di delimitazione portuale (moli, frangiflutti, banchine). La nozione di porto rilevante è quella tecnico-funzionale risultante dai piani regolatori portuali e dalle delimitazioni demaniali: il divieto copre quindi le acque interne del porto, le banchine, i moli e tutte le aree acquee comprese entro i limiti portuali. La violazione del divieto è un illecito istantaneo: si consuma nel momento in cui il materiale viene gettato, indipendentemente dal fatto che causi danni effettivi. L'armatore, il comandante della nave, il responsabile delle operazioni e il direttore di banchina possono essere chiamati a rispondere della violazione in qualità di autori o concorrenti nell'illecito.
L'estensione del divieto ad altre zone
Il secondo comma dell'art. 71 attribuisce al capo del compartimento marittimo il potere di estendere il divieto ad «altre zone» al di fuori dell'area portuale. Le finalità che legittimano l'estensione sono esplicitate dalla norma: esigenze di transito e sosta delle navi, nonché «altre necessità del traffico e della pesca». Questo potere di estensione consente di proteggere aree di alto valore operativo o naturalistico — rade, canali di accesso ai porti, zone di pesca — che pur non essendo formalmente porti richiedono la stessa tutela. Il provvedimento di estensione è un atto amministrativo generale che deve essere adeguatamente pubblicizzato per essere opponibile ai destinatari.
Coordinamento con la normativa ambientale
Il divieto di getto di materiali ex art. 71 si affianca e si coordina con la normativa ambientale vigente, in particolare con il D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente) che vieta lo scarico in mare di sostanze inquinanti e regola lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi. La Convenzione internazionale MARPOL 73/78 — recepita in Italia — disciplina in modo articolato i limiti al getto in mare di varie sostanze: idrocarburi, acque reflue, rifiuti solidi (Annesso V), sostanze nocive liquide. In caso di violazione della normativa MARPOL, si applicano sanzioni specifiche che si aggiungono a quelle previste per la violazione dell'art. 71. Nei porti classificati come «aree speciali» ai sensi di MARPOL, le restrizioni sono più severe.
Profili sanzionatori e rimozione d'ufficio
La violazione del divieto ex art. 71 è soggetta alle sanzioni pecuniarie previste dalla parte penale del Codice della navigazione. In via accessoria, l'autorità marittima può disporre la rimozione dei materiali gettati ai sensi dell'art. 72, con addebito delle spese all'autore dell'illecito. La combinazione dei due articoli — 71 come norma di divieto e 72 come norma sugli effetti del divieto violato — crea un sistema coerente di prevenzione e repressione del getto abusivo di materiali nelle acque portuali e costiere.
Casi pratici
Caso 1: Scarico abusivo di rifiuti solidi da una nave mercantile
L'equipaggio della nave di Tizio getta nottetempo in banchina sacchi di rifiuti solidi nelle acque del porto; il comandante del porto, avuta notizia dell'accaduto, contesta la violazione dell'art. 71, ordina la rimozione dei materiali e trasmette segnalazione all'autorità giudiziaria per le sanzioni penali applicabili.
Caso 2: Estensione del divieto a una rada di pesca
Il capo del compartimento, su richiesta delle associazioni di pescatori, estende il divieto di getto di materiali alla rada adiacente al porto, frequentata da battelli di Caio e altri pescatori, per tutelare i fondali da sedimentazioni che ostacolano le reti; il provvedimento viene pubblicizzato con avviso ai naviganti e affisso in porto.
Caso 3: Getto di acque di sentina nel porto
Durante le operazioni di manutenzione del motore, il personale del motopesca di Sempronio scarica acque di sentina oleose nelle acque del porto; il comandante del porto accerta la violazione dell'art. 71 e della normativa MARPOL Annesso I, avvia il procedimento sanzionatorio e ordina la bonifica dell'area interessata a spese di Sempronio.
Domande frequenti
Il divieto di getto di materiali si applica anche agli scarichi liquidi?
Sì, il divieto dell'art. 71 riguarda materiali di qualsiasi specie, compresi liquidi; in aggiunta si applica la normativa MARPOL per gli idrocarburi e le acque reflue e il D.Lgs. 152/2006 per la tutela ambientale.
Chi può estendere il divieto di getto al di fuori del porto?
Il capo del compartimento marittimo, con un provvedimento motivato da esigenze di transito, sosta delle navi, pesca o altre necessità del traffico marittimo.
Quali sanzioni sono previste per chi getta materiali in porto?
Sanzioni pecuniarie ai sensi del Codice della navigazione, eventuale rimozione d'ufficio dei materiali a spese del responsabile, e sanzioni ambientali in base al D.Lgs. 152/2006 e alla Convenzione MARPOL 73/78.
Il divieto si applica anche ai materiali biodegradabili?
Sì, il testo dell'art. 71 non prevede deroghe per nessuna tipologia di materiale; le disposizioni più permissive per gli scarichi biodegradabili sono contenute nella normativa MARPOL (Annesso V) per le acque al di fuori dei porti.
Come viene applicato il divieto ai getti notturni difficili da accertare?
L'accertamento avviene tipicamente tramite ispezione dei fondali, segnalazioni di testimoni o sorveglianza video delle banchine; la prova della violazione può basarsi anche su elementi indiziari se sufficientemente gravi e concordanti.
Vedi anche