In sintesi
- L'art. 128 attribuisce alle autorità preposte all'esercizio della navigazione interna la competenza per l'organizzazione amministrativa e la disciplina del personale della navigazione interna.
- La norma apre la sezione del Codice dedicata al personale della navigazione interna, distinto dal personale della navigazione marittima disciplinato dagli artt. precedenti.
- Il personale della navigazione interna opera sulle vie navigabili interne (fiumi, laghi, canali), soggette a un regime giuridico specifico e distinto da quello marittimo.
- La disciplina è demandata alle autorità amministrative competenti per la navigazione interna, in un sistema di decentramento funzionale.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 128 Codice della Navigazione — Organizzazione e disciplina del personale
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
All'organizzazione amministrativa e alla disciplina del personale della navigazione interna provvedono le autorità preposte all'esercizio della navigazione interna.
Stesso numero, altri codici
- Art. 128 Cod. Amb. — soggetti tenuti al controllo
- Art. 128 D.Lgs. 209/2005 — (Massimali di garanzia)
- Art. 128 D.Lgs. 42/2004 — Notifiche effettuate a norma della legislazione precedente
- Art. 128 c.c.: Matrimonio putativo — Testo aggiornato
- Articolo 128 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 128 Codice del Consumo: Ambito di applicazione e definizioni
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio della norma e distinzione tra navigazione marittima e interna
L'articolo 128 del Codice della navigazione apre la disciplina del personale addetto alla navigazione sulle vie navigabili interne, segnando una cesura netta rispetto alla disciplina del personale marittimo degli artt. 115-127. Il legislatore del 1942 ha scelto di trattare unitariamente, nel medesimo Codice, sia la navigazione marittima sia la navigazione interna, pur mantenendo regimi giuridici distinti per ciascuna. La norma è sintetica e di principio: attribuisce alle «autorità preposte all'esercizio della navigazione interna» la competenza per l'organizzazione e la disciplina del relativo personale, senza specificarne il contenuto, demandato alla normativa secondaria e speciale.
Le vie navigabili interne e la specificità del personale
La navigazione interna comprende la navigazione su fiumi, laghi, canali e ogni altro specchio d'acqua non marino. In Italia, le principali vie navigabili interne sono concentrate nel bacino padano-veneto (Po e suoi affluenti, laghi lombardi e veneti, sistema idroviario del Nord-Est) e, in misura minore, in alcune aree del Centro e del Sud. Il personale addetto a questa navigazione — conduttori di chiatte, piloti fluviali, personale di bordo su navi da passeggeri lacuali, addetti ai traghetti lacustri — è soggetto a requisiti professionali e a un regime disciplinare diverso da quello della gente di mare, pur con alcune analogie strutturali (iscrizione in appositi registri, obbligo di titoli professionali, ecc.). La specificità di questo personale riflette le caratteristiche tecniche della navigazione interna: condizioni ambientali diverse dal mare, rischi differenti (correnti, bassi fondali, traffico fluviale, infrastrutture portuali fluviali), e dimensioni delle unità naviganti tendenzialmente diverse da quelle delle navi mercantili.
Le autorità competenti per la navigazione interna
La norma fa riferimento alle «autorità preposte all'esercizio della navigazione interna», senza specificarle. Storicamente, in Italia, la competenza per la navigazione interna è stata esercitata da una pluralità di soggetti istituzionali: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (con competenza generale), le autorità regionali (che hanno acquisito competenze significative nel settore con la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001), le autorità portuali fluviali (dove esistono), e gli uffici della Motorizzazione civile per talune categorie di unità da diporto sulle acque interne. La frammentazione delle competenze è uno dei tratti caratteristici della disciplina italiana della navigazione interna, che riflette la complessità organizzativa del settore e la sovrapposizione di competenze statali e regionali.
Il rapporto con la disciplina marittima
Il Codice della navigazione si applica alla navigazione interna in via suppletiva, nei limiti stabiliti dall'art. 1 del Codice stesso: la navigazione interna è regolata in primo luogo dalle norme speciali che la riguardano, e in via suppletiva dalle disposizioni del Codice applicabili per analogia. Per il personale, questo significa che la disciplina dell'art. 128 e delle norme che lo seguono prevale sulle norme del personale marittimo (artt. 115-127), salvo che per le disposizioni di principio di carattere generale. Il rinvio alle «autorità preposte» consente un'ampia modulazione della disciplina in funzione delle specifiche esigenze delle diverse vie navigabili e dei diversi tipi di navigazione interna.
Prospettive di riforma e normativa comunitaria
La navigazione interna ha conosciuto, a partire dagli anni 2000, un significativo impulso di armonizzazione a livello europeo, soprattutto in relazione ai requisiti per i patentini di conduzione di unità sulle vie navigabili interne. La Direttiva 2017/2397/UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali nella navigazione interna ha introdotto un sistema di certificazione armonizzato per i conduttori di imbarcazioni e per gli altri membri dell'equipaggio di bordo sulle vie navigabili interne di interesse europeo, che ha avuto importanti riflessi sull'organizzazione del personale della navigazione interna in Italia. Questo processo di europeizzazione ha ridimensionato il ruolo delle sole autorità nazionali previste dall'art. 128, inserendole in un sistema sovranazionale di riconoscimento reciproco delle qualifiche.
Casi pratici
Caso 1: Il pilota fluviale del Po e la disciplina dell'autorità competente
Tizio è un pilota fluviale iscritto nel registro tenuto dall'autorità preposta alla navigazione interna del bacino del Po. L'organizzazione della sua professione — iscrizione, abilitazioni, obbligo di aggiornamento professionale, disciplina in caso di infrazione — è regolata dalle disposizioni emanate dall'autorità competente ai sensi dell'art. 128, distinte dalla disciplina applicabile alla gente di mare.
Caso 2: Il comandante di un traghetto lacustre
Caio comanda un traghetto che collega sponde opposte del Lago di Garda. La sua qualifica professionale è disciplinata dalle norme speciali sulla navigazione interna e dalle disposizioni delle autorità competenti ex art. 128: i suoi titoli abilitativi, le sue responsabilità a bordo e la disciplina applicabile in caso di incidente non coincidono con quelle del capitano di una nave marittima, pur rispecchiando analoghi principi di organizzazione gerarchica a bordo.
Caso 3: Il conduttore di chiatta e il riconoscimento comunitario della qualifica
Sempronio è un conduttore di chiatta tedesco che intende operare sul Po nell'ambito di un servizio di trasporto fluviale transnazionale. In applicazione della Direttiva 2017/2397/UE, le autorità italiane preposte alla navigazione interna ex art. 128 sono tenute a riconoscere il certificato di qualificazione europeo di Sempronio, consentendogli di operare sulle vie navigabili italiane senza dover conseguire nuovamente i titoli nazionali.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra navigazione marittima e navigazione interna nel Codice della navigazione?
La navigazione marittima riguarda il mare e si svolge su navi soggette alle norme degli artt. 115-127 del Codice. La navigazione interna riguarda fiumi, laghi e canali ed è disciplinata dalla sezione aperta dall'art. 128, con regimi distinti per il personale, le abilitazioni e le responsabilità.
Chi è competente per la disciplina del personale della navigazione interna?
L'art. 128 rimanda alle 'autorità preposte all'esercizio della navigazione interna', che in Italia comprendono il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le autorità regionali (dopo la riforma del Titolo V della Costituzione) e gli uffici specifici per le singole vie navigabili.
I titoli professionali per la navigazione interna sono riconosciuti a livello europeo?
Sì. La Direttiva UE 2017/2397 ha introdotto un sistema di certificazione armonizzato per i conduttori di imbarcazioni e gli equipaggi sulle vie navigabili interne di interesse europeo, con obbligo di riconoscimento reciproco tra gli Stati membri.
Le norme del personale marittimo si applicano anche al personale della navigazione interna?
Solo in via suppletiva e analogica, nei limiti previsti dall'art. 1 del Codice della navigazione. La disciplina primaria del personale della navigazione interna è quella delle norme speciali e delle disposizioni emanate dalle autorità ex art. 128, che prevalgono sulle norme marittime.
Vedi anche