← Torna a Codice della Navigazione (R.D. 327/1942)
Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'iscrizione nelle matricole del personale navigante richiede la cittadinanza italiana e un'età minima di 14 anni, oltre ai requisiti regolamentari.
  • I minori tra 10 e 14 anni possono essere iscritti solo se imbarcano alle dipendenze di parenti o affini fino al terzo grado.
  • Per i minori di 18 anni è sempre necessario il consenso di chi esercita la potestà o la tutela.
  • Il Ministro per le comunicazioni può autorizzare l'iscrizione di italiani non regnicoli (cittadini italiani residenti all'estero).
  • I requisiti per i registri portuali e le regole di cancellazione e reiscrizione sono definiti dal regolamento.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 133 Codice della Navigazione — Requisiti per l’iscrizione nelle matricole e nei registri

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole del personale navigante i cittadini italiani di età non inferiore ai quattordici anni, che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento. I minori di anni quattordici, ma non minori dei dieci, possono essere iscritti quando imbarchino alle dipendenze di parenti o affini fino al terzo grado. Per l'iscrizione di minori degli anni diciotto è necessario il consenso di chi esercita la potestà o la tutela. Il ministro per le comunicazioni può consentire che nelle matricole siano iscritti anche italiani non regnicoli. I requisiti per l'iscrizione nei registri del personale addetto ai servizi portuali sono stabiliti dal regolamento, o, nel caso indicato dal secondo comma dell'articolo 131, dal ministro per le comunicazioni. Parimenti sono disciplinate dal regolamento la cancellazione dalle matricole e dai registri, nonché la re iscrizione nei medesimi.

Commento

Ratio e struttura della norma

L'art. 133 disciplina i requisiti soggettivi per l'accesso ai pubblici registri del personale della navigazione interna — matricole per il personale navigante e registri per quello portuale — predisposti dall'art. 132. La norma persegue una pluralità di obiettivi: garantire l'idoneità tecnica e fisica dei soggetti ammessi, tutelare i minori dalla partecipazione a un'attività lavorativa potenzialmente pericolosa, e assicurare un legame di nazionalità tra il personale e la bandiera delle navi. Il rinvio al regolamento per l'integrazione dei requisiti riflette la scelta del legislatore del 1942 di affidare alla fonte secondaria la definizione delle condizioni di dettaglio, più facilmente aggiornabili in risposta alle evoluzioni tecniche e sociali.

La cittadinanza italiana e il limite di età

Il requisito della cittadinanza italiana riflette la concezione tradizionale del personale navigante come elemento strettamente connesso all'interesse nazionale nel controllo delle vie d'acqua interne. L'età minima ordinaria di 14 anni rappresenta un compromesso tra la tutela del lavoro minorile e la realtà storica delle famiglie di battellieri, in cui i figli venivano tradizionalmente introdotti alla navigazione in giovane età. Occorre peraltro rilevare che la normativa italiana ed europea in materia di lavoro minorile ha subito una significativa evoluzione successivamente all'entrata in vigore del codice: la legge 17 ottobre 1967, n. 977 (come modificata dal D.Lgs. 345/1999) pone oggi limiti più stringenti all'impiego dei minori, che devono essere considerati operativi anche nell'ambito della navigazione interna, con la conseguenza che i limiti di età del codice vanno integrati con la normativa giuslavoristica generale.

La disciplina dei minori di 14 anni

La norma prevede una deroga al limite dei 14 anni per i minori tra i 10 e i 14 anni, consentendone l'iscrizione quando imbarchino alle dipendenze di parenti o affini fino al terzo grado. Questa deroga ha una chiara radice storica: la tradizione familiare della navigazione fluviale italiana, in cui intere famiglie vivevano e lavoravano a bordo dei barconi, rendeva normale l'apprendistato precoce. La limitazione ai parenti o affini fino al terzo grado (che include nonni, zii, cugini di primo grado) assicura che il minore si trovi in un contesto familiare di tutela e che l'imbarco avvenga in una relazione di affidamento informale garantita dal legame di sangue. Anche in questo caso, la norma va letta alla luce dell'evoluzione della legislazione sul lavoro minorile.

Il consenso per i minori di 18 anni

Per tutti i minori di 18 anni — indipendentemente dall'età e dalla natura del rapporto di imbarco — l'art. 133 richiede il consenso di chi esercita la potestà o la tutela. Il riferimento alla «potestà» (oggi denominata «responsabilità genitoriale» ai sensi della riforma introdotta con D.Lgs. 154/2013) e alla «tutela» individua i soggetti legittimati a prestare il consenso: i genitori esercenti la responsabilità genitoriale o, in loro assenza, il tutore nominato dal giudice tutelare. Il consenso è un requisito di validità dell'iscrizione: un'iscrizione ottenuta senza il consenso del rappresentante legale sarebbe irregolare e potrebbe essere annullata.

Gli italiani non regnicoli e la disciplina dei registri portuali

Il potere ministeriale di autorizzare l'iscrizione di italiani non regnicoli — ossia cittadini italiani residenti o domiciliati stabilmente all'estero — riflette la realtà storica dell'emigrazione italiana, che aveva portato molti cittadini a stabilirsi nelle colonie o in altri paesi pur mantenendo la cittadinanza. Per il personale portuale, i requisiti di iscrizione nei registri sono interamente rimessi al regolamento o, per le categorie istituite ai sensi dell'art. 131 secondo comma, al decreto ministeriale. Questa flessibilità si giustifica con la maggiore eterogeneità delle figure portuali rispetto al personale navigante. La norma disciplina infine la cancellazione dalle matricole e dai registri e la reiscrizione, rimettendo anche queste materie al regolamento: si tratta di eventi significativi che possono derivare dalla perdita dei requisiti, da provvedimenti disciplinari o dalla cessazione volontaria dall'attività.

Casi pratici

Caso 1: Tizio, minore dodicenne che vuole imbarcarsi

Tizio ha 12 anni e vuole imbarcarsi come aiutante sullo scafo del padre (parente di primo grado): ai sensi dell'art. 133 cod. nav. può essere iscritto nella matricola in deroga al limite ordinario dei 14 anni, a condizione che l'imbarco avvenga alle dipendenze del padre e che sia prestato il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale (nel caso, la madre o il padre stesso come esercente congiunto).

Caso 2: Caio, sedicenne che richiede l'iscrizione

Caio ha 16 anni e possiede i requisiti tecnici per l'iscrizione nella matricola: nonostante abbia già 14 anni e possa in linea di principio essere iscritto, l'art. 133 richiede comunque il consenso scritto di chi esercita la responsabilità genitoriale, senza il quale l'iscrizione non può essere perfezionata dall'ufficio di porto.

Caso 3: Sempronio, cittadino italiano residente in Argentina

Sempronio è un cittadino italiano emigrato in Argentina che rientra temporaneamente in Italia per lavorare come motorista su navi fluviali del Po: la sua iscrizione nelle matricole, in quanto italiano non regnicolo, è subordinata alla specifica autorizzazione ministeriale prevista dall'art. 133 cod. nav., che il Ministro per le comunicazioni può concedere caso per caso.

Domande frequenti

Qual è l'età minima per l'iscrizione nelle matricole della navigazione interna?

L'età minima ordinaria è 14 anni. I minori tra 10 e 14 anni possono essere iscritti solo se imbarcano alle dipendenze di parenti o affini fino al terzo grado. In ogni caso, i minori di 18 anni necessitano del consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela.

Uno straniero può essere iscritto nelle matricole della navigazione interna?

No, in linea di principio: il requisito ordinario è la cittadinanza italiana. Solo il Ministro per le comunicazioni può autorizzare l'iscrizione di italiani non regnicoli (cittadini italiani residenti all'estero), ma non di cittadini stranieri privi della cittadinanza italiana.

Chi deve prestare il consenso per l'iscrizione di un minore?

Il consenso deve essere prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale (i genitori) o, in mancanza, dal tutore nominato dal giudice tutelare. Il consenso è requisito di validità dell'iscrizione.

Come avviene la cancellazione dalle matricole?

La cancellazione e la reiscrizione nelle matricole e nei registri sono disciplinate dal regolamento di attuazione del codice, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 133. Possono derivare dalla perdita dei requisiti, da provvedimenti disciplinari o dalla cessazione volontaria dall'attività.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.