- L'art. 134 elenca i titoli professionali del personale navigante della navigazione interna, distinti tra servizi di coperta e servizi di macchina.
- Per la coperta: capitano, capo timoniere, capo barca, conduttore di motoscafi, barcaiolo abilitato.
- Per la macchina: macchinista e motorista.
- Alcuni titolari possono essere autorizzati a prestare servizio su navi pubbliche di linea, di rimorchio o di trasporto per conto terzi, con apposita annotazione sul documento di abilitazione.
- Il D.L. 535/1996 ha integrato la norma istituendo il titolo di conduttore per imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne.
Testo dell'articoloVigente
Art. 134 Codice della Navigazione — Titoli professionali del personale
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Per i servizi di coperta i titoli professionali sono:
a) capitano;
b) capo timoniere;
c) capo barca;
d) conduttore di motoscafi;
e) barcaiolo abilitato. Per i servizi di macchina i titoli professionali sono:
a) macchinista;
b) motorista. Coloro che sono in possesso dei titoli di cui alle lettere a), b), d) del primo comma e a), b) del secondo comma possono essere autorizzati con apposita annotazione sul documento di abilitazione a prestare servizio su navi addette a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di personale per conto di terzi. I requisiti per il conseguimento dei titoli, i limiti dell'abilitazione professionale propria a ciascun titolo e le modalità del rilascio sono stabiliti dal regolamento. Il ministro per le comunicazioni, in relazione alle caratteristiche e alle esigenze dei trasporti, può determinare altre qualifiche relative all'esercizio della navigazione interna, stabilendo le condizioni e le modalità per il conseguimento dei relativi titoli professionali. I limiti per le abilitazioni professionali del personale addetto ai servizi portuali sono stabiliti da leggi o regolamenti speciali. 51 ————– AGGIORNAMENTO Il D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli 115, 123, 130 e 134 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono istituiti, rispettivamente, il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio e il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne".
Stesso numero, altri codici
- Art. 134 Cod. Amb. — sanzioni in materia di aree di salvaguardia
- Art. 134 D.Lgs. 209/2005 — Attestazione sullo stato del rischio
- Art. 134 D.Lgs. 42/2004 — Beni paesaggistici
- Art. 134 Codice Civile: Omissione di pubblicazione
- Articolo 134 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 134 Cod.Cons.: Carattere imperativo delle disposizioni
Commento
Struttura e funzione della norma
L'art. 134 costituisce il nucleo della disciplina delle abilitazioni professionali nella navigazione interna. Esso elenca, in modo tassativo ma integrabile dal Ministro e dal regolamento, i titoli professionali che abilitano all'esercizio delle diverse funzioni di bordo nelle acque interne del territorio nazionale. La tassatività dell'elenco risponde all'esigenza di certezza giuridica e di sicurezza della navigazione: solo i soggetti muniti dei titoli previsti possono legittimamente svolgere le relative funzioni di coperta o di macchina. La norma si raccorda con l'art. 130 (categorie del personale navigante) e con l'art. 133 (requisiti per l'iscrizione nelle matricole), formando un sistema coerente di accesso e controllo delle qualifiche professionali.
I titoli per i servizi di coperta
L'elenco dei titoli per i servizi di coperta riflette una gerarchia di responsabilità e di ampiezza dell'abilitazione. Il capitano è il titolo più elevato: il capitano della navigazione interna ha la responsabilità del comando della nave, dell'equipaggio e della sicurezza della navigazione su fiumi e laghi. Il capo timoniere è un titolo di grado inferiore, abilitante alla conduzione di navi di minor tonnellaggio o sulla base di una qualifica intermedia. Il capo barca copre una posizione ulteriormente subordinata, tipica delle imbarcazioni fluviali di piccole dimensioni. Il conduttore di motoscafi è una qualifica specializzata per le imbarcazioni a motore, spesso utilizzate nei servizi rapidi di trasporto o di assistenza. Il barcaiolo abilitato, infine, è il titolo minimo, corrispondente alla terza categoria di cui all'art. 130, per le attività di piccola navigazione.
I titoli per i servizi di macchina
Per i servizi di macchina il codice prevede due titoli: il macchinista e il motorista. Il macchinista è la figura abilitata alla conduzione e manutenzione degli impianti propulsivi più complessi, tipicamente i motori a vapore e i diesel di maggiore potenza. Il motorista ha una qualifica analoga ma generalmente riferita a impianti di potenza inferiore o a imbarcazioni di minori dimensioni. Entrambi i titoli richiedono il possesso di conoscenze tecniche specifiche sugli impianti propulsivi delle imbarcazioni da navigazione interna, conoscenze la cui verifica è demandata alle modalità di rilascio stabilite dal regolamento.
L'annotazione per i servizi pubblici
Un elemento di particolare interesse pratico è la previsione dell'annotazione sul documento di abilitazione per i titolari di alcuni titoli — capitano, capo timoniere, conduttore di motoscafi (coperta) e macchinista, motorista (macchina) — che intendano prestare servizio su navi adibite a servizi pubblici di linea, di rimorchio o di trasporto di personale per conto di terzi. L'annotazione costituisce un'abilitazione aggiuntiva e specifica, che riconosce la maggiore responsabilità connessa ai servizi pubblici di trasporto rispetto alla semplice navigazione privata. In questi contesti, la regolarità del servizio, la puntualità, la capacità di gestione di emergenze con passeggeri a bordo e la conoscenza delle normative di sicurezza pubblica giustificano un livello di verifica supplementare.
Il potere ministeriale e le integrazioni successive
L'art. 134 attribuisce al Ministro per le comunicazioni il potere di determinare «altre qualifiche relative all'esercizio della navigazione interna», stabilendo le condizioni e le modalità per il conseguimento dei relativi titoli professionali. Questo potere ha trovato un significativo esercizio con il D.L. 21 ottobre 1996, n. 535 (conv. L. 647/1996), che ha istituito — in integrazione degli artt. 130 e 134 — il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne. Si tratta di un titolo che ha risposto alla crescita del mercato del noleggio nautico ricreativo su fiumi e laghi, che presentava lacune regolamentari quanto ai requisiti minimi di abilitazione dei conduttori. La disciplina dei titoli professionali del personale portuale è invece riservata a leggi o regolamenti speciali, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 134.
Casi pratici
Caso 1: Tizio e l'annotazione per i servizi di linea
Tizio è titolare del titolo di capitano della navigazione interna e viene assunto da una società che gestisce un servizio pubblico di traghettamento lacustre: prima di poter assumere il comando, deve ottenere l'apposita annotazione sul documento di abilitazione ai sensi dell'art. 134 cod. nav., che abilita specificamente al servizio su navi adibite a trasporto pubblico di persone.
Caso 2: Caio, motorista privo di titolo
Caio viene assunto come addetto ai motori di un battello fluviale senza essere titolare del titolo di motorista o macchinista: l'impiego è irregolare ai sensi dell'art. 134, poiché il codice riserva le funzioni di macchina ai soli soggetti muniti dei titoli professionali prescritti, con conseguente responsabilità dell'armatore per l'irregolare composizione dell'equipaggio.
Caso 3: Sempronio, conduttore di imbarcazione da noleggio
Sempronio vuole avviare un servizio di noleggio di motoscafi sul Lago di Como: deve conseguire il titolo professionale di conduttore per imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne, introdotto dal D.L. 535/1996 in integrazione dell'art. 134 cod. nav., distinto dai titoli tradizionali di capitano o conduttore di motoscafi previsti per la navigazione ordinaria.
Domande frequenti
Quali sono i titoli professionali per la coperta nella navigazione interna?
L'art. 134 cod. nav. prevede cinque titoli: capitano, capo timoniere, capo barca, conduttore di motoscafi e barcaiolo abilitato, in ordine decrescente di responsabilità e ampiezza dell'abilitazione.
Cosa serve per comandare una nave di linea pubblica sul lago?
Oltre al titolo professionale ordinario (es. capitano o conduttore di motoscafi), è necessaria un'apposita annotazione sul documento di abilitazione, che autorizza specificatamente il servizio su navi adibite a servizi pubblici di linea, di rimorchio o di trasporto di personale per conto di terzi.
Il Ministro può istituire nuovi titoli professionali oltre a quelli elencati nell'art. 134?
Sì: l'art. 134 attribuisce espressamente al Ministro per le comunicazioni il potere di determinare altre qualifiche per l'esercizio della navigazione interna, stabilendo le relative condizioni e modalità. Il titolo di conduttore per il diporto a noleggio nelle acque interne è stato istituito in questo modo dal D.L. 535/1996.
I titoli professionali del personale portuale sono disciplinati dall'art. 134?
No: l'art. 134, ultimo comma, rinvia espressamente a leggi o regolamenti speciali per la disciplina delle abilitazioni del personale portuale, escludendola dall'elenco dei titoli di bordo.
Vedi anche