- In caso di naufragio, i processi verbali di scomparizione sono compilati dalle autorità marittime o consolari, non dal comandante della nave sinistrata.
- Se il sinistro è avvenuto in acque territoriali, la competenza spetta al capo del circondario marittimo nella cui circoscrizione è accaduto il naufragio.
- Se nessun naufrago approda o si tratta di perdita presunta della nave, gli atti sono compilati dal commandante del porto di iscrizione della nave.
- I processi verbali devono contenere le dichiarazioni dei naufraghi e, in caso di perdita presunta, l'accertamento degli estremi previsti dall'art. 162 del Codice.
Testo dell'articoloVigente
Art. 209 Codice della Navigazione — Processi verbali di scomparizione in caso di naufragio
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
In caso di naufragio, alla compilazione dei processi verbali di scomparizione provvedono le autorità marittime o consolari. I processi verbali anzidetti sono compilati, se il sinistro è avvenuto in acque territoriali, dal capo del circondario nella circoscrizione del quale è accaduto il sinistro medesimo, o diversamente dal comandante del porto nel quale approda la maggior parte dei naufraghi. Se nessun naufrago approda, ovvero si tratta di perdita presunta, gli atti sono compilati dal comandante del porto di iscrizione della nave. Nei processi verbali, le autorità predette fanno constare le dichiarazioni dei naufraghi, e, in caso di perdita presunta, l'accertamento degli estremi previsti nell'articolo 162; dichiarano inoltre se a loro giudizio le persone scomparse debbano, in base alle circostanze, ritenersi perite.
Stesso numero, altri codici
- Art. 209 Cod. Amb. — rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale
- Art. 209 D.Lgs. 209/2005 — Comunicazioni alla Commissione europea sulle assicurazioni obbligatorie
- Art. 209 Codice Civile: Cessazione degli effetti della separazione
- Articolo 209 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 209 Codice della Strada: Prescrizione
- Articolo 209 Codice di Procedura Civile: Chiusura dell’assunzione
Commento
Ratio: la specificità del naufragio rispetto alla scomparizione ordinaria
L'articolo 209 del Codice della navigazione disciplina un'ipotesi distinta rispetto alla scomparizione da bordo in navigazione ordinaria (art. 206). In caso di naufragio, la nave stessa è andata perduta o è gravemente sinistrata, il che rende impossibile o irrilevante il ricorso al comandante come ufficiale dello stato civile: questi è spesso tra i naufraghi stessi, o la nave è affondata con tutto l'equipaggio. La norma trasferisce quindi la competenza alle autorità marittime o consolari, che sono in grado di raccogliere le testimonianze e di documentare i fatti con la necessaria obiettività.
I criteri di competenza territoriale
L'art. 209 stabilisce un sistema di competenza articolato su tre livelli. Il primo livello riguarda i naufragi avvenuti in acque territoriali italiane: competente è il capo del circondario marittimo nella cui circoscrizione è avvenuto il sinistro. Il secondo livello riguarda i naufragi in acque internazionali o straniere con approdo in porto italiano: competente è il comandante del porto presso cui approda la maggior parte dei naufraghi. Il terzo livello riguarda i casi in cui nessun naufrago approda (naufragio con tutti i dispersi) o si tratta di perdita presunta: competente è il comandante del porto di iscrizione della nave, che è il porto di riferimento amministrativo dell'imbarcazione.
Il contenuto dei processi verbali
I processi verbali devono contenere due tipologie di informazioni. Per i naufragi con superstiti: le dichiarazioni dei naufraghi sulle circostanze del sinistro, sulle persone presenti a bordo e sulle cause della scomparizione delle persone non recuperate. Per i naufragi con perdita presunta: l'accertamento degli estremi previsti dall'art. 162 del Codice della navigazione, che disciplina la dichiarazione di perdita presunta della nave (assenza di notizie per un periodo determinato). Le autorità devono altresì dichiarare se, a loro giudizio, le persone scomparse debbano ritenersi perite sulla base delle circostanze accertate.
La valutazione circa la presunzione di morte
Un aspetto peculiare dell'art. 209 è che attribuisce all'autorità competente un potere valutativo: essa deve 'dichiarare se a loro giudizio le persone scomparse debbano, in base alle circostanze, ritenersi perite'. Questa valutazione non ha di per sé valore di accertamento giudiziario della morte, ma costituisce un elemento importante per il successivo procedimento giudiziario di dichiarazione di morte presunta (art. 211). Se l'autorità valuta che le circostanze rendano certa o quasi certa la morte, il procuratore della Repubblica può procedere in tempi più brevi alla trascrizione nel registro delle morti; altrimenti si attende il decorso del termine biennale previsto dal codice civile.
Coordinamento con l'art. 162 sulla perdita presunta della nave
Il rinvio all'art. 162 è significativo: tale norma disciplina la dichiarazione di perdita presunta della nave, che si ha quando la nave è scomparsa senza dare notizie di sé per un tempo determinato. In queste situazioni — in cui nessun naufrago è sopravvissuto — il processo verbale dell'art. 209 deve essere redatto sulla base di elementi indiziari (ultime comunicazioni radio, ultima posizione nota, condizioni meteo al momento della scomparsa) raccolti dal comandante del porto di iscrizione. Si tratta di una situazione estrema in cui l'intera procedura di accertamento si basa su presunzioni e ricostruzioni documentali.
Casi pratici
Caso 1: Naufragio in acque territoriali italiane con superstiti
Un peschereccio affonda in prossimità della costa siciliana a causa di una violenta mareggiata. Tizio, superstite, è tratto in salvo dalla Guardia costiera. Il capo del circondario marittimo di Palermo, competente per la zona del sinistro, redige il processo verbale di scomparizione raccogliendo le dichiarazioni di Tizio e degli altri naufraghi sulle circostanze del naufragio e sulle persone non ritrovate.
Caso 2: Naufragio in alto mare con approdo in porto italiano
Caio è tra i pochi superstiti di un naufragio avvenuto in alto mare nel Mediterraneo. La nave di soccorso sbarca i naufraghi a Civitavecchia. Il comandante del porto di Civitavecchia, in quanto porto di approdo della maggior parte dei naufraghi, redige il processo verbale di scomparizione raccogliendo le dichiarazioni di Caio e degli altri superstiti sulle persone disperse.
Caso 3: Perdita presunta della nave senza superstiti
Una nave da carico di proprietà di Sempronio, iscritta nel porto di Napoli, scompare in mare senza lasciare tracce né fornire notizie. Non vi sono superstiti né segnalazioni di soccorso. Il comandante del porto di Napoli, in quanto porto di iscrizione della nave, redige il processo verbale di perdita presunta, accertando gli estremi dell'art. 162 e valutando, sulla base delle ultime comunicazioni e delle condizioni meteo, se le persone a bordo debbano presumersi perite.
Domande frequenti
Perché in caso di naufragio la competenza passa alle autorità marittime e non al comandante?
In caso di naufragio la nave è andata perduta o è gravemente sinistrata, rendendo impossibile o irrilevante il ricorso al comandante come ufficiale dello stato civile. Le autorità marittime a terra sono in grado di raccogliere le testimonianze e di documentare i fatti con la necessaria obiettività.
Chi è competente se il naufragio avviene in acque internazionali e i superstiti approdano in un porto straniero?
Se i naufraghi approdano in porto straniero, è competente l'autorità consolare italiana di quel porto. Se approdano in porti diversi, la competenza spetta al porto di approdo della maggior parte dei naufraghi, che, se straniero, chiama in causa il console italiano.
La valutazione dell'autorità marittima sulla presunzione di morte ha valore legale?
No, non ha valore di accertamento giudiziario. È un elemento valutativo che orienta il successivo procedimento giudiziario ex art. 211 per la trascrizione nel registro delle morti o per la dichiarazione di morte presunta, che richiede l'autorizzazione del tribunale.
Cosa si intende per 'perdita presunta' ai sensi dell'art. 209?
Si tratta del caso in cui la nave è scomparsa senza dare notizie per il periodo previsto dall'art. 162 del Codice della navigazione, rendendo presumibile ma non certa la perdita dell'imbarcazione e dei suoi occupanti. In questa ipotesi, il processo verbale è redatto sulla base di elementi indiziari.
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