← Torna a Codice della Navigazione (R.D. 327/1942)
Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 121 disciplina la reiscrizione nelle matricole della gente di mare per i soggetti precedentemente cancellati.
  • Chi è stato cancellato per perdita della cittadinanza (lett. c) o per condanna penale (lett. e) può chiedere la reiscrizione quando cessano le cause, anche oltre il limite di età ordinario.
  • Chi è stato cancellato per rinuncia (lett. b) o cessazione dall'esercizio (lett. f) può chiedere la reiscrizione entro un periodo pari al periodo di navigazione effettivamente compiuta, anche oltre il limite di età.
  • La reiscrizione nei registri del personale portuale e tecnico è disciplinata dal regolamento di esecuzione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 121 Codice della Navigazione — Reiscrizione nelle matricole e nei registri

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Gli iscritti nelle matricole della gente del mare, cancellati dalle matricole stesse a norma delle lettere c ed e dell'articolo precedente, possono chiedere la reiscrizione, quando cessino le cause che hanno determinato la cancellazione, anche se abbiano superato il limite di età stabilito nell'articolo 119. Gli iscritti cancellati a norma delle lettere b ed f possono chiedere la reiscrizione, anche se abbiano superato il limite di età, entro un periodo di tempo, dal giorno della cancellazione, pari al periodo di navigazione effettivamente compiuta. La reiscrizione dei marittimi nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni è disciplinata dal regolamento.

Commento

Ratio e funzione della reiscrizione

L'articolo 121 del Codice della navigazione completa il ciclo normativo aperto dagli artt. 119 e 120, prevedendo la possibilità di reingresso nelle matricole della gente di mare per coloro che ne siano stati cancellati. La ratio della norma è di consentire il recupero della qualifica professionale marittima a soggetti che, per cause diverse, abbiano temporaneamente perso l'iscrizione, senza imporre loro di ricominciare dall'inizio l'intero iter di accesso. Il legislatore ha tuttavia differenziato le condizioni di reiscrizione in funzione della causa che aveva determinato la cancellazione, riconoscendo la necessità di modulare la tutela in rapporto alla natura e alla gravità dell'evento che aveva portato all'esclusione.

Reiscrizione per cessazione delle cause ostative

Per i soggetti cancellati a norma della lettera c) (perdita della cittadinanza italiana) e della lettera e) (condanna penale definitiva per reati ostativi), la reiscrizione è condizionata alla cessazione delle cause che avevano determinato la cancellazione. Nel caso della cittadinanza, la causa cessa con il riacquisto della cittadinanza italiana (o con l'acquisizione di altra cittadinanza comunitaria che soddisfi il requisito dell'art. 119). Nel caso della condanna penale, la causa cessa tipicamente con la riabilitazione ex artt. 178 ss. del codice penale, che estingue le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna, tra cui rientrano le inabilitazioni e le interdizioni. In entrambi i casi, il legislatore ha voluto sottolineare che la reiscrizione può avvenire anche se il soggetto ha superato il limite di età ordinariamente previsto dall'art. 119: il superamento dell'età anagrafica non è ostacolo alla reiscrizione, a conferma del fatto che l'esperienza professionale già acquisita costituisce un titolo sufficiente per il reingresso nella categoria.

Reiscrizione per rinuncia volontaria o cessazione dell'esercizio

Per i soggetti cancellati a norma della lettera b) (dichiarazione di abbandono dell'attività) e della lettera f) (cessazione dall'esercizio della navigazione), la reiscrizione è soggetta a un termine temporale peculiare: essa può essere chiesta entro un periodo — decorrente dal giorno della cancellazione — pari al periodo di navigazione effettivamente compiuta. Si tratta di un meccanismo originale che valorizza la storia professionale del marittimo: chi ha navigato a lungo ha a disposizione un termine di reingresso proporzionalmente più lungo. Per esempio, un marittimo che ha navigato per vent'anni e che è stato cancellato per rinuncia volontaria può chiedere la reiscrizione entro i successivi vent'anni dalla cancellazione. Anche in questo caso, la reiscrizione è ammessa anche oltre il limite di età ordinario, con un esplicito favor verso il recupero delle competenze professionali già acquisite. Il meccanismo garantisce che la reiscrizione non sia possibile indefinitamente, ma sia legata alla concreta esperienza accumulata nella professione.

I registri del personale portuale e tecnico

Il secondo comma rinvia al regolamento per la disciplina della reiscrizione nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni navali. Come per la cancellazione (art. 120, secondo comma), la disciplina dei registri è più flessibile e demandata alla normativa secondaria, che può adattarsi alle diverse tipologie di attività e alle esigenze concrete dei settori coinvolti. La scelta è coerente con l'impostazione generale del Codice, che riserva alla fonte primaria la disciplina della gente di mare — la categoria più numerosa e più esposta a rischi — e delega la regolamentazione delle altre categorie alla potestà regolamentare dell'esecutivo.

Aspetti procedurali

La reiscrizione non è automatica: il soggetto cancellato deve presentare apposita domanda all'ufficio marittimo competente, allegando la documentazione comprovante la cessazione della causa ostativa (ad esempio, il decreto di riacquisto della cittadinanza o la pronuncia di riabilitazione penale) o attestante il periodo di navigazione effettivamente compiuta. L'ufficio verifica il rispetto dei requisiti e procede alla reiscrizione, eventualmente nella medesima categoria o in una diversa ove siano intervenute modifiche ai requisiti regolamentari. L'art. 121 non prevede una valutazione discrezionale dell'amministrazione: se i requisiti sono soddisfatti, la reiscrizione è un atto dovuto.

Casi pratici

Caso 1: Il marittimo che riacquista la cittadinanza e chiede la reiscrizione

Tizio, già iscritto nella matricola della gente di mare, aveva perso la cittadinanza italiana a seguito di acquisto di cittadinanza extracomunitaria e non aveva altra cittadinanza UE: era stato pertanto cancellato ex art. 120, lett. c). Dopo diversi anni, Tizio riacquista la cittadinanza italiana per naturalizzazione: a norma dell'art. 121 può chiedere la reiscrizione nella matricola, anche se nel frattempo ha superato il limite di età ordinario.

Caso 2: Il capitano che torna alla navigazione dopo un periodo a terra

Caio, capitano di lungo corso con venticinque anni di navigazione effettiva alle spalle, aveva dichiarato di voler abbandonare l'attività marittima (lett. b) per seguire l'azienda di famiglia. Dopo dodici anni decide di riprendere la navigazione: l'art. 121 gli consente di chiedere la reiscrizione perché il termine a sua disposizione è pari al periodo di navigazione effettivamente compiuta (venticinque anni), ampiamente non ancora scaduto.

Caso 3: Il marittimo riabilitato che torna in matricola

Sempronio era stato cancellato dalla matricola a seguito di condanna definitiva per un reato ostativo individuato dal regolamento. Dopo aver scontato la pena, ottiene la riabilitazione penale, che estingue tutti gli effetti penali della condanna. Con la pronuncia di riabilitazione cessa la causa che aveva determinato la cancellazione: Sempronio può ora presentare domanda di reiscrizione ex art. 121, primo comma, allegando copia del provvedimento di riabilitazione.

Domande frequenti

Chi può chiedere la reiscrizione nella matricola della gente di mare?

Possono chiedere la reiscrizione i soggetti cancellati per perdita della cittadinanza o condanna penale (quando cessano le cause), e quelli cancellati per rinuncia o cessazione dell'esercizio (entro un termine pari al periodo di navigazione compiuta). In entrambi i casi, è ammessa anche oltre il limite ordinario di età.

Come si calcola il termine per la reiscrizione di chi ha abbandonato volontariamente la navigazione?

Il termine è pari al periodo di navigazione effettivamente compiuta, calcolato a partire dalla data della cancellazione dalla matricola. Chi ha navigato per vent'anni può chiedere la reiscrizione entro i successivi vent'anni dalla cancellazione.

Un marittimo riabilitato penalmente può rientrare in matricola?

Sì. Quando la riabilitazione penale estingue gli effetti della condanna che aveva causato la cancellazione, viene meno la causa ostativa prevista dall'art. 120, lett. e). A quel punto il marittimo può chiedere la reiscrizione ai sensi dell'art. 121, primo comma.

La reiscrizione è automatica o richiede una domanda?

La reiscrizione non è automatica: richiede la presentazione di apposita domanda all'ufficio marittimo competente, corredata dalla documentazione che prova la cessazione delle cause ostative o attesta il periodo di navigazione compiuta. Se i requisiti sono soddisfatti, l'iscrizione è un atto dovuto.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.