Art. 122 Codice della Navigazione – Documenti di lavoro del personale marittimo
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
La gente di mare è munita di un libretto di navigazione. Il personale addetto ai servizi portuali e il personale tecnico delle costruzioni navali sono muniti rispettivamente di un libretto di ricognizione e di un certificato d'iscrizione. Le forme e gli effetti di tali documenti di lavoro sono stabiliti dal regolamento.
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In sintesi
L'art. 122 individua i documenti di lavoro obbligatori per le diverse categorie del personale marittimo.
La gente di mare è munita del libretto di navigazione, documento che certifica la qualifica, l'iscrizione in matricola e la storia degli imbarchi.
Il personale addetto ai servizi portuali è munito del libretto di ricognizione, strumento analogo al libretto di navigazione ma destinato al personale portuale.
Il personale tecnico delle costruzioni navali è munito di un certificato d'iscrizione, che attesta l'appartenenza alla categoria e l'abilitazione professionale.
Le forme e gli effetti di tutti e tre i documenti sono determinati dal regolamento di esecuzione.
Indice dei contenuti
Ratio della norma: il documento come strumento di identificazione professionale
L'articolo 122 del Codice della navigazione attribuisce a ciascuna categoria del personale marittimo un documento di lavoro specifico, corrispondente alla diversa natura dell'attività svolta e al diverso strumento di iscrizione utilizzato (matricola per la gente di mare, registri per le altre categorie, come stabilito dall'art. 118). La norma risponde a una duplice esigenza: da un lato, garantire un sistema di identificazione professionale che consenta alle autorità marittime di verificare con immediatezza la qualifica e l'abilitazione del soggetto; dall'altro, fornire al lavoratore un documento che certifichi la propria storia professionale e serva da titolo per l'accesso all'imbarco.
Il libretto di navigazione della gente di mare
Il libretto di navigazione è il documento più complesso e strutturato dei tre. Esso assolve a molteplici funzioni: attesta l'iscrizione nella matricola della gente di mare e la categoria di appartenenza; documenta in modo cronologico tutti gli imbarchi effettuati (con indicazione della nave, dell'armatore, delle date, del ruolo ricoperto e del porto di partenza e arrivo); costituisce uno strumento di controllo delle ore di navigazione ai fini del conseguimento e del mantenimento dei titoli professionali; serve come documento identificativo per l'accesso alle zone portuali riservate e per l'imbarco su navi straniere in porti esteri.
In ambito internazionale, la Convenzione ILO n. 108 del 1958 (Convenzione sul libretto di navigazione del marittimo) e successivamente la Convenzione ILO n. 185 del 2003 (che la aggiorna e sostituisce progressivamente) hanno standardizzato i requisiti dei libretti di navigazione a livello internazionale, facilitando la circolazione dei marittimi tra gli Stati firmatari e il riconoscimento reciproco del documento. Il libretto ILO n. 185 include dati biometrici e rispetta gli standard ICAO per i documenti di viaggio leggibili otticamente.
Il libretto di ricognizione del personale portuale
Il libretto di ricognizione è destinato al personale addetto ai servizi portuali: lavoratori addetti alla movimentazione delle merci, operatori di gru e di mezzi meccanici, agenti di banchina, addetti alle operazioni di carico e scarico. La denominazione 'di ricognizione' riflette la funzione principale di questo documento, che è quella di permettere il riconoscimento (la 'ricognizione', appunto) del soggetto in ambito portuale e di certificarne l'abilitazione all'accesso alle aree portuali. Il libretto di ricognizione è meno strutturato del libretto di navigazione in quanto non include la documentazione degli imbarchi (il personale portuale opera prevalentemente a terra), ma attesta l'iscrizione nel registro e la qualifica specifica.
Il certificato d'iscrizione del personale tecnico delle costruzioni
Il certificato d'iscrizione è il documento assegnato al personale tecnico delle costruzioni navali (ingegneri navali, costruttori navali, maestri d'ascia, calafati, ai sensi dell'art. 117). È il più semplice dei tre strumenti, in quanto assolve essenzialmente la funzione di attestare l'iscrizione nel registro e l'abilitazione all'esercizio delle relative mansioni tecniche. Non prevede la documentazione degli imbarchi o delle prestazioni lavorative, trattandosi di personale che opera prevalentemente in cantiere.
Il rinvio al regolamento e i profili formali
La norma demanda interamente al regolamento di esecuzione la determinazione delle 'forme e degli effetti' dei tre documenti. Questo rinvio è ampio: riguarda sia gli aspetti materiali (formato, contenuto, modalità di compilazione e aggiornamento) sia gli effetti giuridici (valore probatorio, conseguenze del mancato possesso, procedure in caso di smarrimento o deterioramento). Il mancato possesso del documento di lavoro può configurare un illecito amministrativo o, nei casi più gravi, un illecito penale, a seconda di quanto previsto dal regolamento e dalle norme speciali in materia di polizia marittima.
Casi pratici
Caso 1: Il marittimo che mostra il libretto di navigazione in un porto estero
Tizio, ufficiale di coperta iscritto nella matricola della gente di mare di Genova, si trova in un porto olandese dove la nave su cui è imbarcato deve essere ispezionata dall'autorità portuale locale. Tizio esibisce il proprio libretto di navigazione - nel quale sono annotati tutti i suoi imbarchi e la sua qualifica - consentendo all'ispettore di verificare immediatamente la sua abilitazione professionale.
Caso 2: L'operatore portuale che accede all'area riservata con il libretto di ricognizione
Caio lavora come operatore di banchina nel porto di Taranto. Per accedere all'area portuale riservata in cui deve svolgere le operazioni di carico di una nave da carico, esibisce al personale di controllo il proprio libretto di ricognizione, che certifica la sua iscrizione nel registro del personale portuale e la sua abilitazione alle operazioni portuali.
Caso 3: Il costruttore navale che presenta il certificato d'iscrizione per stipulare un contratto
Sempronio, costruttore navale iscritto nel relativo registro, viene contattato da un cantiere navale per un contratto di subappalto. Il cantiere richiede come condizione preliminare alla stipula del contratto la presentazione del certificato d'iscrizione ex art. 122, che dimostra la regolarità dell'abilitazione professionale di Sempronio e la sua legittimazione a svolgere le attività di costruzione navale.
Domande frequenti
Quali sono i documenti di lavoro previsti per il personale marittimo?
Il Codice della navigazione prevede tre documenti distinti: il libretto di navigazione per la gente di mare, il libretto di ricognizione per il personale addetto ai servizi portuali, e il certificato d'iscrizione per il personale tecnico delle costruzioni navali. Le forme e gli effetti sono determinati dal regolamento.
Il libretto di navigazione ha valore internazionale?
Sì. La Convenzione ILO n. 185 del 2003 ha standardizzato i requisiti dei libretti di navigazione tra gli Stati firmatari, includendo dati biometrici e standard di lettura ottica, facilitando il riconoscimento reciproco dei documenti e la circolazione dei marittimi.
Cosa succede se un marittimo non ha il libretto di navigazione a bordo?
Il mancato possesso del documento di lavoro può comportare conseguenze amministrative o penali, a seconda di quanto previsto dal regolamento di esecuzione e dalle norme speciali sulla polizia marittima. Il possesso del documento è condizione necessaria per l'esercizio delle funzioni a bordo.
Il libretto di ricognizione è uguale al libretto di navigazione?
No. Il libretto di ricognizione è destinato al personale portuale e serve principalmente a identificare il lavoratore e certificarne l'abilitazione all'accesso alle aree portuali, senza documentare gli imbarchi a bordo di navi (attività che non fa parte delle mansioni del personale portuale).
Chi rilascia il certificato d'iscrizione al personale tecnico delle costruzioni navali?
Il rilascio è di competenza degli uffici marittimi indicati dal regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, a seguito dell'iscrizione nel relativo registro del personale tecnico delle costruzioni navali.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
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In sintesi
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Ratio della norma: il documento come strumento di identificazione professionale
L'articolo 122 del Codice della navigazione attribuisce a ciascuna categoria del personale marittimo un documento di lavoro specifico, corrispondente alla diversa natura dell'attività svolta e al diverso strumento di iscrizione utilizzato (matricola per la gente di mare, registri per le altre categorie, come stabilito dall'art. 118). La norma risponde a una duplice esigenza: da un lato, garantire un sistema di identificazione professionale che consenta alle autorità marittime di verificare con immediatezza la qualifica e l'abilitazione del soggetto; dall'altro, fornire al lavoratore un documento che certifichi la propria storia professionale e serva da titolo per l'accesso all'imbarco.
Il libretto di navigazione della gente di mare
Il libretto di navigazione è il documento più complesso e strutturato dei tre. Esso assolve a molteplici funzioni: attesta l'iscrizione nella matricola della gente di mare e la categoria di appartenenza; documenta in modo cronologico tutti gli imbarchi effettuati (con indicazione della nave, dell'armatore, delle date, del ruolo ricoperto e del porto di partenza e arrivo); costituisce uno strumento di controllo delle ore di navigazione ai fini del conseguimento e del mantenimento dei titoli professionali; serve come documento identificativo per l'accesso alle zone portuali riservate e per l'imbarco su navi straniere in porti esteri.
In ambito internazionale, la Convenzione ILO n. 108 del 1958 (Convenzione sul libretto di navigazione del marittimo) e successivamente la Convenzione ILO n. 185 del 2003 (che la aggiorna e sostituisce progressivamente) hanno standardizzato i requisiti dei libretti di navigazione a livello internazionale, facilitando la circolazione dei marittimi tra gli Stati firmatari e il riconoscimento reciproco del documento. Il libretto ILO n. 185 include dati biometrici e rispetta gli standard ICAO per i documenti di viaggio leggibili otticamente.
Il libretto di ricognizione del personale portuale
Il libretto di ricognizione è destinato al personale addetto ai servizi portuali: lavoratori addetti alla movimentazione delle merci, operatori di gru e di mezzi meccanici, agenti di banchina, addetti alle operazioni di carico e scarico. La denominazione 'di ricognizione' riflette la funzione principale di questo documento, che è quella di permettere il riconoscimento (la 'ricognizione', appunto) del soggetto in ambito portuale e di certificarne l'abilitazione all'accesso alle aree portuali. Il libretto di ricognizione è meno strutturato del libretto di navigazione in quanto non include la documentazione degli imbarchi (il personale portuale opera prevalentemente a terra), ma attesta l'iscrizione nel registro e la qualifica specifica.
Il certificato d'iscrizione del personale tecnico delle costruzioni
Il certificato d'iscrizione è il documento assegnato al personale tecnico delle costruzioni navali (ingegneri navali, costruttori navali, maestri d'ascia, calafati, ai sensi dell'art. 117). È il più semplice dei tre strumenti, in quanto assolve essenzialmente la funzione di attestare l'iscrizione nel registro e l'abilitazione all'esercizio delle relative mansioni tecniche. Non prevede la documentazione degli imbarchi o delle prestazioni lavorative, trattandosi di personale che opera prevalentemente in cantiere.
Il rinvio al regolamento e i profili formali
La norma demanda interamente al regolamento di esecuzione la determinazione delle 'forme e degli effetti' dei tre documenti. Questo rinvio è ampio: riguarda sia gli aspetti materiali (formato, contenuto, modalità di compilazione e aggiornamento) sia gli effetti giuridici (valore probatorio, conseguenze del mancato possesso, procedure in caso di smarrimento o deterioramento). Il mancato possesso del documento di lavoro può configurare un illecito amministrativo o, nei casi più gravi, un illecito penale, a seconda di quanto previsto dal regolamento e dalle norme speciali in materia di polizia marittima.
Casi pratici
Caso 1: Il marittimo che mostra il libretto di navigazione in un porto estero
Tizio, ufficiale di coperta iscritto nella matricola della gente di mare di Genova, si trova in un porto olandese dove la nave su cui è imbarcato deve essere ispezionata dall'autorità portuale locale. Tizio esibisce il proprio libretto di navigazione - nel quale sono annotati tutti i suoi imbarchi e la sua qualifica - consentendo all'ispettore di verificare immediatamente la sua abilitazione professionale.
Caso 2: L'operatore portuale che accede all'area riservata con il libretto di ricognizione
Caio lavora come operatore di banchina nel porto di Taranto. Per accedere all'area portuale riservata in cui deve svolgere le operazioni di carico di una nave da carico, esibisce al personale di controllo il proprio libretto di ricognizione, che certifica la sua iscrizione nel registro del personale portuale e la sua abilitazione alle operazioni portuali.
Caso 3: Il costruttore navale che presenta il certificato d'iscrizione per stipulare un contratto
Sempronio, costruttore navale iscritto nel relativo registro, viene contattato da un cantiere navale per un contratto di subappalto. Il cantiere richiede come condizione preliminare alla stipula del contratto la presentazione del certificato d'iscrizione ex art. 122, che dimostra la regolarità dell'abilitazione professionale di Sempronio e la sua legittimazione a svolgere le attività di costruzione navale.
Domande frequenti
Quali sono i documenti di lavoro previsti per il personale marittimo?
Il Codice della navigazione prevede tre documenti distinti: il libretto di navigazione per la gente di mare, il libretto di ricognizione per il personale addetto ai servizi portuali, e il certificato d'iscrizione per il personale tecnico delle costruzioni navali. Le forme e gli effetti sono determinati dal regolamento.
Il libretto di navigazione ha valore internazionale?
Sì. La Convenzione ILO n. 185 del 2003 ha standardizzato i requisiti dei libretti di navigazione tra gli Stati firmatari, includendo dati biometrici e standard di lettura ottica, facilitando il riconoscimento reciproco dei documenti e la circolazione dei marittimi.
Cosa succede se un marittimo non ha il libretto di navigazione a bordo?
Il mancato possesso del documento di lavoro può comportare conseguenze amministrative o penali, a seconda di quanto previsto dal regolamento di esecuzione e dalle norme speciali sulla polizia marittima. Il possesso del documento è condizione necessaria per l'esercizio delle funzioni a bordo.
Il libretto di ricognizione è uguale al libretto di navigazione?
No. Il libretto di ricognizione è destinato al personale portuale e serve principalmente a identificare il lavoratore e certificarne l'abilitazione all'accesso alle aree portuali, senza documentare gli imbarchi a bordo di navi (attività che non fa parte delle mansioni del personale portuale).
Chi rilascia il certificato d'iscrizione al personale tecnico delle costruzioni navali?
Il rilascio è di competenza degli uffici marittimi indicati dal regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, a seguito dell'iscrizione nel relativo registro del personale tecnico delle costruzioni navali.