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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Vigilanza generale: chiunque eserciti un'attività nel porto o nel demanio marittimo è soggetto alla vigilanza del comandante del porto.
  • Registro degli operatori: il capo del compartimento può istituire registri — anche a numero chiuso — per gli operatori portuali.
  • Consultazione sindacale: prima di introdurre registri e limitazioni, il capo del compartimento deve sentire le associazioni sindacali interessate.
  • Attività nel demanio: la vigilanza si estende a tutta l'area demaniale marittima, non solo alle banchine o ai moli.
  • Strumento di regolazione del mercato: i registri a numero chiuso e le speciali limitazioni sono strumenti di razionalizzazione delle attività portuali compatibili con il diritto europeo se proporzionati.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 68 Codice della Navigazione — Vigilanza sull’esercizio di attività nei porti

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Coloro che esercitano un'attività nell'interno dei porti ed in genere nell'ambito del demanio marittimo sono soggetti, nell'esplicazione di tale attività, alla vigilanza del comandante del porto. Il capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali interessate, può sottoporre all'iscrizione in appositi registri, eventualmente a numero chiuso, e ad altre speciali limitazioni coloro che esercitano le attività predette.

Commento

Ratio e struttura della norma

L'art. 68 del Codice della navigazione si articola in due disposizioni distinte ma logicamente collegate. La prima — contenuta nel primo comma — stabilisce il principio generale della vigilanza del comandante del porto su tutte le attività esercitate nel porto e nel demanio marittimo. La seconda — nel secondo comma — introduce la facoltà del capo del compartimento di istituire registri degli operatori, anche a numero chiuso, e di imporre speciali limitazioni all'esercizio delle attività. Si tratta di una norma di ampio respiro che configura un sistema di regolazione e controllo dell'accesso al mercato portuale.

La vigilanza del comandante del porto: ambito e contenuto

Il primo comma stabilisce che chiunque eserciti un'attività nell'interno dei porti ovvero nell'ambito del demanio marittimo è soggetto alla vigilanza del comandante del porto «nell'esplicazione di tale attività». La formula è volutamente ampia: comprende le imprese di terminalistica, le agenzie marittime, i mediatori navali, i broker assicurativi che operano in banchina, le imprese di riparazione navale, i servizi di fornitura (bunkeraggio, approvvigionamento viveri), le attività commerciali nelle aree demaniali. La vigilanza non si limita al controllo della sicurezza ma investe l'intera conformità dell'attività alle norme che la disciplinano. Il comandante del porto può quindi richiedere documenti, effettuare ispezioni, impartire prescrizioni e sospendere le attività in caso di irregolarità.

I registri degli operatori portuali

Il secondo comma prevede che il capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali interessate, possa sottoporre gli operatori all'iscrizione in appositi registri, eventualmente a numero chiuso, e imporre speciali limitazioni. I registri degli operatori portuali svolgono una funzione di identificazione e controllo: consentono all'autorità di conoscere tutti i soggetti che operano nel porto, verificarne i requisiti e intervenire in caso di irregolarità. Il numero chiuso — quando disposto — introduce invece un contingentamento dell'accesso al mercato, che deve essere giustificato da ragioni obiettive (capacità fisica del porto, esigenze di sicurezza, specificità del servizio) e rispettare i principi di proporzionalità e non discriminazione.

La consultazione sindacale: natura e funzione

Prima di istituire registri o introdurre limitazioni, il capo del compartimento è tenuto a sentire le associazioni sindacali interessate. La consultazione è un atto procedimentale obbligatorio, la cui omissione determina un vizio di legittimità del provvedimento. Essa risponde all'esigenza di coinvolgere le organizzazioni rappresentative dei lavoratori portuali — categoria che ha storicamente svolto un ruolo cruciale nella vita dei porti italiani — nelle decisioni che incidono sull'organizzazione del lavoro e sull'accesso alle attività portuali. Va ricordato che il lavoro portuale ha una disciplina speciale (L. 84/1994 e successive modifiche) che prevede proprie procedure di consultazione; l'art. 68 si aggiunge a tale quadro come norma di portata più ampia.

Coordinamento con il diritto europeo e la riforma portuale

Il potere di istituire registri a numero chiuso e speciali limitazioni deve essere esercitato in modo compatibile con il Regolamento (UE) 2017/352 relativo ai servizi portuali, che impone trasparenza nelle procedure di selezione degli operatori, garanzie procedurali per i soggetti non ammessi e giustificazione oggettiva delle limitazioni. Il D.Lgs. 169/2016, pur non modificando esplicitamente l'art. 68, ha ridisegnato il quadro delle competenze portuali: le AdSP regolano l'accesso al mercato portuale per i servizi commerciali, mentre il comandante del porto mantiene la vigilanza sulla sicurezza. Il coordinamento tra questi due livelli di regolazione è essenziale per evitare duplicazioni o conflitti nelle procedure di autorizzazione degli operatori.

Casi pratici

Caso 1: Impresa di facchinaggio non iscritta nel registro portuale

Un'impresa gestita da Tizio inizia a operare come facchinaggio sulle banchine portuali senza iscriversi nel registro degli operatori istituito ai sensi dell'art. 68; il comandante del porto, nell'esercizio del potere di vigilanza, notifica la violazione e ordina la sospensione delle attività fino all'iscrizione nel registro.

Caso 2: Contestazione del numero chiuso nel registro degli agenti

Caio, agente marittimo, presenta domanda di iscrizione nel registro portuale a numero chiuso istituito dal capo del compartimento, ma la domanda viene respinta per raggiungimento del contingente; Caio impugna il provvedimento dinanzi al TAR lamentando che il numero chiuso non è giustificato da effettive esigenze operative e contrasta con il Regolamento UE 2017/352.

Caso 3: Ispezione su impresa di bunkeraggio

Il comandante del porto dispone un'ispezione sull'impresa di Sempronio che effettua rifornimento di carburante alle navi; verifica che vengono utilizzate procedure di trasferimento carburante non conformi alle prescrizioni di sicurezza antincendio e, in applicazione dell'art. 68, prescrive le misure correttive entro 30 giorni, sospendendo nel frattempo le operazioni di bunkeraggio.

Domande frequenti

Quali attività sono soggette alla vigilanza del comandante del porto ex art. 68?

Tutte le attività esercitate all'interno del porto e nell'ambito del demanio marittimo: terminalistica, agenzie marittime, facchinaggio, bunkeraggio, riparazioni navali, servizi commerciali in banchina e qualsiasi altra attività svolta nell'area portuale.

Il registro portuale a numero chiuso è compatibile con la libertà di impresa?

Sì, ma solo se giustificato da ragioni obiettive (capacità, sicurezza), proporzionato e gestito con criteri trasparenti, nel rispetto del Regolamento UE 2017/352 sui servizi portuali.

È obbligatorio sentire i sindacati prima di istituire un registro portuale?

Sì, la consultazione delle associazioni sindacali interessate è un requisito procedurale obbligatorio: la sua omissione rende il provvedimento illegittimo e impugnabile al TAR.

Il comandante del porto può sospendere un'attività portuale?

Sì, nell'esercizio del potere di vigilanza ex art. 68 può ordinare la sospensione di attività svolte in violazione delle norme applicabili, fino alla regolarizzazione della posizione dell'operatore.

Chi distingue la competenza del comandante del porto da quella dell'Autorità di Sistema Portuale?

Il comandante del porto vigila sulla sicurezza e sulla conformità alle norme di navigazione e polizia marittima; l'AdSP gestisce l'organizzazione commerciale del porto e le concessioni demaniali, secondo il riparto introdotto dal D.Lgs. 169/2016.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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