Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 86 Codice della Navigazione – Istituzione del servizio di pilotaggio
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi, dove è riconosciuta la necessità del servizio di pilotaggio, è istituita, mediante decreto reale, una corporazione di piloti. La corporazione ha personalità giuridica, ed è diretta e rappresentata dal capo pilota.
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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio e funzione del servizio di pilotaggio
Il pilotaggio portuale è uno dei servizi essenziali della navigazione marittima: consiste nell'assistenza fornita da un professionista locale - il pilota - al comandante di una nave in manovra nelle acque ristrette di un porto, di un canale o di uno stretto. Il pilota conosce in dettaglio le condizioni idrogeografiche locali, le correnti, i fondali, i pericoli sommersi e le consuetudini di traffico del porto di competenza. L'articolo 86 del Codice della navigazione si colloca all'inizio della sezione dedicata al pilotaggio marittimo e stabilisce le basi organizzative del servizio, affidandolo a un ente di natura corporativa dotato di soggettività giuridica propria.
Il decreto reale come atto istitutivo
L'istituzione della corporazione avviene «mediante decreto reale», locuzione che riflette l'assetto costituzionale dell'epoca di codificazione (1942) e che oggi deve essere letta alla luce del vigente ordinamento repubblicano come rimando a un provvedimento governativo di rango corrispondente. L'atto istitutivo non è meramente ricognitivo ma ha natura costitutiva: è il provvedimento stesso che fa nascere la corporazione come ente dotato di personalità giuridica. Il presupposto per l'istituzione è il riconoscimento della necessità del servizio in quel determinato porto o luogo di approdo, valutazione che tiene conto del traffico navale, delle caratteristiche idrogeografiche dei fondali e dei canali d'accesso e dei rischi connessi alla navigazione in quella specifica area.
La personalità giuridica della corporazione
La corporazione dei piloti è un soggetto giuridico autonomo, distinto sia dai singoli piloti che ne fanno parte, sia dall'amministrazione statale. La personalità giuridica consente alla corporazione di essere titolare di diritti e obblighi, di stipulare contratti, di ricevere compensi (le tariffe di pilotaggio, approvate ministerialmente ai sensi dell'art. 91), di rispondere dei propri atti e di stare in giudizio. La corporazione non è dunque un ufficio pubblico ma un ente privato riconosciuto, soggetto tuttavia alla vigilanza dell'autorità marittima (art. 88 cod. nav.) e operante in forza di una concessione pubblica. Sul piano del diritto privato, la corporazione si avvicina per struttura a un ente collettivo professionale, pur presentando caratteristiche peculiari legate all'interesse pubblico del servizio erogato.
Il capo pilota: direzione e rappresentanza
La corporazione è «diretta e rappresentata dal capo pilota». Le due funzioni - direzione e rappresentanza - si cumulano nella medesima figura. La direzione è la funzione interna di organizzazione e coordinamento dell'attività dei piloti appartenenti alla corporazione: il capo pilota assegna i servizi, gestisce i turni, verifica l'idoneità tecnica dei singoli. La rappresentanza è la funzione esterna di espressione della volontà della corporazione nei confronti dei terzi - armatori, autorità marittima, altre corporazioni. Il capo pilota è dunque il fulcro dell'organizzazione corporativa e il principale interlocutore dell'autorità portuale nei rapporti correnti. La nomina del capo pilota e le modalità di esercizio delle sue funzioni sono disciplinate dal regolamento di attuazione.
Coordinamento normativo e prospettiva sistematica
L'art. 86 va letto in combinato con le disposizioni successive: l'art. 87 sulla obbligatorietà o facoltatività del pilotaggio, l'art. 88 sulla vigilanza dell'autorità marittima sulla corporazione, l'art. 90 sulle licenze e il registro dei piloti, l'art. 91 sulle tariffe e l'art. 92 sulle attribuzioni del pilota durante il servizio. Il quadro normativo così delineato istituisce un sistema nel quale il pilotaggio è un servizio di interesse pubblico erogato da un organismo privatistico sotto il controllo dello Stato. Questo modello, pur ancorato alla concezione corporativa degli anni Quaranta, conserva una coerenza funzionale riconosciuta anche nel diritto comparato, dove il pilotaggio portuale è quasi universalmente affidato a corporazioni o compagnie di piloti dotate di una qualche forma di riconoscimento pubblico e di esclusiva locale.
Casi pratici
Caso 1: Istituzione di una corporazione in un nuovo porto
L'autorità marittima di un nuovo porto commerciale nel Sud Italia rileva che il traffico di grandi portacontainer ha raggiunto un volume tale da rendere necessaria l'assistenza professionale di piloti esperti dei fondali locali. Su proposta del Ministero, viene adottato il provvedimento istitutivo della corporazione dei piloti, che acquista personalità giuridica e nomina il proprio capo pilota, consentendo alla nave comandata da Tizio di ricevere assistenza al momento dell'attracco.
Caso 2: Rappresentanza della corporazione in una controversia contrattuale
La corporazione dei piloti del porto di Genova è in controversia con un armatore per il mancato pagamento delle tariffe di pilotaggio relative a trenta operazioni di ormeggio. In virtù della personalità giuridica riconosciuta dall'art. 86, il capo pilota Caio agisce in giudizio in rappresentanza della corporazione, depositando il ricorso per decreto ingiuntivo davanti al tribunale competente e ottenendo la condanna dell'armatore al pagamento delle somme dovute.
Caso 3: Verifica dei mezzi tecnici della corporazione
Il comandante del porto di Trieste, in sede di ispezione periodica, riscontra che la corporazione dei piloti non dispone di un numero sufficiente di lanci e radio in grado di operare durante le ore notturne. Il capo pilota Sempronio riceve formale comunicazione della carenza e provvede entro il termine stabilito ad acquisire i mezzi mancanti, evitando la comunicazione al Ministro e i conseguenti provvedimenti sostitutivi dell'autorità.
Domande frequenti
Cos'è la corporazione dei piloti marittimi?
È l'ente dotato di personalità giuridica istituito con provvedimento pubblico in ogni porto dove il servizio di pilotaggio è riconosciuto necessario. Raggruppa i piloti locali e li organizza sotto la direzione del capo pilota.
Come viene istituita la corporazione dei piloti?
Con decreto reale (oggi provvedimento governativo equivalente), adottato quando l'autorità riconosce la necessità del servizio di pilotaggio in quel porto o luogo di approdo.
La corporazione è un ente pubblico o privato?
È un ente di diritto privato con personalità giuridica propria, ma opera sotto la vigilanza dell'autorità marittima e in forza di un riconoscimento pubblico. Non è dunque un ufficio statale.
Chi dirige e rappresenta la corporazione dei piloti?
Il capo pilota, che cumula la funzione di direzione interna (organizzazione dei turni e dei servizi) e la funzione di rappresentanza esterna nei confronti di armatori, autorità e terzi.
Il servizio di pilotaggio è sempre obbligatorio?
No. La necessità del pilotaggio e la sua eventuale obbligatorietà dipendono dalle caratteristiche del porto e dai provvedimenti adottati ai sensi degli artt. 86 e 87 cod. nav. In alcuni luoghi è facoltativo.