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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le disposizioni del capo sulla polizia nei porti marittimi si applicano anche all'attività amministrativa e di polizia nei porti della navigazione interna.
  • Le attribuzioni del capo del compartimento e del comandante di porto marittimo spettano rispettivamente al capo dell'ispettorato di porto e al comandante di porto della navigazione interna.
  • Alla vigilanza del comandante del porto sono sottoposti coloro che esercitano attività nelle zone portuali interne (art. 68 cod. nav.).
  • Le norme su rimozione di relitti e materiali sommersi (artt. 72-73) si applicano anche ai laghi, fiumi e altre acque interne qualora possa derivarne intralcio alla navigazione.
  • Il divieto di transito o di sosta sulle acque interne può essere disposto dal Ministro delle comunicazioni per esigenze di ordine pubblico.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 85 Codice della Navigazione — Attività amministrativa nei porti interni

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Le disposizioni del presente capo si applicano anche all'attività amministrativa e alla polizia nei porti della navigazione interna. Le attribuzioni del capo del compartimento e del comandante di porto marittimo sono esercitate rispettivamente dal capo dell'ispettorato di porto e dal comandante di porto della navigazione interna. Alla vigilanza del comandante del porto sono sottoposti, a norma dell'articolo 68, coloro i quali esercitano un'attività nell'ambito delle zone portuali della navigazione interna. Le disposizioni degli articoli 72 e 73 si applicano anche in caso di sommersione di navi o materiali in località dei laghi, dei fiumi e di altre acque interne nelle quali, a giudizio dell'autorità preposta all'esercizio della navigazione interna, possa derivarne intralcio alla navigazione. La determinazione del numero minimo dei guardiani delle navi in disarmo è fatta dal comandante del porto, a norma dell'articolo 74, quando occorra per esigenze di sicurezza. L'autorità di pubblica sicurezza informa quella preposta all'esercizio della navigazione interna qualora si verifichino avvenimenti che possono turbare l'ordine pubblico nei porti o nell'ambito delle zone portuali ovvero sulle navi che si trovano in porto o in corso di navigazione su vie navigabili interne. Il divieto di transito o di sosta può essere stabilito dal ministro per le comunicazioni anche per le zone delle acque interne nelle quali sia necessario per esigenze di ordine pubblico. Del pilotaggio Sezione I Del pilotaggio marittimo

Commento

Ratio dell'estensione alle acque interne

L'articolo 85 del Codice della navigazione svolge una funzione di raccordo sistematico: estende alle acque interne il regime di polizia e di amministrazione portuale previsto per i porti marittimi nel medesimo capo del codice. La scelta del legislatore del 1942 riflette la consapevolezza che le esigenze di ordine, sicurezza e fluidità della navigazione non sono proprie solo del mare, ma si pongono in modo analogo sui laghi, sui fiumi e sui canali navigabili. Piuttosto che dettare una disciplina autonoma per la navigazione interna, il codice ha preferito un rinvio mobile alle norme marittime, sostituendo i soggetti competenti con le figure corrispondenti per le acque interne.

Il meccanismo di sostituzione dei soggetti competenti

La norma opera attraverso un meccanismo di sostituzione soggettiva: ogni qualvolta il capo del codice faccia riferimento al capo del compartimento marittimo, tale funzione deve intendersi esercitata dal capo dell'ispettorato di porto della navigazione interna; analogamente, ove si faccia riferimento al comandante di porto marittimo, le attribuzioni spettano al comandante di porto della navigazione interna. Questo sistema consente di non riscrivere l'intera disciplina marittima e di garantire al contempo la sua applicazione coerente anche sulle vie d'acqua interne. Le attribuzioni in materia di vigilanza sulle attività esercitate nelle zone portuali, richiamate dall'art. 68 cod. nav., comprendono il potere di impartire ordini, di effettuare ispezioni, di richiedere l'esibizione di documenti e di segnalare alle autorità competenti le infrazioni riscontrate.

La vigilanza sulle attività portuali interne

Il terzo comma dell'articolo chiarisce che alla vigilanza del comandante del porto sono sottoposti, anche nei porti interni, tutti coloro che esercitano un'attività nell'ambito delle zone portuali. Il richiamo all'art. 68 cod. nav. implica che la vigilanza abbracci non solo le operazioni di imbarco e sbarco, ma anche le attività commerciali, artigianali e di servizio svolte all'interno del perimetro portuale. Tale perimetro, per la navigazione interna, è delimitato dall'autorità preposta alla gestione delle singole vie d'acqua o dei singoli bacini lacuali in conformità ai provvedimenti concessori e ai piani regolatori portuali.

La rimozione di relitti e materiali sulle acque interne

L'art. 85 estende alle acque interne l'applicazione degli artt. 72 e 73 cod. nav., che disciplinano rispettivamente l'obbligo di segnalazione e rimozione dei relitti sommersi che possano ostacolare la navigazione, e le conseguenze dell'inadempienza a tale obbligo. L'estensione è tuttavia subordinata a una valutazione discrezionale dell'autorità preposta all'esercizio della navigazione interna: la norma si applica nelle «località dei laghi, dei fiumi e di altre acque interne nelle quali, a giudizio di tale autorità, possa derivarne intralcio alla navigazione». Questo elemento di discrezionalità è giustificato dalla diversità delle condizioni idrauliche e batimetriche delle acque interne rispetto al mare, che richiedono una valutazione caso per caso.

Il coordinamento tra autorità marittime e autorità di pubblica sicurezza

Un aspetto peculiare dell'art. 85 è il sistema di coordinamento informativo tra l'autorità di pubblica sicurezza e l'autorità preposta alla navigazione interna. La prima è tenuta a informare la seconda qualora si verifichino avvenimenti che possano turbare l'ordine pubblico nei porti, nelle zone portuali o sulle navi in corso di navigazione interna. Questo flusso informativo è funzionale a consentire all'autorità marittima interna di adottare le misure del caso, ivi compreso il divieto di transito o di sosta che, per le acque interne, spetta al Ministro delle comunicazioni (e non, come per il mare territoriale ex art. 83, al Ministro dei trasporti). Tale distinzione riflette la diversa articolazione ministeriale vigente all'epoca della codificazione, sebbene le successive riforme abbiano più volte ridisegnato le competenze tra i dicasteri interessati.

Casi pratici

Caso 1: Vigilanza portuale sul Lago Maggiore

Il comandante del porto della navigazione interna di Arona accerta che Tizio, gestore di un deposito carburanti all'interno della zona portuale lacuale, non rispetta le distanze di sicurezza prescritte dalla normativa portuale. In applicazione dell'art. 85 cod. nav., il comandante esercita le medesime attribuzioni di vigilanza previste dall'art. 68 per i porti marittimi, imponendo a Tizio la rimozione dei serbatoi irregolari entro un termine perentorio.

Caso 2: Rimozione di relitto in un canale navigabile

Una barca da lavoro di Caio affonda in un canale navigabile del Po, ostruendo parzialmente la via d'acqua. L'autorità preposta alla navigazione interna, valutato che il relitto crea intralcio alla circolazione delle chiatte, ordina a Caio di procedere alla rimozione entro quindici giorni, applicando per analogia il regime degli artt. 72 e 73 cod. nav. come esteso dall'art. 85, con la previsione che in caso di inadempienza provveda d'ufficio con spese a carico del proprietario.

Caso 3: Coordinamento tra forze di polizia e autorità di navigazione

La questura di Mantova segnala all'ufficio della navigazione interna che un gruppo di manifestanti ha annunciato di voler bloccare con natanti il traffico fluviale nel porto di Governolo. Grazie al flusso informativo previsto dall'art. 85, il comandante del porto può disporre tempestivamente un divieto di sosta per le imbarcazioni non autorizzate nell'area portuale, avvertendo Sempronio — armatore di un barcone merci che doveva attraccare — di attendere fuori dalla zona per ragioni di ordine pubblico.

Domande frequenti

Le norme sui porti marittimi si applicano anche ai porti fluviali e lacuali?

Sì. L'art. 85 cod. nav. estende le disposizioni del capo sulla polizia portuale marittima anche all'attività amministrativa nei porti della navigazione interna, con la sostituzione delle autorità competenti.

Chi esercita, nei porti interni, le funzioni del comandante di porto marittimo?

Il comandante di porto della navigazione interna. Le funzioni del capo del compartimento marittimo spettano invece al capo dell'ispettorato di porto interno.

L'obbligo di rimozione dei relitti vale anche sui fiumi e sui laghi?

Sì, ma solo quando l'autorità preposta alla navigazione interna valuti che il relitto sommerso possa arrecare intralcio alla navigazione. Non si applica automaticamente come nel mare territoriale.

Chi può vietare il transito sulle acque interne per ordine pubblico?

Il Ministro delle comunicazioni, in base all'ultimo comma dell'art. 85 cod. nav. La competenza è diversa da quella dell'art. 83, che attribuisce tale potere per il mare territoriale al Ministro dei trasporti.

L'autorità di pubblica sicurezza deve informare quella marittima interna dei disordini in porto?

Sì. L'art. 85 prevede espressamente che l'autorità di pubblica sicurezza informi quella preposta alla navigazione interna qualora si verifichino avvenimenti che possano turbare l'ordine pubblico in porto o sulle navi in navigazione interna.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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