In sintesi
- Scadenza del termine di sosta: decorso il periodo di sosta temporanea fissato dall'art. 50, il comandante del porto può ordinare la rimozione immediata di merci e materiali.
- Deposito abusivo: l'ordine di rimozione è possibile anche quando il deposito avviene senza titolo, indipendentemente dal decorso dei termini.
- Esigenze gravi: la rimozione può essere disposta anche al di fuori dei casi ordinari, quando ricorrano gravi esigenze portuali.
- Esecuzione d'ufficio: in caso di mancata ottemperanza, l'autorità provvede d'ufficio addebitando le spese all'interessato.
- Raccordo con l'art. 50: la disciplina si coordina con la norma sulle aree di sosta temporanea delle merci nel demanio marittimo.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 64 Codice della Navigazione — Deposito di cose su aree portuali
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Decorso il termine fissato per la sosta temporanea di merci e di materiali di cui all'articolo 50, ovvero in caso di deposito abusivo, il comandante del porto può ordinare la immediata rimozione delle merci e dei materiali. Qualora gravi esigenze lo richiedano, la rimozione può essere ordinata anche fuori dei casi previsti dal comma precedente. In caso di mancata esecuzione dell'ordine, l'autorità predetta può disporre la rimozione d'ufficio a spese dell'interessato.
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e contesto normativo
L'art. 64 del Codice della navigazione regola una delle situazioni più frequenti nella vita portuale: il deposito di merci e materiali sulle aree demaniali marittime oltre i limiti consentiti, oppure in assenza di qualsiasi titolo autorizzativo. La norma si inserisce in un sistema che vede il demanio marittimo come bene pubblico a uso regolamentato, sul quale i privati possono operare solo entro i limiti fissati dall'autorità marittima. Il collegamento esplicito con l'art. 50 — che disciplina la sosta temporanea di merci — rivela la volontà del legislatore di costruire un meccanismo integrato: la sosta è ammessa entro un termine, e la sua violazione attiva i poteri coercitivi dell'art. 64.
I presupposti dell'ordine di rimozione
La norma individua tre distinti presupposti che legittimano l'ordine di rimozione da parte del comandante del porto. Il primo è il decorso del termine di sosta temporanea fissato dall'art. 50: la scadenza del termine è condizione sufficiente, senza che occorra ulteriore inadempimento o danno. Il secondo è il deposito abusivo, che ricorre quando le merci vengono collocate sulle aree portuali senza alcun titolo o autorizzazione. Il terzo — introdotto dal secondo comma — è la presenza di «gravi esigenze» che rendano necessaria la rimozione anche al di fuori dei casi ordinari: si tratta di una clausola elastica che lascia margine di apprezzamento discrezionale all'autorità, da esercitarsi nel rispetto del principio di proporzionalità.
L'ordine di rimozione: natura giuridica e destinatari
L'ordine di rimozione è un atto amministrativo a contenuto inibitorio-prescrittivo: impone al destinatario un facere (rimuovere le cose depositate) entro un termine implicitamente congruo. Il destinatario naturale è il depositante o il titolare delle merci. Quando l'identità del responsabile non è immediatamente accertabile — situazione non infrequente nei grandi scali portuali — l'autorità deve compiere le necessarie verifiche prima di procedere all'esecuzione d'ufficio. La «immediata rimozione» richiesta dalla norma non deve essere interpretata in senso letterale assoluto: il termine «immediata» qualifica il carattere urgente dell'intervento richiesto, non esclude una valutazione caso per caso del tempo ragionevolmente necessario.
L'esecuzione d'ufficio e il regime delle spese
L'art. 64 richiama il meccanismo dell'autotutela esecutiva già visto all'art. 63: in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione, l'autorità marittima provvede direttamente addebitando le spese all'interessato. Questo meccanismo di rivalsa ha natura indennitaria e non sanzionatoria: l'interessato deve sopportare il costo dell'operazione che avrebbe dovuto compiere autonomamente. Le spese comprendono le operazioni materiali di rimozione e il trasporto dei materiali in luogo idoneo. Qualora i materiali vengano depositati altrove e l'interessato non li recuperi, possono trovare applicazione le norme sulla vendita o sulla liquidazione dei materiali abbandonati, sebbene l'art. 64 non lo preveda esplicitamente come fa l'art. 72 per i materiali sommersi.
Coordinamento con la disciplina del demanio marittimo
L'art. 64 va letto in coordinamento con l'intera disciplina demaniale prevista dal titolo II del libro I del Codice della navigazione. L'art. 50 fissa i termini di sosta, l'art. 28 definisce il demanio marittimo e l'art. 36 e ss. regolano le concessioni demaniali marittime. Chi è titolare di una concessione demaniale ha il diritto di depositare merci nell'area concessa, ma solo entro i limiti della concessione stessa: un deposito che ecceda tali limiti può essere rimosso ai sensi dell'art. 64. Rilievo ha anche il D.Lgs. 169/2016 (riforma della portualità), che ha ridisegnato le competenze delle Autorità di Sistema Portuale, pur lasciando invariata la struttura codicistica dell'art. 64 come fondamento del potere di ordinanza.
Casi pratici
Caso 1: Merce lasciata in banchina oltre il termine
Tizio, importatore, scarica containers sulla banchina portuale e li lascia oltre il termine di sosta temporanea previsto dall'art. 50; il comandante del porto ordina la rimozione immediata e, di fronte all'inerzia di Tizio, dispone d'ufficio lo spostamento dei containers in un'area di stoccaggio, addebitando a Tizio i costi di movimentazione.
Caso 2: Deposito abusivo senza titolo
Caio deposita materiale edile su un'area portuale demaniale senza alcuna autorizzazione; il comandante del porto ordina la rimozione immediata a titolo di deposito abusivo e, dopo varie ore senza riscontro, fa sgomberare d'ufficio il materiale addebitando a Caio le spese di trasporto e deposito.
Caso 3: Rimozione per gravi esigenze operative
Il pontile dove Sempronio ha depositato attrezzature da pesca entro il termine regolare deve essere liberato d'urgenza per l'attracco di una nave da crociera; il comandante del porto, ravvisando gravi esigenze di traffico, ordina la rimozione anticipata delle attrezzature e, in mancanza di risposta, vi provvede d'ufficio.
Domande frequenti
Quando scatta l'obbligo di rimozione delle merci dall'area portuale?
L'obbligo sorge al decorso del termine di sosta temporanea fissato dall'art. 50 del Codice della navigazione oppure, in qualsiasi momento, se il deposito è avvenuto senza titolo (deposito abusivo).
Il comandante del porto può ordinare la rimozione anche prima della scadenza del termine?
Sì, se ricorrono gravi esigenze operative o di sicurezza portuale; la norma prevede questa facoltà al secondo comma come misura eccezionale e discrezionale.
Chi paga le spese di rimozione d'ufficio?
Le spese sono addebitate all'interessato — tipicamente il depositante o il proprietario delle merci — che avrebbe dovuto provvedere alla rimozione autonomamente.
È possibile recuperare le merci rimosse d'ufficio?
In linea generale sì, presentandosi all'autorità e saldando le spese di rimozione e custodia; le modalità dipendono dal regolamento portuale e dalle istruzioni dell'autorità marittima.
L'art. 64 si applica anche alle navi ormeggiate o solo alle merci?
L'art. 64 riguarda specificamente le merci e i materiali depositati sulle aree portuali; per le navi e le manovre si applica invece l'art. 63 del Codice della navigazione.
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