In sintesi
- Opera eccedente il rimorchio ordinario: il rimorchiatore ha diritto a compenso aggiuntivo quando presta attività che vanno oltre le normali prestazioni contrattuali di rimorchio.
- Rinvio all'art. 491: il compenso è determinato secondo le norme sull'assistenza e il salvataggio, che prevedono indennità e compensi proporzionati all'entità del servizio e al valore salvato.
- Diritto autonomo rispetto al contratto: il corrispettivo del soccorso si aggiunge al nolo di rimorchio, non lo sostituisce.
- Presupposto di applicabilità: occorre che il rimorchiatore assista o salvi effettivamente la nave rimorchiata in situazione di pericolo, con sforzi eccedenti l'ordinario.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 106 Codice della Navigazione — Soccorso prestato alla nave rimorchiata
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Il rimorchiatore che, al fine di assistere o salvare la nave rimorchiata, presta un'opera eccedente quella normale di rimorchio, ha diritto alle indennità ed al compenso previsti nell'articolo 491.
Stesso numero, altri codici
- Art. 106 Cod. Amb. — scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici ricadenti in aree sensibili
- Art. 106 D.Lgs. 159/2011 — Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione
- Art. 106 D.Lgs. 209/2005 — (Attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa)
- Art. 106 D.Lgs. 42/2004 — Uso individuale di beni culturali
- Art. 106 Codice Civile: Luogo della celebrazione
- Articolo 106 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e collocazione sistematica
L'articolo 106 del Codice della navigazione risolve un problema pratico di frequente emersione nelle operazioni marittime: il rimorchiatore che, durante l'esecuzione del contratto di rimorchio, si trova a dover prestare un'opera ben superiore a quella pattuita per mettere in salvo la nave rimorchiata in pericolo. Senza questa norma, si potrebbe sostenere che la prestazione rientra comunque nell'ambito del contratto già concluso e che nessun compenso aggiuntivo spetta. L'articolo 106 chiarisce invece che il rimorchiatore ha diritto alle indennità e al compenso previsti nell'articolo 491, cioè alle stesse somme riconosciute al salvatore in senso stretto.
La disposizione si colloca nella sezione del rimorchio (artt. 100-108) e rappresenta il punto di congiunzione tra la disciplina del contratto di rimorchio e quella dell'assistenza e del salvataggio (artt. 489-497). Essa riconosce che le due fattispecie, pur distinte, possono sovrapporsi nel corso di una stessa operazione.
Il confine tra rimorchio ordinario e soccorso
Il criterio discriminante è la nozione di opera eccedente quella normale di rimorchio. Il rimorchio ordinario comprende le manovre di assistenza alla navigazione per le quali le parti hanno pattuito un nolo: accompagnare la nave in porto, trascinarla fuori dalla secca in condizioni prevedibili, assisterla durante le operazioni di ormeggio. Tutto ciò rientra nel sinallagma contrattuale e non dà diritto a compensi extra.
Il soccorso eccedente si configura invece quando la nave rimorchiata si trova in una situazione di pericolo imminente o straordinario — tempesta improvvisa, avaria grave, rischio di naufragio, incendio — e il rimorchiatore interviene con risorse, tempo e rischi aggiuntivi non previsti né prevedibili al momento della stipula del contratto. In questi casi, sarebbe iniquo limitare il compenso al solo nolo concordato, che non tiene conto dei maggiori oneri e rischi sopportati.
Il rinvio all'art. 491: indennità e compenso di salvataggio
L'articolo 491 del Codice della navigazione, al quale la norma rinvia, disciplina il compenso per l'assistenza e il salvataggio. I criteri di determinazione del compenso tengono conto del valore del materiale salvato, del grado di pericolo in cui si trovavano la nave e il suo carico, del successo conseguito, della natura e durata dei servizi resi, del pericolo corso dall'assistente, dei rischi di responsabilità verso terzi e del rischio per l'equipaggio del soccorritore.
Il compenso di salvataggio si distingue dal nolo di rimorchio anche quanto alla sua natura giuridica: non è un corrispettivo contrattuale predeterminato, ma una somma determinata — in caso di disaccordo — dall'autorità giudiziaria sulla base dei criteri legali. Esso sorge per il solo fatto del soccorso utilmente prestato, indipendentemente dalla preventiva pattuizione.
Rapporto tra il compenso di soccorso e il nolo di rimorchio
Il diritto al compenso di soccorso si aggiunge al nolo di rimorchio contrattualmente stabilito, senza sostituirlo. Il rimorchiatore ha dunque diritto a entrambi: il nolo per la prestazione ordinaria di rimorchio già eseguita, e il compenso ai sensi dell'art. 491 per la parte eccedente di soccorso. Questo principio è coerente con la logica del Codice, che non intende scoraggiare i rimorchiatori dall'intervenire in caso di emergenza per timore di perdere il proprio corrispettivo contrattuale.
Coordinamento con le convenzioni internazionali
Sul piano internazionale, la materia del salvataggio marittimo è regolata dalla Convenzione di Londra del 1989 sul salvataggio (ratificata dall'Italia con L. 129/1995), che ha modernizzato i criteri di determinazione del compenso introducendo il concetto di 'compenso speciale' per i salvatori che prevengono danni ambientali. Tale convenzione si applica alle operazioni di salvataggio in mare e può rilevare anche nei casi di soccorso eccedente prestato da un rimorchiatore in acque internazionali, ampliando i criteri di compensazione oltre il solo valore del materiale salvato.
Casi pratici
Caso 1: Tempesta improvvisa durante il rimorchio
Tizio, armatore del rimorchiatore, stava conducendo in porto il pontone di Caio in condizioni di mare calmo. A causa di una tempesta improvvisa il pontone rischia di affondare: Tizio mobilita tutta la propria attrezzatura e impiega l'equipaggio per ore oltre il previsto, riuscendo a salvarlo. Tizio ha diritto al nolo contrattuale e al compenso di soccorso ex art. 491.
Caso 2: Incendio sulla nave rimorchiata
Durante il rimorchio nel porto di Venezia, scoppia un incendio a bordo della nave di Sempronio. L'equipaggio del rimorchiatore di Tizio interviene con mezzi antincendio propri, spegnendo il fuoco e salvando il carico. Poiché l'intervento antincendio eccede le normali operazioni di rimorchio, Tizio ha diritto al compenso previsto dall'art. 491.
Caso 3: Disaccordo sul compenso aggiuntivo
Caio, armatore della nave rimorchiata, contesta il compenso richiesto da Tizio per il soccorso eccedente, sostenendo che l'intervento era dovuto nell'ambito del contratto. Il giudice, valutando il pericolo effettivo corso dalla nave e i rischi sopportati dall'equipaggio di Tizio, liquida un compenso aggiuntivo secondo i criteri dell'art. 491, separato dal nolo già pagato.
Domande frequenti
Quando il rimorchiatore ha diritto a un compenso aggiuntivo rispetto al nolo?
Quando presta un'opera che eccede la normale attività di rimorchio per assistere o salvare la nave rimorchiata in situazione di pericolo, secondo quanto stabilito dall'art. 106 del Codice della navigazione.
Come si calcola il compenso per il soccorso eccedente?
Si applicano i criteri dell'art. 491 del Codice della navigazione, che tengono conto del valore del materiale salvato, del grado di pericolo, del successo conseguito, della durata e natura del servizio e dei rischi sopportati dal soccorritore.
Il compenso di soccorso sostituisce il nolo di rimorchio?
No, i due corrispettivi si cumulano: il rimorchiatore ha diritto sia al nolo contrattuale per la prestazione ordinaria sia al compenso aggiuntivo per la parte eccedente di soccorso.
Che differenza c'è tra rimorchio ordinario e soccorso ai sensi dell'art. 106?
Il rimorchio ordinario rientra nel contratto pattuito; il soccorso si configura quando la nave si trova in pericolo straordinario e il rimorchiatore interviene con risorse e rischi non previsti al momento della stipula.
Si applica la Convenzione di Londra del 1989 al soccorso eccedente del rimorchiatore?
Potenzialmente sì, per operazioni in acque internazionali: la Convenzione del 1989 introduce criteri aggiuntivi di compensazione, incluso il compenso speciale per prevenzione di danni ambientali, che possono integrare le norme del Codice della navigazione.
Vedi anche