Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 105 Codice della Navigazione – Obblighi e responsabilità in caso di consegna al rimorchiatore
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Fermo il disposto dell'articolo precedente, quando è fatta consegna degli elementi rimorchiati all'armatore del rimorchiatore, gli obblighi e le responsabilità di quest'ultimo e dei suoi dipendenti e preposti sono regolati dalle disposizioni sul contratto di trasporto.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio e collocazione sistematica
L'articolo 105 del Codice della navigazione completa la disciplina del rimorchio marittimo introdotta dall'articolo 104, affrontando l'ipotesi particolare in cui gli elementi rimorchiati vengano consegnati all'armatore del rimorchiatore. La norma opera un rinvio recettizio alle disposizioni sul contratto di trasporto, trasformando il regime di responsabilità da quello specifico del rimorchio a quello - generalmente più articolato - del vettore marittimo.
La clausola di apertura 'fermo il disposto dell'articolo precedente' segnala che le regole dell'articolo 104 rimangono operanti come cornice di base: la consegna determina un'aggiunta di disciplina, non una sostituzione integrale. In sostanza, l'armatore del rimorchiatore che riceve gli elementi in consegna si trova nella posizione giuridica del vettore marittimo relativamente a quegli elementi, con tutti gli obblighi di custodia e le responsabilità connesse.
La distinzione tra rimorchio con e senza consegna
Il tratto distintivo che attiva l'articolo 105 è la consegna formale degli elementi rimorchiati. Nel rimorchio ordinario (art. 104), ciascun armatore mantiene il controllo sui propri elementi: l'equipaggio resta a bordo, le manovre interne spettano al comandante dell'elemento rimorchiato, e la responsabilità è distribuita secondo il meccanismo della presunzione relativa. Quando invece avviene la consegna - ad esempio per navi prive di equipaggio, pontoni vuoti o unità da rimorchiare in bacino di carenaggio - l'armatore del rimorchiatore assume il controllo materiale e giuridico degli elementi, con le conseguenze previste dalla norma.
La consegna, nella pratica del traffico marittimo, può avvenire in forme diverse: mediante verbale di consegna, attraverso la firma della polizza di rimorchio o per comportamento concludente delle parti. È fondamentale che risulti chiara la volontà di trasferire il controllo, perché da essa dipende il regime di responsabilità applicabile.
Il richiamo alle disposizioni sul contratto di trasporto
Le 'disposizioni sul contratto di trasporto' richiamate dall'articolo 105 sono quelle degli articoli 422 e seguenti del Codice della navigazione, che disciplinano il contratto di trasporto di cose in viaggio di cabotaggio o internazionale. In questo contesto, l'armatore del rimorchiatore assume gli obblighi tipici del vettore: ricevere gli elementi in buono stato, custodirli durante il viaggio, e consegnarli al destinatario nelle stesse condizioni ricevute. La mancata o inesatta esecuzione di tali obblighi dà luogo a responsabilità secondo le regole del vettore, con i relativi limiti risarcitori e le esimenze previste dalla legge.
Sul piano internazionale, per i rimorchi che coinvolgono merci o elementi in navigazione transnazionale, potrebbero trovare applicazione le Regole dell'Aja-Visby (incorporate in Italia con la L. 1084/1977), ove la consegna degli elementi rimorchiati rientri nella nozione di 'merci' trasportate su polizza di carico. Tuttavia, tale estensione non è automatica e dipende dalla qualificazione concreta del rapporto.
Estensione della responsabilità ai dipendenti e preposti
La norma estende esplicitamente il regime del trasporto ai dipendenti e preposti dell'armatore del rimorchiatore. Questo significa che anche il comandante del rimorchiatore, il personale di coperta e ogni altro soggetto che agisca nell'esecuzione del rimorchio con consegna è assoggettato alle norme di responsabilità del trasporto, e non solo a quelle generali della responsabilità extracontrattuale o del rapporto di lavoro marittimo. La previsione è coerente con la logica del contratto di trasporto, che imputa all'armatore-vettore anche i fatti dei propri ausiliari.
Profili pratici e rilevanza assicurativa
Sul piano operativo, la distinzione tra rimorchio con e senza consegna ha importanti conseguenze assicurative. Le polizze P&I (Protection and Indemnity) dell'armatore del rimorchiatore devono essere strutturate in modo da coprire sia il regime dell'articolo 104 sia quello dell'articolo 105, considerando che il limite di responsabilità e le esimenze applicabili cambiano radicalmente. L'armatore del rimorchiatore che riceve elementi in consegna senza adeguare la propria copertura assicurativa si espone a rischi non coperti dalla polizza standard. È pertanto buona prassi che il contratto di rimorchio specifichi espressamente il regime applicabile e che le polizze siano verificate prima di ogni operazione con consegna.
Casi pratici
Caso 1: Pontone consegnato all'armatore del rimorchiatore
Caio, armatore di un pontone privo di equipaggio, lo consegna formalmente a Tizio, armatore del rimorchiatore, per il trasferimento da Genova a La Spezia. Durante il rimorchio il pontone si danneggia a causa di una manovra errata dell'equipaggio di Tizio: si applica il regime del contratto di trasporto, e Tizio risponde come vettore marittimo.
Caso 2: Rimorchio senza consegna: regime diverso
Sempronio, armatore di una nave con equipaggio a bordo, chiede a Tizio di rimorchiarla in porto per un guasto al motore. Poiché l'equipaggio di Sempronio resta a bordo e non vi è consegna formale, si applica l'art. 104 e non l'art. 105: la responsabilità è distribuita secondo la presunzione reciproca dell'articolo precedente.
Caso 3: Dipendente del rimorchiatore causa danni durante la custodia
Dopo la consegna di un barcone a Tizio (armatore del rimorchiatore), un dipendente di Tizio manovra maldestramente durante l'ormeggio e danneggia lo scafo. Caio, armatore del barcone, agisce contro Tizio invocando le norme sul contratto di trasporto: Tizio risponde anche per i fatti del proprio dipendente, come prevede l'art. 105.
Domande frequenti
Quando si applica l'art. 105 invece dell'art. 104 del Codice della navigazione?
L'art. 105 si applica quando gli elementi rimorchiati vengono formalmente consegnati all'armatore del rimorchiatore. Se l'equipaggio resta a bordo e non vi è consegna, si applica il solo art. 104.
Cosa si intende per consegna degli elementi rimorchiati?
La consegna è il trasferimento del controllo materiale e giuridico degli elementi all'armatore del rimorchiatore, che può avvenire tramite verbale, firma di polizza o comportamento concludente delle parti.
Quali norme disciplinano il contratto di trasporto richiamato dall'art. 105?
Il rinvio si riferisce alle disposizioni sul trasporto marittimo di cose contenute negli artt. 422 e seguenti del Codice della navigazione, che regolano gli obblighi del vettore, la custodia e la responsabilità per perdita o danni.
L'art. 105 elimina l'applicazione dell'art. 104?
No. L'art. 105 opera 'fermo il disposto dell'articolo precedente': le regole dell'art. 104 rimangono come cornice base, e il regime del trasporto si aggiunge per gli obblighi e le responsabilità dell'armatore del rimorchiatore con consegna.
I dipendenti del rimorchiatore rispondono come il vettore in caso di consegna?
Sì. L'art. 105 estende esplicitamente il regime del trasporto ai dipendenti e preposti dell'armatore del rimorchiatore, rendendo questi soggetti assoggettati alle norme di responsabilità del vettore marittimo.