In sintesi
- Navi in disarmo: le navi che non svolgono servizio attivo e restano ormeggiate in porto sono soggette a uno specifico regime di vigilanza imposto dall'autorità marittima.
- Potere del comandante del porto: spetta al comandante del porto stabilire il numero minimo di marittimi di guardia da mantenere a bordo, in relazione alle caratteristiche della nave e alle esigenze del porto.
- Qualifica dei guardiani: ove occorra, il comandante del porto può precisare anche la qualifica professionale dei marittimi da destinare alla guardia, garantendo la presenza di personale competente per la gestione di eventuali emergenze.
- Sicurezza portuale: la norma mira a prevenire rischi derivanti da navi incustodite (incendi, inquinamenti, movimenti non controllati) a tutela del porto e delle altre navi ormeggiate.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 74 Codice della Navigazione — Guardiani di navi in disarmo
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Per le navi in disarmo, il comandante del porto stabilisce il numero minimo dei marittimi di guardia a bordo, precisandone, ove occorra, la qualifica.
Stesso numero, altri codici
- Art. 74 Cod. Amb. — Definizioni
- Art. 74 D.Lgs. 159/2011 — Reati del pubblico ufficiale
- Art. 74 D.Lgs. 209/2005 — Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione
- Art. 74 D.Lgs. 42/2004 — Esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea
- Art. 74 CAD — Articolo abrogato
- Art. 74 Codice Civile: Parentela
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e collocazione sistematica
L'articolo 74 del Codice della navigazione si occupa di una situazione frequente nella pratica portuale: la nave temporaneamente fuori servizio che viene tenuta ormeggiata senza equipaggio attivo. Il «disarmo» non implica la dismissione definitiva del mezzo ma indica uno stato di inattività operativa — la nave non è pronta a salpare, l'equipaggio ordinario è congedato, e le dotazioni possono essere ridotte al minimo. In assenza di una disciplina specifica, una nave in disarmo potrebbe essere lasciata pressoché incustodita, con i rischi che ne derivano per la sicurezza del porto: incendi a bordo, spostamenti non controllati per effetto di correnti o vento, scarichi accidentali di sostanze inquinanti, accesso non autorizzato di terzi.
Il potere del comandante del porto
La norma attribuisce al comandante del porto — e non al capo del compartimento marittimo — il compito di determinare il numero minimo di marittimi che devono restare a bordo della nave in disarmo come guardiani. La distinzione tra le due figure è rilevante: il comandante del porto ha competenza operativa immediata sull'area portuale e può valutare in concreto le esigenze di sicurezza in relazione alla posizione della nave, alla tipologia del carico eventualmente ancora a bordo, alla vicinanza ad altre imbarcazioni e alle condizioni meteorologiche. Il potere è discrezionale nella misura del contingente ma vincolato nella finalità: garantire una presenza umana minima idonea a presidiare la nave e intervenire prontamente in caso di necessità.
La determinazione della qualifica
La seconda parte dell'articolo prevede che il comandante del porto possa precisare, «ove occorra», anche la qualifica professionale dei marittimi da destinare alla guardia. Il legislatore ha usato una formula elastica («ove occorra»), lasciando all'autorità la facoltà di prescrivere qualifiche specifiche solo quando la natura della nave o del carico lo richieda. In pratica, per una nave da carico senza merci pericolose a bordo potrebbe essere sufficiente la presenza di marinai, mentre per una nave cisterna con residui di idrocarburi potrebbe essere necessaria la presenza di personale abilitato alla gestione degli impianti antincendio e di sicurezza. La previsione si coordina con la disciplina del personale marittimo di cui al Libro II del Codice (artt. 115 e seguenti) e con le norme sui brevetti e le abilitazioni del personale di macchina e di coperta.
Profili pratici e connessioni con la normativa di sicurezza
Il regime dell'art. 74 si inserisce nel più ampio sistema di sicurezza portuale oggi integrato dalla normativa europea e internazionale. Il Codice ISPS (International Ship and Port Facility Security Code), adottato dalla IMO nel 2002 e recepito nell'Unione europea con il Regolamento (CE) n. 725/2004, impone standard minimi di sicurezza anche per le navi all'ancora o ormeggiate. Il Decreto Legislativo 203/2007 ha attuato in Italia la direttiva 2005/65/CE sulla sicurezza portuale. In questo contesto, la presenza di guardiani a bordo di navi in disarmo risponde a una logica di prevenzione che è al tempo stesso di sicurezza nautica (evitare incidenti in porto) e di sicurezza pubblica (prevenire accessi non autorizzati). L'armatore che non ottempera all'ordine del comandante del porto si espone alle sanzioni amministrative previste dalla normativa portuale e può rispondere dei danni eventualmente derivati dalla mancanza di vigilanza a bordo.
Coordinamento con altre norme del codice
L'art. 74 va letto in correlazione con l'art. 81, che attribuisce al comandante del porto una generale competenza in materia di sicurezza e polizia del porto, e con le norme sull'armamento minimo delle navi (artt. 316 e seguenti del Codice). L'istituto del disarmo è distinto dall'abbandono della nave e dalla demolizione: mentre il disarmo è una situazione temporanea e reversibile, l'abbandono e la demolizione hanno rilevanza giuridica diversa rispetto alla responsabilità dell'armatore per i debiti e le obbligazioni connesse alla navigazione.
Casi pratici
Caso 1: Determinazione del numero minimo di guardiani
Tizio, armatore di un traghetto passeggeri posto in disarmo invernale nel porto di Napoli, riceve dal comandante del porto l'ordine di mantenere almeno tre marittimi di guardia a bordo durante il periodo di inattività. Tizio ritiene sufficiente un solo guardiano e riduce il presidio: l'autorità portuale, accertata la violazione, diffida Tizio a ripristinare il numero minimo prescritto, avvertendolo delle sanzioni applicabili in caso di ulteriore inadempienza.
Caso 2: Prescrizione della qualifica dei guardiani
Caio possiede una nave cisterna in disarmo temporaneo con residui di carburante nelle stive: il comandante del porto, valutato il rischio di incendio, prescrive che almeno uno dei marittimi di guardia sia in possesso dell'abilitazione alla gestione degli impianti antincendio di bordo. Caio sostituisce il guardiano generico con un marinaio abilitato, conformandosi all'ordine dell'autorità.
Caso 3: Responsabilità per danno causato da nave incustodita
Sempronio lascia la propria nave da carico in disarmo senza alcun guardiano, ignorando la prescrizione del comandante del porto; per effetto di una mareggiata notturna, la nave si sposta e urta una barca ormeggiata nelle vicinanze, causando danni. Sempronio risponde civilmente dei danni arrecati e la circostanza dell'assenza di guardiani, in violazione dell'ordine portuale, aggrava la sua posizione sul piano della colpa nella gestione della nave.
Domande frequenti
Chi stabilisce quanti marittimi devono restare a bordo di una nave in disarmo?
Il comandante del porto determina il numero minimo di marittimi di guardia da mantenere a bordo, tenendo conto delle caratteristiche della nave e delle esigenze di sicurezza portuale.
Il comandante del porto può indicare anche la qualifica dei guardiani?
Sì. La norma prevede che il comandante del porto possa precisare la qualifica dei marittimi di guardia 'ove occorra', ad esempio quando la nave trasporta merci pericolose o ha impianti che richiedono personale specializzato.
Cos'è una nave in disarmo?
Una nave in disarmo è temporaneamente fuori servizio: l'equipaggio operativo è congedato e la nave è ormeggiata in porto senza svolgere attività di navigazione o trasporto.
L'armatore risponde dei danni causati da una nave in disarmo lasciata incustodita?
Sì. L'armatore che viola l'obbligo di tenere guardiani a bordo risponde civilmente dei danni causati dalla nave e può essere sanzionato dall'autorità marittima.
La norma si applica anche agli aeromobili in disarmo?
No. L'art. 74 riguarda specificamente le navi in disarmo; per gli aeromobili fermi in aeroporto si applicano le norme aeronautiche del Codice della navigazione e la normativa ENAC.
Vedi anche