← Torna a Codice della Navigazione (R.D. 327/1942)
Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Responsabilità reciproca: l'armatore del rimorchiatore risponde dei danni agli elementi rimorchiati e viceversa, salvo prova contraria.
  • Responsabilità solidale verso i terzi: i danni causati a terzi durante il rimorchio obbligano solidalmente tutti gli armatori del convoglio.
  • Presunzione di colpa: il regime è fondato su una presunzione relativa di responsabilità, superabile dimostrando l'assenza di cause imputabili.
  • Direzione della navigazione: quando il comando del convoglio spetta al comandante del rimorchiatore, gli armatori degli elementi rimorchiati rispondono solo per mancata o cattiva esecuzione degli ordini ricevuti.
  • Regola speculare: se la direzione è affidata al comandante di un elemento rimorchiato, l'armatore del rimorchiatore gode della stessa attenuazione probatoria.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 104 Codice della Navigazione — Responsabilità durante il rimorchio

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

L'armatore del rimorchiatore e gli armatori degli elementi rimorchiati sono responsabili rispettivamente dei danni sofferti dagli elementi rimorchiati e dei danni sofferti dal rimorchiatore, a meno che provino che tali danni non sono derivati da cause loro imputabili. Dei danni sofferti dai terzi durante il rimorchio sono solidalmente responsabili gli armatori degli elementi rimorchiati e l'armatore del rimorchiatore, che non provino che tali danni non sono derivati da cause loro imputabili. Quando la direzione della navigazione del convoglio è affidata al comandante del rimorchiatore, gli armatori degli elementi rimorchiati, per quanto concerne i danni causati dalle manovre, devono provare esclusivamente, agli effetti dei comma precedenti, che i danni non sono derivati da mancata o cattiva esecuzione degli ordini impartiti dal comandante del rimorchiatore. Analoga prova deve fornire l'armatore del rimorchiatore, quando la direzione della navigazione è affidata al comandante di un elemento rimorchiato.

Commento

Ratio e collocazione sistematica

L'articolo 104 del Codice della navigazione disciplina il riparto di responsabilità tra i soggetti coinvolti nell'operazione di rimorchio marittimo, intesa come il complesso di attività mediante le quali una nave (il rimorchiatore) traina o spinge uno o più elementi privi di propulsione autonoma (le navi rimorchiate) o comunque bisognosi di assistenza. La norma si inserisce nel Libro I, dedicato alla navigazione marittima, e va letta in coordinamento con l'articolo 103, che regolamenta il contratto di rimorchio, nonché con gli articoli 490 e seguenti in materia di assistenza e salvataggio.

La scelta del legislatore del 1942 è quella di costruire il regime di responsabilità su una presunzione relativa di colpa: ciascun armatore risponde dei danni causati alla controparte del convoglio, a meno che dimostri che tali danni non sono derivati da cause a lui imputabili. Si tratta di una inversione dell'onere della prova rispetto all'ordinario regime aquiliano del codice civile (art. 2043 c.c.), giustificata dalla complessità tecnica dell'operazione di rimorchio e dalla difficoltà per la parte danneggiata di accertare le cause dell'evento.

Struttura della norma: i tre regimi di responsabilità

La disposizione articola tre distinte fattispecie. La prima riguarda i danni subiti reciprocamente dagli elementi del convoglio: l'armatore del rimorchiatore risponde verso gli armatori degli elementi rimorchiati, e questi ultimi rispondono verso l'armatore del rimorchiatore, salvo la prova esimente. Si tratta di un rapporto bilaterale fondato sulla medesima presunzione.

La seconda fattispecie concerne i danni a terzi, ossia a soggetti estranei al contratto di rimorchio. In questo caso tutti gli armatori del convoglio — sia il rimorchiatore sia i rimorchiati — rispondono in via solidale, salvo la prova che i danni non siano derivati da cause loro imputabili. La solidarietà passiva è qui funzionale alla tutela del danneggiato terzo, che può agire nei confronti di ciascun armatore per l'intero, lasciando poi ai coobbligati la regolazione interna dei rapporti.

La terza e la quarta fattispecie introducono una modulazione della prova liberatoria in base a chi detiene la direzione della navigazione. Quando il comandante del rimorchiatore dirige il convoglio, gli armatori degli elementi rimorchiati, per i danni causati dalle manovre, non devono provare l'assenza di ogni causa imputabile, ma soltanto che i danni non siano derivati da mancata o cattiva esecuzione degli ordini impartiti dal comandante del rimorchiatore. È una prova più circoscritta e accessibile, perché riferita al solo comportamento di esecuzione degli ordini, senza necessità di escludere qualsiasi altra causa. La regola è speculare quando la direzione è affidata al comandante di un elemento rimorchiato: in quel caso è l'armatore del rimorchiatore a beneficiare della medesima attenuazione probatoria.

Il concetto di 'direzione della navigazione del convoglio'

Un elemento centrale della norma è la nozione di direzione della navigazione del convoglio, che non coincide necessariamente con la titolarità del contratto di rimorchio. La direzione può essere attribuita contrattualmente o derivare dalle prassi operative del porto. Nella pratica, spetta quasi sempre al comandante del rimorchiatore, poiché è l'unica unità dotata di propulsione autonoma e quindi in grado di governare l'intero convoglio. Tuttavia, in alcuni tipi di rimorchio — come il rimorchio di navi con equipaggio a bordo — la gestione nautica può restare al comandante della nave rimorchiata, con conseguenti effetti sulla distribuzione del rischio.

Coordinamento con il regime del trasporto e con l'articolo 105

L'articolo 104 si applica al rimorchio in senso stretto, ossia all'ipotesi in cui gli elementi rimorchiati non vengono consegnati all'armatore del rimorchiatore ma restano nella disponibilità dei rispettivi armatori o capitani. Quando invece si procede alla consegna formale degli elementi rimorchiati all'armatore del rimorchiatore, l'articolo 105 assoggetta obblighi e responsabilità di quest'ultimo alle norme sul contratto di trasporto. I due articoli formano dunque un sistema bipolare: rimorchio senza consegna (art. 104) e rimorchio con consegna (art. 105), con regimi di responsabilità diversi.

Profili pratici e tutela del terzo danneggiato

Sul piano operativo, la norma ha notevole rilevanza per gli armatori che gestiscono operazioni portuali complesse, nelle quali il rischio di collisione con altre navi, danni alle banchine o lesioni a terzi è elevato. La responsabilità solidale verso i terzi impone a ciascun armatore del convoglio di dotarsi di adeguata copertura assicurativa P&I (Protection and Indemnity). Il terzo danneggiato non è tenuto a individuare quale armatore abbia effettivamente causato il sinistro: può agire indiscriminatamente contro tutti, con onere della prova a carico di chi voglia liberarsi. Internamente al convoglio, il riparto avverrà poi secondo le regole generali in materia di obbligazioni solidali (art. 1298 c.c.) e sulla base delle rispettive responsabilità accertate.

Casi pratici

Caso 1: Danni al rimorchiatore per manovra dell'elemento rimorchiato

Tizio, armatore di un rimorchiatore, cede la direzione del convoglio al comandante della nave rimorchiata di Caio. A causa di una manovra errata del comandante di Caio, il rimorchiatore subisce danni all'elica. Caio non riesce a provare che i danni non derivano da cause a lui imputabili: risponde dei danni al rimorchiatore di Tizio.

Caso 2: Danni a una barca di Sempronio durante il rimorchio

Durante il rimorchio di un pontone nel porto, il convoglio comandato dall'armatore del rimorchiatore Tizio urta l'imbarcazione da diporto di Sempronio. Sempronio agisce in via solidale contro Tizio e contro Caio, armatore del pontone rimorchiato: entrambi devono rispondere per l'intero, salvo prova liberatoria.

Caso 3: Prova liberatoria per mancata esecuzione degli ordini

Caio, armatore di un elemento rimorchiato con equipaggio, dimostra che il danno alle strutture portuali è avvenuto perché il comandante del rimorchiatore di Tizio ha impartito ordini errati e il proprio equipaggio li ha fedelmente eseguiti. Caio è esonerato da responsabilità verso i terzi danneggiati, avendo provato la corretta esecuzione degli ordini ricevuti.

Domande frequenti

Chi risponde dei danni causati a terzi durante un'operazione di rimorchio?

Tutti gli armatori del convoglio — sia il rimorchiatore sia gli elementi rimorchiati — rispondono solidalmente verso i terzi danneggiati, salvo che provino l'assenza di cause a loro imputabili.

Come funziona la presunzione di responsabilità nell'articolo 104?

La norma prevede una presunzione relativa di colpa: l'armatore che ha causato danni alla controparte del convoglio risponde automaticamente, salvo che dimostri che i danni non sono derivati da cause a lui imputabili.

Che differenza c'è tra rimorchio con e senza consegna?

Il rimorchio senza consegna è regolato dall'art. 104, con responsabilità reciproca tra armatori. Quando gli elementi rimorchiati vengono formalmente consegnati all'armatore del rimorchiatore, si applica l'art. 105 e il regime del contratto di trasporto.

Cosa deve provare l'armatore di un elemento rimorchiato per liberarsi da responsabilità quando comanda il rimorchiatore?

Deve dimostrare soltanto che i danni non sono derivati da mancata o cattiva esecuzione degli ordini impartiti dal comandante del rimorchiatore, senza necessità di escludere ogni altra causa.

Un terzo danneggiato deve identificare quale armatore ha causato il sinistro?

No, il terzo può agire indiscriminatamente nei confronti di tutti gli armatori del convoglio per l'intero importo del danno, grazie alla responsabilità solidale stabilita dall'art. 104, comma 2.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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