In sintesi
- Potere di contingentamento: il capo del compartimento può fissare un numero massimo di navi e galleggianti addetti al servizio portuale.
- Presupposto funzionale: la limitazione è consentita «in relazione alle esigenze del traffico», ossia quando il numero dei mezzi eccede le necessità operative reali del porto.
- Soggetto competente: la competenza è del capo del compartimento, non del comandante del porto, riflettendo un piano gerarchico superiore.
- Tutela del servizio: il contingentamento mira a evitare la congestione del porto da mezzi di servizio in eccesso e a garantire standard qualitativi minimi.
- Coordinamento con l'art. 68: la limitazione numerica si raccorda con il potere di iscrizione in registri a numero chiuso previsto dall'art. 68 per le attività portuali in genere.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 67 Codice della Navigazione — Limitazione del numero delle navi addette al servizio dei porti
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Il capo del compartimento può limitare, in relazione alle esigenze del traffico, il numero delle navi e dei galleggianti addetti al servizio dei porti.
Stesso numero, altri codici
- Art. 67 D.Lgs. 504/1995 — Norme di esecuzione e disposizioni transitorie (Artt. 3, comma 1, 4, comma 3, lettera b), 6, commi 2 e 7, 12, comma 1, 14, comma 3, 16, comma 3, 17, commi 3 e 7
- Articolo 67 L. 184/1983: Abrogazioni codice civile e capo III
- Art. 67 Reg. (UE) 2024/1689 — Forum consultivo
- Art. 67 Cod. Amb. — i piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e le misure di prevenzione per le aree a rischio
- Art. 67 D.Lgs. 159/2011 — Effetti delle misure di prevenzione
- Art. 67 D.Lgs. 209/2005 — Attività in regime di stabilimento
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Ratio e collocazione sistematica
L'art. 67 del Codice della navigazione introduce un potere di contingentamento numerico dei mezzi nautici adibiti al servizio portuale, attribuito al capo del compartimento marittimo. La norma si inserisce nella logica di governo ordinato dello spazio portuale: se i mezzi di servizio — rimorchiatori, pontoni, chiatte, battelli — fossero presenti in numero eccessivo rispetto alle reali esigenze del traffico, ne deriverebbe una congestione degli spazi acquei e banchine, con conseguenti rischi per la sicurezza e l'efficienza operativa. Il contingentamento è quindi uno strumento di razionalizzazione, non di esclusione arbitraria del mercato.
Il soggetto competente: il capo del compartimento
A differenza degli artt. 63, 65 e 66 — che attribuiscono poteri al comandante del porto — l'art. 67 assegna la competenza al capo del compartimento marittimo. Questa scelta riflette la maggiore rilevanza del provvedimento: la limitazione del numero dei mezzi di servizio incide sulla struttura del mercato portuale e sui diritti degli operatori, richiedendo quindi un'autorità gerarchicamente superiore al comandante del porto. Il capo del compartimento è il responsabile dell'intera circoscrizione marittima (corrispondente alla Capitaneria di porto di primo livello), ed esercita funzioni di indirizzo e coordinamento sull'insieme dei porti della circoscrizione.
Il presupposto della limitazione: le esigenze del traffico
Il potere di limitazione è condizionato alle «esigenze del traffico»: non si tratta di un potere esercitabile in modo discrezionale puro, ma di un potere funzionale a un obiettivo specifico. Il capo del compartimento deve quindi valutare, sulla base di dati oggettivi (volumi di traffico, tipologia delle navi in transito, caratteristiche del porto), quanti mezzi di servizio siano effettivamente necessari per garantire un'operatività adeguata. L'eccesso di mezzi rispetto al fabbisogno è la condizione che legittima la limitazione. Si tratta di un apprezzamento tecnico-discrezionale soggetto al controllo di legittimità del giudice amministrativo, che verifica la coerenza tra presupposto e provvedimento.
Profili di diritto della concorrenza e coordinamento normativo
Il potere di contingentamento previsto dall'art. 67 presenta profili di potenziale tensione con i principi di libera concorrenza e libertà di impresa. Il diritto dell'Unione europea — in particolare le norme sui servizi portuali contenute nel Regolamento (UE) 2017/352 che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali — richiede che le eventuali limitazioni del numero dei prestatori di servizi portuali siano giustificate da motivi obiettivi (sicurezza, capacità fisica, specificità ambientale) e non eccedano quanto necessario. In questo contesto, il potere di cui all'art. 67 deve essere esercitato in modo compatibile con gli obblighi europei, prevedendo criteri trasparenti di selezione quando il numero di titolari ammessi è inferiore al numero di aspiranti.
Effetti pratici e rapporto con l'art. 68
In pratica, la limitazione prevista dall'art. 67 si traduce nella fissazione di un contingente massimo — ad esempio un numero massimo di rimorchiatori autorizzati a operare in un dato porto. L'art. 68 completa questo meccanismo prevedendo che il capo del compartimento possa sottoporre chi esercita attività portuali all'iscrizione in registri a numero chiuso: i due strumenti operano in sinergia, con la limitazione numerica dell'art. 67 che giustifica il numero chiuso del registro dell'art. 68. Nei porti ad alta intensità di traffico (Genova, Trieste, Gioia Tauro), il contingentamento assume rilievo pratico immediato, mentre nei porti minori il potere è raramente esercitato.
Casi pratici
Caso 1: Richiesta di aggiunta di un nuovo rimorchiatore in porto saturo
Tizio presenta istanza di autorizzazione per un nuovo rimorchiatore portuale in un porto già servito da sei unità; il capo del compartimento, verificando che le esigenze del traffico sono coperte dai mezzi esistenti, nega l'autorizzazione ai sensi dell'art. 67, motivando il provvedimento con dati sul volume delle manovre annuali.
Caso 2: Riduzione del contingente a seguito del calo del traffico
A seguito della chiusura di uno stabilimento industriale che generava larga parte del traffico merci, il capo del compartimento, su istanza delle Autorità di Sistema Portuale, riduce il contingente di pontoni autorizzati da otto a cinque, lasciando a Caio e agli altri operatori la scelta su chi rinunciare alla licenza o procedere a rotazione.
Caso 3: Contestazione della limitazione da parte di un operatore escluso
Sempronio, operatore portuale escluso dal contingente di battelli di servizio a numero chiuso, impugna dinanzi al TAR il provvedimento del capo del compartimento lamentando che la limitazione non è giustificata da effettive esigenze di traffico; il tribunale amministrativo valuta la congruità della motivazione e la proporzionalità del contingente fissato.
Domande frequenti
Chi ha il potere di limitare il numero di navi di servizio portuale?
Il capo del compartimento marittimo, non il comandante del porto; si tratta di una competenza gerarchicamente superiore che incide sulla struttura del mercato portuale.
Quali sono i presupposti per la limitazione numerica ex art. 67?
Le esigenze del traffico: il capo del compartimento deve dimostrare che il numero attuale o richiesto di mezzi eccede le reali necessità operative del porto.
La limitazione ex art. 67 è compatibile con il diritto europeo sulla concorrenza?
Sì, purché rispetti il Regolamento UE 2017/352: la limitazione deve essere giustificata da motivi obiettivi (sicurezza, capacità), proporzionata e applicata con criteri trasparenti.
Un operatore escluso dal contingente può ricorrere al TAR?
Sì, il provvedimento del capo del compartimento è un atto amministrativo impugnabile dinanzi al TAR competente per difetto di motivazione, eccesso di potere o violazione del diritto europeo.
L'art. 67 si applica anche ai mezzi stranieri che operano nei porti italiani?
Sì, la norma non distingue in base alla bandiera; i mezzi stranieri che vogliono operare stabilmente in un porto italiano devono rispettare il contingente fissato dal capo del compartimento.