Art. 244 c.p.c. – Modo di deduzione
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
La prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata.
[abrogato] La parte contro la quale la prova è proposta, anche quando si oppone all’ammissione, deve indicare a sua volta nella prima risposta le persone che intende fare interrogare e deve dedurre per articoli separati i fatti sui quali debbono essere interrogate [1].
[abrogato] Il giudice istruttore, secondo le circostanze, può assegnare un termine perentorio alle parti per formulare o integrare tali indicazioni [1].
[1] Commi abrogati dall’art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.