Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 354 DPR 495/1992 – Concessione del servizio di rimozione e veicoli ad esso addetti

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. Il servizio di rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159 del codice può essere affidato in concessione biennale rinnovabile a soggetti in possesso della licenza di rimessa ai sensi dell' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che dispongono di almeno uno dei veicoli con le caratteristiche tecniche definite all'articolo 12 e che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della CEE; b) età non inferiore ad anni 21; c) non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione; d) non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due anni; e) non aver riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio di attività di autoriparazione; f) non essere stati interdetti o inabilitati o avere in corso un procedimento per interdizione o inabilitazione; g) essere forniti di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi prevista dall' articolo 2043 del Codice Civile per un massimale che verrà determinato con il disciplinare di cui al comma

2. 14

2. Alla concessione provvede l'ente proprietario della strada. Alla concessione vanno allegate le prescrizioni tecniche del veicolo e copia delle formalità di omologazione di cui all'articolo

12. La concessione deve contenere la indicazione del numero dei veicoli impiegati con i loro estremi di identificazione e di omologazione, il tempo di validità della concessione e le tariffe da applicarsi secondo un disciplinare unico approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

3. Per la procedura di rimozione dei veicoli che costituisce, ai sensi dell'articolo 159, comma 4, del codice, sanzione amministrativa accessoria, si applicano le disposizioni dell'articolo 215 del codice e dell'articolo

397. 4. È vietata la rimozione dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno.

In sintesi

  • Il servizio di rimozione dei veicoli ai sensi dell'art. 159 del Codice della Strada può essere affidato in concessione biennale rinnovabile a soggetti che dispongono di apposita licenza di rimessa e di almeno un veicolo idoneo.
  • I requisiti personali del concessionario includono cittadinanza italiana o UE, età minima 21 anni, assenza di misure di sicurezza o di prevenzione, assenza di condanne penali rilevanti e polizza assicurativa RC verso terzi.
  • La concessione è rilasciata dall'ente proprietario della strada e deve indicare il numero dei veicoli impiegati, i loro estremi identificativi e di omologazione, la durata e le tariffe.
  • Le tariffe sono fissate secondo un disciplinare unico approvato dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.
  • È vietata la rimozione dei veicoli di polizia, ambulanze, vigili del fuoco, soccorso, medici in emergenza e invalidi muniti di contrassegno.
  • La procedura di rimozione come sanzione accessoria è disciplinata dall'art. 215 del Codice della Strada e dall'art. 397 del regolamento.
Indice dei contenuti

Il servizio di rimozione: quadro normativo e funzione

La rimozione coatta dei veicoli è una delle misure più incisive nel sistema della circolazione stradale: comporta la traslazione fisica del veicolo dal luogo di sosta irregolare o di pericolo a un deposito autorizzato, con conseguenze immediate per il proprietario (necessità di recarsi al deposito, pagamento delle spese di rimozione e custodia) e spesso anche sanzionatorie quando la rimozione accompagna una violazione del Codice della Strada. L'art. 159 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) disciplina le condizioni e le finalità della rimozione; l'art. 354 del DPR 495/1992 regolamenta in dettaglio la concessione del servizio ai soggetti privati abilitati a eseguirlo.

La rimozione può essere disposta in due contesti principali: come misura di sicurezza immediata (quando il veicolo ostruisce la circolazione, costituisce pericolo o impedisce lavori urgenti) e come sanzione accessoria a una violazione del Codice della Strada (ad esempio parcheggio in divieto assoluto, in area riservata ai disabili, su un marciapiede). Nel primo caso, la rimozione è una misura d'urgenza; nel secondo, è parte del complesso sanzionatorio e segue le procedure dell'art. 215 CdS e dell'art. 397 del regolamento.

La struttura della concessione: biennale e rinnovabile

Il comma 1 stabilisce che il servizio di rimozione può essere affidato a privati mediante concessione biennale rinnovabile. La scelta del modello concessorio - anziché l'esecuzione diretta da parte dell'ente pubblico - risponde all'esigenza pratica di avvalersi di operatori specializzati dotati dei mezzi tecnici necessari (carri attrezzi, autogrù) e di una struttura organizzativa adeguata a garantire interventi rapidi in qualsiasi orario.

La durata biennale con possibilità di rinnovo bilancia due esigenze contrapposte: la continuità del servizio (che richiede una durata minima sufficiente a giustificare gli investimenti in mezzi e organizzazione) e la verifica periodica dei requisiti e della qualità del servizio reso (che impone un termine di scadenza).

I requisiti del concessionario: tecnici e personali

Il comma 1 elenca i requisiti che il soggetto privato deve possedere per ottenere la concessione. Sul piano tecnico-organizzativo sono richiesti:

  • La licenza di rimessa ai sensi dell'art. 19 del DPR 616/1977: il concessionario deve poter custodire i veicoli rimossi in una struttura autorizzata (rimessa o deposito), non limitarsi alla loro movimentazione.
  • Il possesso di almeno un veicolo con le caratteristiche tecniche definite dall'art. 12 del regolamento (veicoli attrezzati per la rimozione).

Sul piano dei requisiti personali, la norma richiede:

  • Cittadinanza italiana o di altro Stato membro della CEE (oggi UE): requisito di appartenenza all'ordinamento europeo.
  • Età minima di 21 anni.
  • Assenza di misure di sicurezza personale o di prevenzione: soggetti sottoposti a sorveglianza speciale, foglio di via o misure antimafia non possono ottenere la concessione.
  • Assenza di condanne penali per reati non colposi con pena non inferiore a 2 anni di reclusione, né procedimenti penali in corso per gli stessi reati, né condanne o procedimenti per reati nell'esercizio di attività di autoriparazione.
  • Assenza di interdizione o inabilitazione.
  • Polizza assicurativa RC verso terzi ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile, per un massimale determinato dal disciplinare: il servizio espone il concessionario a rischi di danni ai veicoli rimossi e a terzi durante le operazioni di movimentazione.

L'ente concedente: competenza e contenuto della concessione

Il comma 2 identifica nell'ente proprietario della strada il soggetto competente a rilasciare la concessione. Questa scelta è coerente con l'art. 159 CdS, che affida all'ente proprietario le facoltà di rimozione. In pratica:

  • Per le strade comunali: il Comune.
  • Per le strade provinciali: la Provincia.
  • Per le strade statali: ANAS (o il Ministero delle Infrastrutture nei casi residui).

La concessione deve contenere elementi essenziali di trasparenza e certezza: l'indicazione del numero dei veicoli impiegati con i rispettivi estremi identificativi e di omologazione; la durata della concessione; le tariffe applicabili, determinate secondo il disciplinare unico ministeriale. All'atto della concessione vanno allegate le prescrizioni tecniche sui veicoli e la documentazione di omologazione ai sensi dell'art. 12.

Il riferimento al disciplinare unico approvato dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dei lavori pubblici per la fissazione delle tariffe è fondamentale: impedisce che le tariffe vengano determinate in modo arbitrario dagli enti locali o dai singoli concessionari, garantendo un trattamento uniforme sull'intero territorio nazionale. Il proprietario del veicolo rimosso ha diritto a conoscere in anticipo il costo dell'operazione.

Il divieto di rimozione: categorie protette

Il comma 4 introduce una disposizione di grande rilevanza pratica: è vietato rimuovere i veicoli appartenenti a specifiche categorie, anche se in sosta irregolare. Le categorie protette sono:

  • Veicoli destinati a servizi di polizia, anche privati.
  • Ambulanze.
  • Veicoli dei Vigili del Fuoco.
  • Veicoli di soccorso.
  • Veicoli dei medici in servizio di emergenza.
  • Veicoli degli invalidi muniti di apposito contrassegno.

Il divieto risponde a evidenti ragioni di interesse pubblico: la rimozione di un'ambulanza in servizio o di un'auto della polizia impegnata in un'emergenza potrebbe costare vite umane. La condizione per il veicolo dell'invalido è che sia esposto il contrassegno previsto dalla normativa: in assenza del contrassegno visibile, la protezione non opera.

La rimozione come sanzione accessoria: rinvio agli artt. 215 CdS e 397 del regolamento

Il comma 3 richiama espressamente la disciplina della rimozione come sanzione amministrativa accessoria prevista dall'art. 159 co. 4 CdS: in questi casi si applicano le procedure dell'art. 215 CdS (notifica del verbale, diritto di opposizione, riscossione delle spese) e dell'art. 397 del regolamento. La distinzione tra rimozione «di urgenza» e rimozione «sanzionatoria» è rilevante sul piano procedurale: nella prima prevale la rapidità dell'intervento, nella seconda la garanzia dei diritti del proprietario del veicolo (notifica, ricorso, termini di riscossione).

Tutele del proprietario del veicolo rimosso: ricevuta e diritto al recupero

Uno degli aspetti praticamente più importanti per il cittadino che subisce la rimozione del proprio veicolo riguarda i suoi diritti nel corso del procedimento. Quando il carro attrezzi del concessionario rimuove il veicolo, l'agente accertatore che ha disposto la rimozione deve redigere un verbale e assicurare che il proprietario possa essere informato del luogo in cui il veicolo è stato depositato. Nei centri urbani questa informazione viene resa disponibile attraverso i canali ufficiali dell'ente (sito internet del Comune, numero verde della Polizia Locale, affissione di avvisi nelle vicinanze del luogo di rimozione).

Il proprietario del veicolo rimosso ha diritto a:

  • Ricevere il verbale di contestazione della violazione che ha originato la rimozione (se questa è a titolo sanzionatorio);
  • Conoscere le tariffe applicate per la rimozione e la custodia, che devono essere quelle del disciplinare unico approvato ministerialmente ai sensi dell'art. 354;
  • Recuperare il veicolo previo pagamento delle spese, entro i termini previsti dall'ente (decorsi i quali il veicolo può essere oggetto di ulteriori misure);
  • Fare opposizione al verbale di contestazione nei termini di legge, senza che ciò impedisca il recupero immediato del veicolo pagando le spese di custodia.

La polizza assicurativa RC verso terzi che il concessionario deve stipulare ai sensi dell'art. 354 co. 1 lettera g) tutela il proprietario anche in caso di danni subiti dal veicolo durante le operazioni di rimozione o nella fase di custodia: eventuali ammaccature, graffi o danni meccanici causati dalla manovra del carro attrezzi o dall'immagazzinamento nel deposito possono essere risarciti dalla polizza del concessionario.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Chi può ottenere la concessione del servizio di rimozione dei veicoli?

Ai sensi dell'art. 354 del regolamento, può ottenere la concessione chi è in possesso della licenza di rimessa, dispone di almeno un veicolo idoneo (omologato ai sensi dell'art. 12), ha cittadinanza italiana o UE, ha almeno 21 anni, non ha condanne penali rilevanti né misure di sicurezza o prevenzione, e ha stipulato una polizza RC verso terzi per il massimale indicato nel disciplinare.

Chi stabilisce le tariffe per la rimozione del veicolo?

Le tariffe sono fissate secondo un disciplinare unico approvato dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dei lavori pubblici. Questo garantisce uniformità su tutto il territorio nazionale e impedisce che i concessionari o gli enti locali applichino tariffe arbitrarie. Il proprietario del veicolo rimosso ha diritto a pagare solo le tariffe fissate dal disciplinare.

L'auto di un invalido può essere rimossa anche se parcheggiata in modo irregolare?

No, se il veicolo è munito dell'apposito contrassegno per invalidi visibilmente esposto. L'art. 354 co. 4 vieta espressamente la rimozione dei veicoli degli invalidi muniti di contrassegno. In assenza del contrassegno visibile, la protezione non opera e il veicolo può essere rimosso normalmente.

Qual è la differenza tra rimozione urgente e rimozione come sanzione accessoria?

La rimozione urgente è una misura di sicurezza immediata disposta quando il veicolo ostruisce la circolazione o costituisce pericolo. La rimozione come sanzione accessoria accompagna una violazione del Codice della Strada (es. parcheggio in divieto assoluto) e segue le procedure previste dall'art. 215 CdS e dall'art. 397 del regolamento, che garantiscono al proprietario il diritto di ricevere il verbale e di fare opposizione.

Per quanto tempo dura la concessione del servizio di rimozione?

La concessione ha durata biennale ed è rinnovabile. Questa durata bilancia la necessità di garantire continuità del servizio (giustificando gli investimenti del concessionario in mezzi e organizzazione) con la verifica periodica dei requisiti e della qualità del servizio reso dall'ente concedente.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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