- Configura sanzioni penali in materia di scarichi come fattispecie penale
- Contravvenzione di pericolo astratto a tutela delle acque
- Punisce condotte di scarico non autorizzato o irregolare
- Concorre con i delitti ambientali ex l. 68/2015
- Possibile estinzione ex artt. 318-bis ss. d.lgs. 152/2006
Testo dell'articoloVigente
Art. 137 Cod. Amb. — sanzioni penali
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l’arresto da due mesi a due anni o con l’ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell’arresto da tre mesi a tre anni e dell’ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro .
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all’articolo 29-quattuordecies, comma 3, , effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione, o le altre prescrizioni dell’autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l’arresto fino a due anni.
4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l’installazione e la gestione dei controlli in automatico o l’obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all’articolo 131 è punito con la pena di cui al comma
3. 5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’Autorità competente a norma dell’articolo 107, comma 1, è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l’arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda da seimila euro a centoventimila euro.
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell’effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.
7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all’articolo 110, comma 5, si applica la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o con l’ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
8. Il titolare di uno scarico che non consente l’accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all’articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell’arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell’ articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale .
9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell’articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all’articolo 137, comma
1. 10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 84, comma 4, ovvero dell’articolo 85, comma 2, è punito con l’ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l’arresto sino a tre anni.
12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell’articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell’articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 87, comma 3, è punito con l’arresto sino a due anni o con l’ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.
13. Si applica sempre la pena dell’arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall’Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell’autorità competente.
14. Chiunque effettui l’utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all’articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all’ordine di sospensione dell’attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l’ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l’arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l’utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.
Stesso numero, altri codici
- Art. 137 D.Lgs. 209/2005 — Danno patrimoniale
- Art. 137 D.Lgs. 42/2004 — Commissioni regionali
- Art. 137 Codice Civile: Incompetenza dell'ufficiale dello stato
- Articolo 137 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 137 Cod.Cons.: Elenco delle associazioni dei consumatori e
- Art. 137 C.d.S.: Certificati internazionali per autoveicoli, mot
In sintesi
Le sanzioni penali in materia di scarichi idrici, in linea generale di natura contravvenzionale, presidiano le violazioni più gravi della disciplina ambientale sulle acque: scarichi non autorizzati, scarichi in violazione di prescrizioni, scarichi di sostanze pericolose. La l. 68/2015 ha inoltre introdotto i delitti contro l'ambiente (artt. 452-bis ss. c.p.), che possono concorrere con le fattispecie del codice. La disposizione in esame si colloca in questo quadro repressivo.
Natura giuridica e bene tutelato
La norma sul tema di sanzioni penali in materia di scarichi introduce una fattispecie penale. fattispecie contravvenzionali per scarichi non autorizzati, in violazione delle prescrizioni, contenenti sostanze pericolose; pene detentive e pecuniarie. In linea generale, si tratta di contravvenzioni — punite con arresto e/o ammenda — costruite come reati di pericolo astratto: la condotta è punita per la sua oggettiva pericolosità per la qualità delle acque, indipendentemente dalla prova di un concreto evento inquinante. Il bene tutelato è l'integrità della risorsa idrica, intesa come bene comune di rilievo costituzionale.
Soggetto attivo e elemento soggettivo
Soggetto attivo è il titolare dello scarico o, nei casi previsti, il gestore dell'impianto. Nelle organizzazioni complesse trovano applicazione i criteri di imputazione elaborati dalla giurisprudenza in materia di delega di funzioni (artt. 16-17 d.lgs. 81/2008, applicabili per analogia) e di posizione di garanzia. L'elemento soggettivo è, trattandosi di contravvenzioni, indifferentemente dolo o colpa (art. 42, co. 4, c.p.). La responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001 può venire in rilievo per i reati ambientali presupposto (art. 25-undecies).
Profili sanzionatori e oblazione
Le contravvenzioni della Parte Terza sono in linea di principio oblabili ex artt. 162 e 162-bis c.p., salvo limiti di edittale e salvo il subentro della procedura estintiva ex artt. 318-bis ss. del codice introdotta dalla l. 68/2015. Tale procedura consente l'estinzione del reato attraverso la corretta esecuzione della prescrizione impartita dall'organo di vigilanza e il pagamento di una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda. La giurisprudenza, in linea generale, ne ha riconosciuto l'applicabilità anche alle contravvenzioni in materia di scarichi, purché ricorrano i presupposti normativi.
Concorso con i delitti ambientali
Le contravvenzioni della Parte Terza possono concorrere con i delitti introdotti dalla l. 68/2015 nel libro II, titolo VI-bis del codice penale: inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), disastro ambientale (art. 452-quater c.p.), traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.). In linea generale, il rapporto è di concorso effettivo o di assorbimento secondo i principi di specialità e progressione. La Cassazione ha tracciato le coordinate applicative in varie occasioni, valorizzando la differente offensività delle condotte.
Misure accessorie e bonifica
La condanna può comportare, in linea generale, obblighi accessori di ripristino dello stato dei luoghi e di bonifica delle aree compromesse (art. 139). Il giudice penale può inoltre disporre la confisca del profitto del reato e — nei casi più gravi e per i reati-presupposto della l. 68/2015 — la confisca obbligatoria. L'effettività di tali misure dipende dal coordinamento operativo con l'autorità amministrativa competente per la bonifica (Regioni, Province, ARPA).
Domande frequenti
Le contravvenzioni dell'articolo 137 sono oblabili?
In linea generale sì, ex artt. 162 o 162-bis c.p. nei limiti edittali. Si applica inoltre, in via prioritaria, la procedura estintiva degli artt. 318-bis ss. del Codice dell'Ambiente, introdotta dalla l. 68/2015, attraverso l'adempimento delle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza.
Chi risponde se l'illecito è commesso in un'organizzazione complessa?
Il titolare dello scarico o il gestore dell'impianto; nelle strutture articolate operano i criteri di imputazione elaborati in materia di delega di funzioni e di posizione di garanzia. Per gli enti può venire in rilievo la responsabilità ex d.lgs. 231/2001, art. 25-undecies.
Vi è concorso con i delitti ambientali del 2015?
Sì. Le contravvenzioni della Parte Terza possono concorrere con i delitti contro l'ambiente (artt. 452-bis ss. c.p.) secondo i principi di specialità e progressione. La Cassazione, in linea generale, ha tracciato i criteri applicativi del relativo rapporto.