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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina sanzioni amministrative in materia di aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano come illecito amministrativo
  • Si raccorda con la l. 689/1981 e con la specialità rispetto al penale
  • Accertamento di norma curato da ARPA e organi di vigilanza
  • Sanzioni graduate per gravità e tipologia di acque
  • Proventi vincolati a interventi di tutela delle acque

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 134 Cod. Amb. — sanzioni in materia di aree di salvaguardia

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato

1. L’inosservanza delle disposizioni relative alle attività e destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia di cui all’articolo 94 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da seicento euro a seimila euro.

In sintesi

  • Disciplina sanzioni amministrative in materia di aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano come illecito amministrativo
  • Si raccorda con la l. 689/1981 e con la specialità rispetto al penale
  • Accertamento di norma curato da ARPA e organi di vigilanza
  • Sanzioni graduate per gravità e tipologia di acque
  • Proventi vincolati a interventi di tutela delle acque
Indice dei contenuti

L'apparato sanzionatorio amministrativo della Parte Terza del Codice dell'Ambiente presidia il rispetto delle prescrizioni in materia di scarichi e di tutela delle aree di salvaguardia. Le fattispecie sono calibrate sulla gravità della violazione e sulla tipologia di acque interessate, e si raccordano con la disciplina generale dell'illecito amministrativo (l. 689/1981). La disposizione in esame regola uno specifico profilo di questo sistema sanzionatorio.

Struttura della fattispecie

La norma in tema di sanzioni amministrative in materia di aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano introduce una fattispecie sanzionatoria amministrativa. sanzioni per violazioni dei vincoli previsti nelle aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili ex art. 94. La cornice edittale è graduata in funzione della gravità della violazione, della tipologia di acque interessate (superficiali, sotterranee, di salvaguardia) e dell'eventuale presenza di sostanze pericolose. L'apparato si raccorda con la disciplina generale dell'illecito amministrativo (l. 689/1981), che governa procedimento, prescrizione, pagamento in misura ridotta e ricorso.

Procedimento di accertamento

L'accertamento è in linea generale curato da ARPA e da altri organi di vigilanza (Capitanerie di porto, Polizia provinciale, Carabinieri Forestali, Guardia di Finanza per le tariffe). Il verbale di contestazione, redatto secondo le regole della l. 689/1981, deve essere notificato al trasgressore e all'obbligato in solido entro novanta giorni dall'accertamento (centottanta se residente all'estero). L'amministrazione competente all'irrogazione è, di regola, la Regione o la Provincia delegata, che adotta l'ordinanza-ingiunzione previa valutazione degli scritti difensivi.

Strumenti deflattivi e tutela

Il trasgressore può estinguere la sanzione mediante pagamento in misura ridotta (art. 16 l. 689/1981) ovvero scritti difensivi nei sessanta giorni dalla notifica. Contro l'ordinanza-ingiunzione è esperibile opposizione al giudice di pace o al tribunale (in base al valore) ex artt. 22-23 l. 689/1981. La giurisprudenza, in linea generale, ha valorizzato la proporzionalità della sanzione e la corretta individuazione dell'elemento soggettivo (colpa, salva prova contraria).

Destinazione dei proventi e funzione preventiva

I proventi delle sanzioni sono vincolati al finanziamento di interventi di tutela delle acque (art. 136), in coerenza con la funzione restitutoria e preventiva della sanzione ambientale. Si tratta di un modello che attua, sul piano operativo, il principio 'chi inquina paga' (art. 191 TFUE), trasferendo le risorse economiche dal trasgressore al sistema di tutela del bene ambientale violato.

Concorso con la sanzione penale

In linea generale opera il principio di specialità (art. 9 l. 689/1981) che, in presenza di concorso apparente tra fattispecie amministrativa e fattispecie penale, conduce all'applicazione della sola norma penale. La l. 68/2015 ha inoltre introdotto i delitti contro l'ambiente (artt. 452-bis ss. c.p.) che possono concorrere con le contravvenzioni del codice, secondo il regime di cui all'art. 84 c.p. e ai principi generali della successione di leggi.

Domande frequenti

Qual è il termine per la notifica del verbale ex articolo 134?

In applicazione della l. 689/1981 il verbale di contestazione deve essere notificato al trasgressore e all'obbligato in solido entro novanta giorni dall'accertamento (centottanta giorni se residenti all'estero).

È possibile estinguere la sanzione con pagamento in misura ridotta?

Sì, ex art. 16 l. 689/1981 è possibile pagare entro sessanta giorni una somma pari al doppio del minimo o, se più favorevole, a un terzo del massimo, salvo che il singolo articolo del codice non escluda questa facoltà.

Dove vanno i proventi delle sanzioni?

Sono vincolati al finanziamento di interventi di tutela delle acque (art. 136), in coerenza con il principio 'chi inquina paga' di matrice eurounitaria.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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