Testo dell'articoloVigente
Art. 132 Cod. Amb. – interventi sostitutivi
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato
1. Nel caso di mancata effettuazione dei controlli previsti dalla parte terza del presente decreto, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida la regione a provvedere entro il termine massimo di centottanta giorni ovvero entro il minor termine imposto dalle esigenze di tutela ambientale. In caso di persistente inadempienza provvede, in via sostitutiva, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare , previa delibera del Consiglio dei Ministri, con oneri a carico dell’Ente inadempiente.
2. Nell’esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 1, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nomina un commissario “ad acta” che pone in essere gli atti necessari agli adempimenti previsti dalla normativa vigente a carico delle regioni al fine dell’organizzazione del sistema dei controlli.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 132 del Codice dell'ambiente regola gli interventi sostitutivi dello Stato quando una regione non effettua i controlli previsti dalla parte terza del decreto. La norma prevede un percorso in più passaggi: prima la diffida, poi, se l'inadempienza persiste, l'intervento diretto del Ministro tramite un commissario.
La diffida alla regione
Il comma 1 parte da un presupposto preciso: la «mancata effettuazione dei controlli previsti dalla parte terza del presente decreto». In questo caso il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare «diffida la regione a provvedere». Il testo indica due possibili termini: il «termine massimo di centottanta giorni» oppure il «minor termine imposto dalle esigenze di tutela ambientale». Quindi il termine non può superare i centottanta giorni e può essere più breve se lo richiedono le esigenze di tutela dell'ambiente. Il testo non dice da quale momento decorre: per questo aspetto conviene attenersi alla formulazione del comma.
L'intervento sostitutivo e i suoi oneri
Sempre il comma 1 stabilisce che, «in caso di persistente inadempienza», provvede in via sostitutiva il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per farlo serve un passaggio preliminare: la «previa delibera del Consiglio dei Ministri». La norma precisa anche chi sostiene i costi: l'intervento avviene «con oneri a carico dell'Ente inadempiente». La spesa dell'intervento sostitutivo non resta quindi a carico dello Stato, ma dell'ente che non ha provveduto.
Il commissario «ad acta»
Il comma 2 descrive come si esercitano i poteri sostitutivi previsti dal comma 1: il Ministro «nomina un commissario "ad acta"». Il compito del commissario è circoscritto dal testo stesso: pone in essere «gli atti necessari agli adempimenti previsti dalla normativa vigente a carico delle regioni al fine dell'organizzazione del sistema dei controlli». Il commissario quindi agisce al posto della regione e solo per gli adempimenti che la normativa vigente pone a carico di questa, con lo scopo di organizzare il sistema dei controlli.
Domande frequenti
Quando si applica l'articolo 132 del Codice dell'ambiente?
Si applica in caso di mancata effettuazione dei controlli previsti dalla parte terza del Codice dell'ambiente.
Entro quale termine la regione diffidata deve provvedere?
Entro il termine massimo di centottanta giorni, oppure entro il minor termine imposto dalle esigenze di tutela ambientale.
Chi interviene se la regione continua a non provvedere?
In caso di persistente inadempienza provvede in via sostitutiva il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa delibera del Consiglio dei Ministri.
Chi paga i costi dell'intervento sostitutivo?
Secondo il comma 1, l'intervento avviene con oneri a carico dell'Ente inadempiente.
Che cosa fa il commissario «ad acta»?
Nominato dal Ministro, pone in essere gli atti necessari agli adempimenti previsti dalla normativa vigente a carico delle regioni, al fine dell'organizzazione del sistema dei controlli.