In sintesi
- Regola controllo degli scarichi di sostanze pericolose nella Parte Terza del Codice dell'Ambiente
- Attua la direttiva 2000/60/CE e la direttiva 91/271/CEE
- Tutti gli scarichi sono soggetti ad autorizzazione preventiva
- Limiti di emissione nelle Tabelle dell'Allegato 5 Parte Terza
- Controlli affidati in linea generale ad ARPA
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 131 Cod. Amb. — controllo degli scarichi di sostanze pericolose
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione può prescrivere, a carico del titolare dello scarico, l’installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell’autorità competente al controllo per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.
Stesso numero, altri codici
- Art. 131 D.Lgs. 209/2005 — Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto
- Art. 131 D.Lgs. 42/2004 — Paesaggio
- Art. 131 Codice Civile: Possesso di stato
- Articolo 131 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 131 Codice del Consumo: Diritto di regresso
- Articolo 131 Codice della Strada: Agenti diplomatici esteri
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
La disciplina degli scarichi idrici costituisce il cuore operativo della Parte Terza del Codice dell'Ambiente: ogni scarico — in acque superficiali, sul suolo, in pubblica fognatura — è soggetto, in linea generale, ad autorizzazione preventiva, secondo limiti di emissione e prescrizioni tecniche calibrate sulla tipologia di refluo e sul corpo recettore. La disposizione in esame regola uno specifico passaggio di questo sistema, da leggere in coordinamento con la direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro Acque) e con la direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane.
Ratio della disciplina dello scarico
La norma in tema di controllo degli scarichi di sostanze pericolose trova la propria ratio nell'esigenza di assoggettare ogni immissione di reflui nei corpi recettori a un controllo preventivo dell'autorità competente. obblighi rafforzati di monitoraggio e ispezione per gli scarichi che contengono sostanze pericolose elencate nelle tabelle dell'Allegato 5 Parte Terza. L'autorizzazione allo scarico costituisce, in linea generale, lo strumento mediante il quale l'autorità verifica che il refluo rispetti i limiti tabellari (Tabelle 3 e 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza) e impone le prescrizioni tecniche e gestionali necessarie a prevenire l'inquinamento delle acque, in attuazione della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE.
Soggetti coinvolti e iter procedurale
L'autorità competente al rilascio è, in linea generale, la Provincia (o la Città metropolitana) per gli scarichi in corpi idrici superficiali e sul suolo, mentre per gli scarichi in pubblica fognatura interviene il gestore del Servizio Idrico Integrato sulla base del regolamento di fognatura approvato dall'Ente di Governo dell'Ambito. La domanda contiene la descrizione delle attività produttive, la caratterizzazione quali-quantitativa del refluo, i sistemi di trattamento adottati e il piano di monitoraggio. La durata dell'autorizzazione è di norma quadriennale, salvo proroga su istanza tempestiva del titolare.
Controlli e monitoraggio
Il sistema dei controlli è affidato alle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), che operano programmi di ispezione periodica e prelievi a campione. Per gli scarichi di sostanze pericolose (Tabelle 5 e 3/A) sono previsti regimi rafforzati di monitoraggio, comprensivi di autocontrolli a carico del titolare. ISPRA cura il coordinamento tecnico nazionale e la rendicontazione verso la Commissione UE. Per gli impianti complessi in AIA (direttiva 2010/75/UE) il regime dello scarico è ricompreso nell'autorizzazione integrata ambientale.
Profili sanzionatori e diffida
In caso di inosservanza delle prescrizioni l'autorità può adottare, in linea generale, atti di diffida, sospensione o revoca, oltre alle sanzioni amministrative e penali della Parte Terza (artt. 133 e 137). La giurisprudenza amministrativa ha valorizzato il principio di gradualità, esigendo che la revoca sia preceduta da diffida e tentativi di rientro nei limiti, salvo violazioni di particolare gravità. Sul versante penale, le contravvenzioni dell'art. 137 hanno tipicamente natura di pericolo astratto e prescindono dall'effettivo inquinamento.
Coordinamento sistematico
La disposizione si raccorda con la disciplina delle acque reflue urbane (artt. 100-108), con i limiti tabellari dell'Allegato 5 alla Parte Terza, con la disciplina dei fanghi di depurazione (art. 127, d.lgs. 99/1992), con quella delle aree di salvaguardia delle captazioni (art. 94) e con i piani di tutela delle acque regionali. MASE e ISPRA forniscono indicazioni operative per la classificazione dei reflui e per la corretta lettura dei valori-limite. Il quadro deve essere letto unitamente alle norme regionali attuative, spesso più stringenti.
Domande frequenti
Chi rilascia l'autorizzazione disciplinata dall'articolo 131?
Per gli scarichi in acque superficiali e sul suolo è competente, in linea generale, la Provincia o la Città metropolitana; per gli scarichi in pubblica fognatura interviene il gestore del Servizio Idrico Integrato sulla base del regolamento di fognatura dell'EGA. Per impianti complessi soggetti ad AIA, il regime dello scarico è ricompreso nell'autorizzazione integrata ambientale.
Qual è la durata dell'autorizzazione allo scarico?
L'autorizzazione ha tipicamente durata quadriennale, con possibilità di rinnovo su istanza tempestiva del titolare (di norma sei mesi prima della scadenza). In pendenza di rinnovo lo scarico può, in linea generale, proseguire alle condizioni del titolo scaduto.
Cosa accade in caso di violazione delle prescrizioni?
Possono essere adottati provvedimenti di diffida, sospensione o revoca dell'autorizzazione, oltre alle sanzioni amministrative (art. 133) e penali (art. 137). La giurisprudenza, in linea generale, esige il rispetto del principio di gradualità.