Testo dell'articoloVigente
L’art. 42 del D.Lgs. 150/2022 (riforma Cartabia) contiene le definizioni della giustizia riparativa: programma volontario, consensuale e dialogico tra vittima, autore dell’offesa e comunità, con il mediatore quale terzo imparziale formato; la nozione di vittima include i familiari della persona deceduta in conseguenza del reato.
Art. 42 D.Lgs. 150/2022 – Definizioni
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) giustizia riparativa: ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore; b) vittima del reato: la persona fisica che ha subito direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona; c) persona indicata come autore dell’offesa: 1) la persona indicata come tale dalla vittima, anche prima della proposizione della querela; 2) la persona sottoposta alle indagini; 3) l’imputato; 4) la persona sottoposta a misura di sicurezza personale; 5) la persona condannata con pronuncia irrevocabile; 6) la persona nei cui confronti è stata emessa una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell’ articolo 344-bis del codice di procedura penale , o per intervenuta causa estintiva del reato; d) familiare: il coniuge, la parte di un’unione civile ai sensi dell’ articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n. 76 , il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della stessa legge, la persona che è legata alla vittima o alla persona indicata come autore dell’offesa da un vincolo affettivo stabile, nonché i parenti in linea retta, i fratelli, le sorelle e le persone fiscalmente a carico della vittima o della persona indicata come autore dell’offesa; e) esito riparativo: qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla riparazione dell’offesa e idoneo a rappresentare l’avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti; f) servizi per la giustizia riparativa: tutte le attività relative alla predisposizione, al coordinamento, alla gestione e all’erogazione di programmi di giustizia riparativa; g) Centro per la giustizia riparativa: la struttura pubblica di cui al capo V, sezione II, cui competono le attività necessarie all’organizzazione, gestione, erogazione e svolgimento dei programmi di giustizia riparativa.
2. I diritti e le facoltà attribuite alla vittima del reato sono riconosciuti anche al soggetto giuridico offeso dal reato. Note all’art. 42: – Per l’ articolo 344-bis del codice di procedura penale si vedano le note all’articolo
16. – Si riporta il testo dell’ articolo1, commi 2 e 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze): “Art.
1. –
1. (Omissis).
2. Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.”. 3.-
35. (Omissis).
36. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
37. –
69. (Omissis).”.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 42 della Cartabia apre la Parte IV del decreto legislativo 150/2022, dedicata alla disciplina organica della giustizia riparativa. Si tratta di una novita di sistema: per la prima volta l'ordinamento italiano introduce una cornice unitaria, organica e dettagliata sui programmi riparativi, che prima erano frammentati in singoli istituti (mediazione minorile, messa alla prova, condotte riparatorie).
Definizione di giustizia riparativa
La giustizia riparativa e definita come ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti della comunita di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore. La definizione recepisce gli standard internazionali, in primis la Direttiva 2012/29/UE sui diritti delle vittime e i principi delle Nazioni Unite del 2002.
Vittima del reato
La vittima e definita come la persona fisica che ha subito direttamente dal reato un danno patrimoniale o non patrimoniale, nonche il familiare della persona fisica la cui morte e stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte. La definizione e ampia e inclusiva: copre sia il danno diretto sia quello derivante alla famiglia, in coerenza con la Direttiva vittime UE.
Persona indicata come autore dell'offesa
Si tratta di una scelta lessicale precisa: non si parla di indagato, imputato o condannato, ma di persona indicata come autore dell'offesa, riferimento che copre tutte le fasi del procedimento e anche le ipotesi pre-procedimentali (la persona indicata dalla vittima anche prima della querela). E un linguaggio neutro che evita stigmatizzazioni e si presta alla logica dialogica del percorso riparativo.
Mediatore e Centri per la giustizia riparativa
Il mediatore e qualificato come terzo imparziale adeguatamente formato. Il decreto rinvia ad altre disposizioni della Parte IV per definire le modalita di formazione, accreditamento e funzionamento dei Centri per la giustizia riparativa. Il modello e quello di un servizio pubblico, territoriale, con standard di qualita garantiti dallo Stato.
Implicazioni pratiche
Per la difesa, le definizioni dell'articolo 42 sono il punto di partenza per valutare la fattibilita di un percorso riparativo per il proprio assistito. La nozione ampia di vittima e di autore dell'offesa apre opportunita di intervento anche in fasi pre-procedimentali. Per gli operatori, il vocabolario neutro impone uno sforzo di disclosure verso la cittadinanza per evitare confusioni con la mediazione civile o con la conciliazione.
Sinergia europea
L'articolo 42 si raccorda con la Direttiva 2012/29/UE sui diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato, e con la Raccomandazione del Consiglio d'Europa CM/Rec(2018)8 sulla giustizia riparativa in materia penale, recependone i principi cardine.
Casi pratici
Caso 1: percorso riparativo pre-querela
Tizio si rivolge a un Centro per la giustizia riparativa chiedendo un percorso con Caio, che ritiene autore di un'offesa. Il programma puo iniziare anche prima della querela, perche Caio rientra nella nozione ampia di persona indicata come autore dell'offesa.
Caso 2: famiglia della vittima deceduta
Sempronio perde il padre in un sinistro stradale. In quanto familiare della persona fisica deceduta, Sempronio rientra nella definizione di vittima e puo accedere a un programma di giustizia riparativa con il conducente responsabile.
Domande frequenti
Cosa significa giustizia riparativa secondo la riforma Cartabia?
E ogni programma che consente alla vittima, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti della comunita di partecipare liberamente alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un mediatore imparziale e formato.
Chi e la vittima del reato per la riforma?
La persona fisica che ha subito direttamente dal reato un danno patrimoniale o non patrimoniale, e anche il familiare della persona fisica la cui morte e stata causata dal reato e che ha subito un danno conseguente.
Perche si parla di persona indicata come autore dell'offesa?
Per usare un linguaggio neutro e dialogico, che copre indagati, imputati, condannati e anche soggetti indicati dalla vittima prima della querela, evitando stigmatizzazioni preliminari.