Testo dell'articoloVigente
Art. 40 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al Titolo II del Libro XI del codice di procedura penale
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato
1. Al Titolo II del Libro XI del codice di procedura penale , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 703, al comma 2, dopo il quarto periodo, sono inseriti i seguenti: «Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il procuratore generale dispone che l’interessato partecipi a distanza all’interrogatorio. Il procuratore generale può altresì autorizzare a partecipare a distanza all’interrogatorio l’interessato e il difensore quando ne fanno richiesta.»; b) all’articolo 717, al comma 2, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il presidente della corte di appello dispone che l’interessato partecipi a distanza all’interrogatorio. Può altresì autorizzare l’interessato e il difensore a partecipare a distanza all’interrogatorio quando questi ne fanno richiesta.». Note all’art. 40: – Si riporta il testo degli articoli 703 e 717, del codice di procedura penale , come modificato dal presente decreto: “Art. 703 (Accertamenti del procuratore generale). –
1. Il Ministro della giustizia quando ritiene di dare corso alla domanda di estradizione, la trasmette entro trenta giorni dal ricevimento con i documenti che vi sono allegati al procuratore generale presso la corte di appello competente a normadell’articolo 701, comma
4. 2. Salvo che si sia già provveduto a norma dell’articolo 717, il procuratore generale, ricevuta la domanda, dispone la comparizione davanti a sé dell’interessato e provvede alla sua identificazione. Procede, altresì, all’interrogatorio dello stesso e ne raccoglie, previa informazione sulle conseguenze, l’eventuale consenso all’estradizione o la rinuncia al principio di specialità. L’interessato è avvisato che è assistito da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. L’atto è compiuto alla necessaria presenza del difensore cui deve essere dato avviso almeno ventiquattro ore prima. Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il procuratore generale dispone che l’interessato partecipi a distanza all’interrogatorio. Il procuratore generale può altresì autorizzare a partecipare a distanza all’interrogatorio l’interessato e il difensore quando ne fanno richiesta. Il consenso all’estradizione e la rinuncia al principio di specialità non sono validi se non sono espressi alla presenza del difensore. La rinuncia dell’estradato alla garanzia del principio di specialità è irrevocabile alle condizioni stabilite dall’articolo 717, comma
2-bis. 3. Il procuratore generale richiede alle autorità straniere, per mezzo del Ministro della giustizia, la documentazione e le informazioni suppletive che ritiene necessarie. Ove previsto dalle convenzioni internazionali, la richiesta è inoltrata direttamente dal procuratore generale, che ne dà comunicazione al Ministro della giustizia.
4. Il procuratore generale, entro trenta giorni dalla data in cui la domanda di estradizione gli è pervenuta, presenta alla corte di appello la requisitoria.
5. La requisitoria è depositata nella cancelleria della corte di appello, unitamente agli atti e alle cose sequestrate. La cancelleria cura la notificazione dell’avviso del deposito alla persona della quale è richiesta l’estradizione, al suo difensore e all’eventuale rappresentante dello Stato richiedente, i quali, entro dieci giorni, hanno facoltà di prendere visione e di estrarre copia della requisitoria e degli atti nonché di esaminare le cose sequestrate e di presentare memorie.” “Art. 717 (Audizione della persona sottoposta a misura coercitiva). –
1. Quando è stata applicata una misura coercitiva a norma degliarticoli 714, 715 e 716, il presidente della corte di appello, al più presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura ovvero dalla convalida previstadall’articolo 716, provvede, all’identificazione della persona, al suo interrogatorio, e ne raccoglie, previa informazione sulle conseguenze giuridiche che ne derivano, l’eventuale consenso all’estradizione o la rinuncia alla garanzia del principio di specialità, facendone menzione nel verbale.
2. Al fine di provvedere agli adempimenti previsti dal comma 1, il presidente della corte di appello invita l’interessato a nominare un difensore di fiducia designando, in difetto di tale nomina, un difensore di ufficio a norma dell’articolo 97 comma
3. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono compiuti alla necessaria presenza del difensore, al quale è dato avviso almeno ventiquattro ore prima. Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il presidente della corte di appello dispone che l’interessato partecipi a distanza all’interrogatorio. Può altresì autorizzare l’interessato e il difensore a partecipare a distanza all’interrogatorio quando questi ne fanno richiesta. Il consenso all’estradizione e la rinuncia alla garanzia del principio di specialità non sono validi se non sono espressi alla presenza del difensore.
2-bis. La rinuncia dell’estradato alla garanzia del principio di specialità è irrevocabile, salvo l’intervento di fatti nuovi che modifichino la situazione esistente al momento della rinuncia.”.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 40 della Cartabia interviene sul Titolo II del Libro XI del codice di procedura penale, nei rapporti giurisdizionali con autorita straniere e in particolare nell'estradizione. La modifica e tecnica ma significativa: introduce strumenti telematici nelle fasi di interrogatorio dell'estradando, in linea con il piu generale programma di digitalizzazione del processo.
Interrogatorio davanti al procuratore generale (art. 703)
L'articolo 703 viene integrato al comma 2: quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il procuratore generale dispone che l'interessato partecipi a distanza all'interrogatorio. Il procuratore generale puo altresi autorizzare a partecipare da remoto l'interessato e il difensore quando ne fanno richiesta. Si introduce una doppia via: collegamento obbligato per legge oppure su richiesta delle parti.
Interrogatorio davanti al presidente della corte di appello (art. 717)
Analoga modifica all'articolo 717 comma 2: nella fase davanti alla corte di appello, il presidente puo disporre il collegamento a distanza nei casi previsti dalla legge o autorizzarlo su richiesta dell'interessato o del difensore. Si garantisce coerenza fra i due momenti procedurali della estradizione passiva.
Coordinamento con la cooperazione internazionale
Le modifiche restano coordinate con le leggi speciali in materia di cooperazione giudiziaria penale internazionale, fra cui il decreto legislativo 161/2010 sull'esecuzione delle decisioni di confisca europee, il mandato di arresto europeo e gli strumenti dell'OEI (ordine di indagine europeo). La riforma fornisce un quadro tecnologico, lasciando alle norme settoriali la disciplina di dettaglio.
Implicazioni pratiche
Per la difesa, la possibilita di assistere a distanza alle audizioni dell'estradando riduce significativamente i tempi e i costi della procedura. E essenziale che il collegamento garantisca la riservatezza delle comunicazioni avvocato-cliente e la qualita tecnica dell'audio e del video, in coerenza con i diritti di difesa. Per le autorita giudiziarie, lo strumento accelera i tempi di una procedura tipicamente complessa e burocratica.
Tempistica e prassi operative
Le procure generali e le corti di appello si stanno organizzando per gestire i collegamenti a distanza con istituti penitenziari e con autorita estere. Le criticita riguardano l'interoperabilita dei sistemi informatici, la presenza di interpreti collegati a distanza, la garanzia della riservatezza del colloquio fra estradando e difensore. La riforma fornisce la cornice normativa, ma la qualita applicativa dipende dalla maturazione delle prassi.
Profili comparati
Le scelte italiane si allineano a tendenze diffuse in altri ordinamenti europei, dove il ricorso al collegamento a distanza in materia di cooperazione internazionale e ormai prassi consolidata, soprattutto dopo l'esperienza della pandemia. L'articolo 40 inserisce l'Italia in una rete tecnologica condivisa.
Implicazioni difensive
Il difensore dell'estradando deve presidiare la qualita tecnica del collegamento, la presenza di interpreti adeguati, la possibilita di colloqui riservati con l'assistito prima e dopo l'audizione. La modalita a distanza non puo tradursi in una riduzione delle garanzie effettive.
Casi pratici
Caso 1: interrogatorio in estradizione a distanza
Tizio e detenuto in attesa di estradizione passiva. Il procuratore generale, su richiesta del difensore, autorizza l'interrogatorio in collegamento audiovideo dal carcere. La difesa partecipa in collegamento dal proprio studio.
Caso 2: udienza davanti alla corte di appello da remoto
Caio, estradando, e ascoltato dal presidente della corte d'appello in modalita telematica per ragioni organizzative e di sicurezza. Il difensore segue il collegamento garantendo l'effettiva assistenza tecnica.
Domande frequenti
Si puo svolgere l'interrogatorio di estradizione a distanza?
Si. La riforma prevede che il procuratore generale e il presidente della corte d'appello possano disporre la partecipazione a distanza quando lo prevede una specifica disposizione di legge o su richiesta dell'interessato e del difensore.
Quale e la differenza tra art. 703 e art. 717?
L'articolo 703 disciplina la fase dell'interrogatorio davanti al procuratore generale, l'articolo 717 disciplina la fase davanti al presidente della corte di appello. Entrambi prevedono ora il collegamento a distanza.
Le norme speciali sulla cooperazione internazionale restano applicabili?
Si. La riforma fornisce un quadro tecnologico generale, ma le norme speciali (MAE, OEI, accordi di estradizione) continuano a disciplinare le procedure di cooperazione.