- Introduce il Titolo III-bis del Libro IX del codice di procedura penale.
- Disciplina i rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte EDU contro l'Italia.
- Crea il nuovo articolo 628-bis sulla richiesta di eliminazione degli effetti pregiudizievoli.
- Attribuisce alla Cassazione la competenza a revocare la sentenza e riaprire il processo.
- Recepisce in via stabile la giurisprudenza Dorigo, Drassich e Contrada.
Testo dell'articoloVigente
Art. 36 D.Lgs. 150/2022 — Inserimento del Titolo III bis del Libro IX del codice di procedura penale
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato
1. Dopo il Titolo III del Libro IX del codice di procedura penale è inserito il seguente: «Titolo III-bis Rimedi per l’esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo Art. 628-bis (Richiesta per l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o dei Protocolli addizionali). –
1. Il condannato e la persona sottoposta a misura di sicurezza possono richiedere alla Corte di cassazione di revocare la sentenza penale o il decreto penale di condanna pronunciati nei loro confronti, di disporre la riapertura del procedimento o, comunque, di adottare i provvedimenti necessari per eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione accertata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, quando hanno proposto ricorso per l’accertamento di una violazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o dai Protocolli addizionali alla Convenzione e la Corte europea ha accolto il ricorso con decisione definitiva, oppure ha disposto la cancellazione dal ruolo del ricorso ai sensi dell’articolo 37 della Convenzione a seguito del riconoscimento unilaterale della violazione da parte dello Stato.
2. La richiesta di cui al comma 1 contiene l’indicazione specifica delle ragioni che la giustificano ed è presentata personalmente dall’interessato o, in caso di morte, da un suo congiunto, a mezzo di difensore munito di procura speciale, con ricorso depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza o il decreto penale di condanna nelle forme previste dall’articolo 582, entro novanta giorni dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione della Corte europea che ha accertato la violazione o dalla data in cui è stata emessa la decisione che ha disposto la cancellazione del ricorso dal ruolo. Unitamente alla richiesta sono depositati, con le medesime modalità, la sentenza o il decreto penale di condanna, la decisione emessa dalla Corte europea e gli eventuali ulteriori atti e documenti che giustificano la richiesta.
3. Le disposizioni del comma 2, primo periodo, si osservano a pena di inammissibilità.
4. Sulla richiesta la Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell’articolo
611. Se ne ricorrono i presupposti, la corte dispone la sospensione dell’esecuzione della pena o della misura di sicurezza ai sensi dell’articolo
635. 5. Fuori dei casi di inammissibilità, la Corte di cassazione accoglie la richiesta quando la violazione accertata dalla Corte europea, per natura e gravità, ha avuto una incidenza effettiva sulla sentenza o sul decreto penale di condanna pronunciati nei confronti del richiedente. Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto o comunque risulta superfluo il rinvio, la Corte assume i provvedimenti idonei a rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione, disponendo, ove occorra, la revoca della sentenza o del decreto penale di condanna. Altrimenti trasmette gli atti al giudice dell’esecuzione o dispone la riapertura del processo nel grado e nella fase in cui si procedeva al momento in cui si è verificata la violazione e stabilisce se e in quale parte conservano efficacia gli atti compiuti nel processo in precedenza svoltosi.
6. La prescrizione riprende il suo corso dalla pronuncia della Corte di cassazione che dispone la riapertura del processo davanti al giudice di primo grado.
7. Quando la riapertura del processo è disposta davanti alla corte di appello, fermo restando quanto previsto dall’articolo 624, si osservano le disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 344-bis e il termine di durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo
128. 8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando la violazione accertata dalla Corte europea riguarda il diritto dell’imputato di partecipare al processo.»;
Commento
L'articolo 36 della Cartabia colma una storica lacuna del nostro ordinamento, introducendo il Titolo III-bis del Libro IX del codice di procedura penale e con esso il nuovo articolo 628-bis. La norma disciplina i rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo che accertino una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli a danno di un condannato italiano.
La lacuna storica e i precedenti giurisprudenziali
Fino al 2022 mancava una norma stabile per dare attuazione interna alle sentenze di condanna emesse dalla Corte EDU contro l'Italia. La giurisprudenza aveva costruito rimedi pretori: la revisione europea, riconosciuta dalla Corte costituzionale con la nota pronuncia del 2011 (sentenza Dorigo), aveva creato uno strumento atipico ma non sempre sufficiente, soprattutto nei casi in cui la violazione non riguardava le prove dichiarative ma altri aspetti del processo.
La richiesta ex articolo 628-bis
Il nuovo articolo 628-bis prevede che il condannato e la persona sottoposta a misura di sicurezza possano richiedere alla Corte di cassazione di revocare la sentenza penale o il decreto penale di condanna, di disporre la riapertura del procedimento o di adottare i provvedimenti necessari per eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione accertata dalla Corte di Strasburgo. La competenza e accentrata in Cassazione, garantendo uniformita di applicazione.
Presupposti e termini
Il presupposto e l'esistenza di una sentenza definitiva della Corte EDU che abbia accertato la violazione. La richiesta deve essere proposta entro termini perentori dal momento in cui la sentenza europea diventa definitiva. La Corte di cassazione valuta sia l'effettiva esistenza della violazione sia la pertinenza con la posizione del ricorrente.
Provvedimenti adottabili
La gamma dei provvedimenti possibili e ampia: dalla revoca della sentenza alla riapertura del procedimento davanti al giudice competente, fino all'adozione di provvedimenti specifici per neutralizzare gli effetti pregiudizievoli. La Cassazione modula la risposta sulla natura della violazione accertata: violazioni processuali richiederanno la riapertura, violazioni sostanziali potranno richiedere una rideterminazione della pena.
Implicazioni per la difesa
Lo strumento offre alla difesa una via certa per dare seguito alle vittorie davanti alla Corte EDU. E essenziale presentare un'istanza tecnicamente solida, che dimostri il nesso fra la violazione accertata e gli effetti che si chiede di rimuovere. Il difensore deve coordinare l'attivita strasburghese con quella interna gia in fase ricorso, per preparare i passaggi successivi.
Sinergia con la rescissione del giudicato
L'articolo 628-bis si colloca accanto al riscritto articolo 629-bis sulla rescissione del giudicato (anch'esso modificato dalla riforma): si tratta di due rimedi distinti, l'uno legato alle violazioni CEDU, l'altro alle violazioni interne sull'assenza dell'imputato. Insieme, completano un sistema di rimedi straordinari piu organico.
Domande frequenti
Cosa prevede il nuovo articolo 628-bis del CPP?
Disciplina la richiesta che il condannato puo presentare alla Corte di cassazione per revocare la sentenza, riaprire il procedimento o adottare i provvedimenti necessari a eliminare gli effetti di una violazione accertata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.
Chi e competente a decidere?
La Corte di cassazione, in posizione accentrata, garantendo uniformita di applicazione e dialogo con la Corte di Strasburgo.
Quali provvedimenti puo adottare la Cassazione?
Puo revocare la sentenza penale o il decreto penale, disporre la riapertura del procedimento o adottare i provvedimenti necessari a eliminare gli effetti pregiudizievoli della violazione.
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