- Estende il catalogo dei reati con citazione diretta a giudizio davanti al tribunale monocratico.
- Introduce l'udienza predibattimentale di filtro davanti al giudice monocratico (art. 554-bis).
- Prevede la sentenza di non luogo a procedere predibattimentale per ragionevole previsione di assoluzione.
- Disciplina le notifiche e l'avviso all'imputato sui riti alternativi.
- Coordina il rito monocratico con messa alla prova e pene sostitutive.
Testo dell'articoloVigente
Art. 32 D.Lgs. 150/2022 — Modifiche al Titolo II del Libro VIII del codice di procedura penale
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato
1. Al libro VIII, Titolo II del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 550, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si procede per i reati previsti dagli articoli 336, 337, 337-bis, primo e secondo comma, 340, terzo comma, 343, secondo comma, 348, terzo comma, 349, secondo comma, 351, 372, 374-bis, 377, terzo comma, 377-bis, 385, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui la violenza o la minaccia siano state commesse con armi o da più persone riunite, 390, 414, 415, 454, 460, 461, 467, 468, 493-ter, 495, 495-ter, 496, 497-bis, 497-ter, 527, secondo comma, 556, 588, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime, 590-bis, 611, 614, quarto comma, 615, primo comma, 619, secondo comma, 625, 635, terzo comma, 640, secondo comma, 642, primo e secondo comma, 646 e 648 del codice penale , nonché quando si procede per i reati previsti: a) dall’articolo 291-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ; b) dagli articoli 4, quarto comma, 10, terzo comma, e 12 , quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 ; c) dagli articoli 82, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ; d) dagli articoli 75, comma 2, 75-bis e 76, commi 1, 5, 7 e 8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ; e) dall’ articolo 55-quinquies, comma 1, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 ; f) dagli articoli 5, comma 8-bis, 10, comma 2-quater, 13, comma 13-bis, e 26-bis, comma 9, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ; g) dagli articoli 5, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 .»; b) all’articolo 552: 1) al comma 1: a) alla lettera d), le parole: «per il giudizio» sono sostituite dalle seguenti: «per l’udienza di comparizione predibattimentale» e le parole: «in contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «in assenza»; b) alla lettera f), le parole: «, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado,» sono sostituite dalle seguenti: «, entro il termine di cui all’articolo 554-ter, comma 2,» e le parole: «e 444» sono sostituite dalle seguenti: «, 444 e 464-bis»; c) alla lettera g), le parole: «segreteria del pubblico ministero» sono sostituite dalle seguenti: «cancelleria del giudice»; d) alla lettera h) il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente «;» e, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente: «h-bis) l’avviso che l’imputato e la persona offesa hanno facoltà di accedere a un programma di giustizia riparativa.»; 2) al comma 3, dopo la parola: «notificato», sono inserite le seguenti: «, a pena di nullità,» e dopo le parole: «di comparizione», è inserita la seguente: «predibattimentale»; 3) al comma 4, le parole: «unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose indicati nell’articolo 416, comma 2» sono soppresse; c) all’articolo 553: 1) al comma 1, le parole: «con il» sono sostituite dalle seguenti: «, unitamente al fascicolo del pubblico ministero e al»; 2) alla rubrica, le parole: «in dibattimento» sono sostituite dalla seguente: «predibattimentale»; d) dopo l’articolo 554, sono inseriti i seguenti: «Art. 554-bis (Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta). –
1. L’udienza di comparizione predibattimentale si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell’imputato.
2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità. Se l’imputato non è presente si applicano le disposizioni di cui agli articoli 420, 420-bis, 420-ter, 420-quater, 420-quinquies e
420-sexies. 3. Le questioni indicate nell’articolo 491, commi 1 e 2, o quelle che la legge prevede siano proposte entro i termini di cui all’articolo 491, comma 1, sono precluse se non proposte subito dopo compiuto, per la prima volta, l’accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente. Esse non possono essere riproposte nell’udienza dibattimentale. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell’articolo
491. 4. Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante, ove presente, è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione.
5. In caso di violazione della disposizione di cui all’articolo 552, comma 1, lettera c), il giudice, anche d’ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare l’imputazione e, ove lo stesso non vi provveda, dichiara, con ordinanza, la nullità dell’imputazione e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.
6. Al fine di consentire che il fatto, la definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, anche d’ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero ad apportare le necessarie modifiche e, ove lo stesso non vi provveda, dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero. Quando il pubblico ministero modifica l’imputazione, procede alla relativa contestazione e la modifica dell’imputazione è inserita nel verbale di udienza. Quando l’imputato non è presente in aula, neppure mediante collegamento a distanza, il giudice sospende il processo, rinvia a una nuova udienza e dispone che il verbale sia notificato all’imputato entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data della nuova udienza.
7. Se, a seguito della modifica dell’imputazione, il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, l’inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nel caso indicato nell’ultimo periodo del comma 6, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma del medesimo comma. Se, a seguito della modifica, risulta un reato per il quale è prevista l’udienza preliminare e questa non si è tenuta, la relativa eccezione è proposta, a pena di decadenza, entro gli stessi termini indicati nel periodo che precede.
8. Il verbale dell’udienza predibattimentale è redatto in forma riassuntiva a norma dell’articolo 140, comma
2. Art. 554-ter (Provvedimenti del giudice). –
1. Se, sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell’articolo 553, sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se risulta che il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che l’imputato non è punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 425, comma 2, 426 e
427. Il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.
2. L’istanza di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell’articolo 444, di sospensione del processo con messa alla prova, nonché la domanda di oblazione sono proposte, a pena di decadenza, prima della pronuncia della sentenza di cui al comma
1. Entro lo stesso termine, quando l’imputato e il pubblico ministero concordano l’applicazione di una pena sostitutiva di cui all’ articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all’ufficio di esecuzione penale esterna competente. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 545-bis, comma
2. 3. Se non sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere e in assenza di definizioni alternative di cui al comma 2, il giudice fissa per la prosecuzione del giudizio la data dell’udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso e dispone la restituzione del fascicolo del pubblico ministero.
4. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l’udienza dibattimentale deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Art. 554-quater (Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere). –
1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello: a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale nei casi di cui all’articolo 593-bis, comma 2; b) l’imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso.
2. La persona offesa può proporre appello nei soli casi di nullità previsti dall’articolo 552, comma
3. 3. Sull’impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo
127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, fissa la data per l’udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza o pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all’imputato. In caso di appello dell’imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all’imputato.
4. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l’imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo
606. 5. Sull’impugnazione la Corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo
611. 6. Sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa. Art. 554-quinquies (Revoca della sentenza di non luogo a procedere). –
1. Se dopo la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare l’utile svolgimento del giudizio, il giudice su richiesta del pubblico ministero dispone la revoca della sentenza.
2. Con la richiesta di revoca il pubblico ministero trasmette alla cancelleria del giudice gli atti relativi alle nuove fonti di prova.
3. Il giudice, se non dichiara inammissibile la richiesta, designa un difensore all’imputato che ne sia privo, fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all’imputato, al difensore, alla persona offesa e alle altre parti costituite. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall’articolo
127. 4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza e quando revoca la sentenza di non luogo a procedere fissa la data dell’udienza per la prosecuzione del giudizio ai sensi dell’articolo 554-ter, commi 3 e
4. In questo caso, le istanze di cui all’articolo 554-ter, comma 2, sono proposte, a pena di decadenza, prima dell’apertura del dibattimento.
5. Si applica l’articolo 437.»; e) all’articolo 555: 1) alla rubrica, le parole: «di comparizione» sono sostituite dalla seguente: «dibattimentale»; 2) al comma 1, le parole: «di comparizione» sono sostituite dalla seguente: «dibattimentale»; 3) al comma 4, le parole: «Se deve procedersi al giudizio le parti» sono sostituite dalle seguenti: «Le parti» e dopo le parole: «l’ammissione delle prove» sono inserite le seguenti: «, illustrandone esclusivamente l’ammissibilità, ai sensi degli articoli 189 e 190, comma 1»; f) dopo l’articolo 558, è inserito il seguente: «Art. 558-bis (Giudizio immediato). –
1. Per il giudizio immediato si osservano le disposizioni del titolo IV del libro sesto, in quanto compatibili.
2. Nel caso di emissione del decreto di giudizio immediato non si procede all’udienza predibattimentale prevista dall’articolo 554-bis». Note all’art. 32: – Si riporta il testo degli articoli 550 , 552 e 555 del codice di procedura penale , come modificati dal presente decreto: “Art. 550 (Casi di citazione diretta a giudizio). –
1. Il pubblico ministero esercita l’azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo
415 bis. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell’articolo
4. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si procede per i reati previsti dagli articoli 336, 337, 337- bis, primo e secondo comma, 340, terzo comma, 343, secondo comma, 348, terzo comma, 349, secondo comma, 351, 372, 374-bis, 377, terzo comma, 377- bis, 385, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui la violenza o la minaccia siano state commesse con armi o da più persone riunite, 390, 414, 415, 454, 460, 461, 467, 468, 493-ter, 495, 495-ter, 496, 497-bis, 497-ter, 527, secondo comma, 556, 588, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime, 590-bis, 611, 614, quarto comma, 615, primo comma, 619, secondo comma, 625, 635, terzo comma, 640, secondo comma, 642, primo e secondo comma, 646 e 648 del codice penale , nonché quando si procede per i reati previsti: a) dall’articolo 291-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ; b) dagli articoli 4, quarto comma, 10, terzo comma, e 12 , quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 ; c) dagli articoli 82, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ; d) dagli articoli 75, comma 2, 75-bis e 76, commi 1, 5, 7 e 8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ; e) dall’ articolo 55-quinquies, comma 1, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 ; f) dagli articoli 5, comma 8-bis, 10, comma 2-quater, 13, comma 13-bis, e 26-bis, comma 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ; g) dagli articoli 5, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 .
3. Se il pubblico ministero ha esercitato l’azione penale con citazione diretta per un reato per il quale è prevista l’udienza preliminare e la relativa eccezione è proposta entro il termine indicato dall’articolo 491, comma 1, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.” “Art. 552 (Decreto di citazione a giudizio). –
1. Il decreto di citazione a giudizio contiene: a) le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l’indicazione dei difensori; b) l’indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata; c) l’enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, con l’indicazione dei relativi articoli di legge; d) l’indicazione del giudice competente per l’udienza di comparizione predibattimentale nonché del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione, con l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza; e) l’avviso che l’imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito da un difensore di ufficio; f) l’avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l’imputato, entro il termine di cui all’articolo 554-ter, comma 2, può presentare le richieste previste dagli articoli 438, 444 e 464-bis ovvero presentare domanda di oblazione; g) l’avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella cancelleria del giudice e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia; h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell’ausiliario che lo assiste; h-bis) l’avviso che l’imputato e la persona offesa hanno facoltà di accedere a un programma di giustizia riparativa.
1-bis. ABROGATO.
1-ter. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall’ articolo 590, terzo comma, del codice penale e per i reati previsti dall’articolo 590-bis del medesimo codice, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera d), è fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto.
2. Il decreto è nullo se l’imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dalle lettere c), d), e) ed f) del comma
1. Il decreto è altresì nullo se non è preceduto dall’avviso previsto dall’articolo 415-bis, nonché dall’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio ai sensi dell’articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini lo abbia richiesto entro il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo
415-bis. 3. Il decreto di citazione è notificato, a pena di nullità, all’imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l’udienza di comparizione predibattimentale. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine è ridotto a quarantacinque giorni.
4. Il decreto di citazione è depositato dal pubblico ministero nella segreteria.” “Art. 553 (Trasmissione degli atti al giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale). –
1. Il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice, unitamente al fascicolo del pubblico ministero e al decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione.” “Art. 555 (Udienza dibattimentale a seguito di citazione diretta). –
1. Almeno sette giorni prima della data fissata per l’udienza dibattimentale, le parti devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell’articolo 210 di cui intendono chiedere l’esame.
2. ABROGATO.
3. ABROGATO.
4. Le parti, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, indicano i fatti che intendono provare e chiedono l’ammissione delle prove, illustrandone esclusivamente l’ammissibilità, ai sensi degli articoli 189 e 190, comma 1; inoltre, le parti possono concordare l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all’attività di investigazione difensiva.
5. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si osservano le disposizioni contenute nel libro settimo, in quanto compatibili.”.
Commento
L'articolo 32 della Cartabia riscrive il rito a citazione diretta davanti al tribunale monocratico, intervenendo sull'articolo 550 e seguenti del codice di procedura penale. La modifica e una delle piu visibili perche introduce un vero e proprio filtro predibattimentale prima del giudizio, sul modello dell'udienza preliminare ma in chiave snella.
Ampliamento dei reati a citazione diretta
L'articolo 550 viene riscritto al comma 2 con un catalogo molto piu ampio di reati per cui si procede mediante citazione diretta a giudizio. Vengono inclusi reati di gravita media (violenza o resistenza a pubblico ufficiale nelle ipotesi non aggravate, falsita ideologica, ricettazione, furto, truffa nelle ipotesi semplici, lesioni stradali e simili), in funzione deflattiva: si riducono i casi in cui e necessaria l'udienza preliminare davanti al GUP, accelerando l'arrivo a dibattimento.
Udienza predibattimentale ex articolo 554-bis
La novita strutturale e l'introduzione dell'udienza predibattimentale davanti al giudice monocratico, regolata dal nuovo articolo 554-bis. In questa udienza il giudice, sentite le parti, verifica le condizioni di procedibilita, valuta le questioni preliminari, ammette eventualmente i riti alternativi (patteggiamento, abbreviato, messa alla prova, sospensione del procedimento con prova) e, soprattutto, puo emettere sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna.
Nuovo standard del non luogo a procedere
Lo standard introdotto dalla riforma per la sentenza di non luogo a procedere e quello della ragionevole previsione di condanna. Si tratta di un parametro piu rigoroso del tradizionale criterio dell'inutilita del giudizio: il giudice deve verificare se, sulla base degli atti, la prospettazione accusatoria abbia ragionevoli probabilita di reggere al vaglio dibattimentale. Questo filtro vale anche per l'udienza preliminare ex articolo 425.
Avvisi all'imputato e riti alternativi
La citazione diretta deve contenere avvisi specifici sulla possibilita di chiedere riti alternativi e di accedere alla messa alla prova e ai programmi di giustizia riparativa. La difesa ha quindi una finestra temporale ampia per scegliere la strategia processuale, fino alla conclusione dell'udienza predibattimentale.
Implicazioni pratiche
Per la procura, l'ampliamento dei reati a citazione diretta richiede un'organizzazione diversa delle indagini e dei capi di imputazione. Per i difensori, l'udienza predibattimentale diventa un'occasione strategica per chiedere il proscioglimento anticipato e per concordare riti alternativi. Per il giudice monocratico cresce il carico di valutazione preliminare, ma con uno strumento processuale che evita dibattimenti inutili.
Tempistica e calendario di applicazione
Le modifiche al rito monocratico richiedono adeguamenti organizzativi rilevanti negli uffici giudiziari. I tribunali devono prevedere la calendarizzazione delle udienze predibattimentali, formare il personale, attivare i flussi informatici necessari. La transizione e graduale, ma il regime ordinario impone gia oggi standard piu elevati di qualita ed efficienza.
Domande frequenti
Cosa e l'udienza predibattimentale del rito monocratico?
E un'udienza filtro davanti al giudice monocratico, prevista dal nuovo articolo 554-bis del codice di procedura penale, in cui si valutano le questioni preliminari, l'ammissibilita dei riti alternativi e la sussistenza di una ragionevole previsione di condanna.
Quando il giudice puo prosciogliere prima del dibattimento?
Quando, sulla base degli atti, non sussiste una ragionevole previsione di condanna. E il nuovo standard introdotto dalla Cartabia per filtrare i processi privi di solido fondamento probatorio.
Quali nuovi reati rientrano nella citazione diretta?
Il catalogo dell'articolo 550 e stato ampliato con numerosi reati di media gravita, come furto semplice, ricettazione, truffa, lesioni stradali e falsita ideologica, in funzione deflattiva del lavoro del GUP.
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