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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Riscrive il regime delle impugnazioni della parte civile e dei capi civili della sentenza.
  • Disciplina la prosecuzione per i soli interessi civili davanti al giudice civile.
  • Coordina le impugnazioni con l'improcedibilita per superamento dei termini di durata massima.
  • Razionalizza il deposito telematico degli atti di impugnazione.
  • Adegua l'inammissibilita e i casi di legittimazione all'impugnazione.

Testo dell'articoloVigente

Art. 33 D.Lgs. 150/2022 — Modifiche al Titolo I del Libro IX del codice di procedura penale

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato

1. Al Titolo I del Libro IX del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 573: 1) al comma 1, le parole: «i soli» sono sostituite dalla parola: «gli»; 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.»; b) all’articolo 578: 1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, e in ogni caso di impugnazione della sentenza anche per gli interessi civili, il giudice di appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, nel dichiarare improcedibile l’azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 344- bis, rinviano per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.»; 2) dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: «1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, gli effetti del sequestro conservativo disposto a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal reato permangono fino a che la sentenza che decide sulle questioni civili non è più soggetta a impugnazione.»; c) dopo l’articolo 578-bis, è inserito il seguente: «Art. 578-ter (Decisione sulla confisca e provvedimenti sui beni in sequestro nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione). –

1. Il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare l’azione penale improcedibile ai sensi dell’articolo 344-bis, dispongono la confisca nei casi in cui la legge la prevede obbligatoriamente anche quando non è stata pronunciata condanna.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, se vi sono beni in sequestro di cui è stata disposta confisca, il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare l’azione penale improcedibile ai sensi dell’articolo 344-bis, dispongono con ordinanza la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto o al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo competenti a proporre le misure patrimoniali di cui al titolo II del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 .

3. Il sequestro disposto nel procedimento penale cessa di avere effetto se, entro novanta giorni dalla ordinanza di cui al comma 2, non è disposto il sequestro ai sensi dell’articolo 20 o 22 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 .»; d) all’articolo 581, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. L’appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione.

1-ter. Con l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d’inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

1-quater. Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.»; e) all’articolo 582: 1) al comma 1, le parole: «personalmente ovvero a mezzo di incaricato» sono sostituite dalle seguenti: «mediante deposito con le modalità previste dall’articolo 111- bis» ed è soppresso il secondo periodo; 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Le parti private possono presentare l’atto con le modalità di cui al comma 1 oppure personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto vi appone l’indicazione del giorno in cui riceve l’atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione.»; f) all’articolo 585, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. I termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza.» e, al comma 4, le parole: «nel numero di copie necessarie per tutte le parti» sono sostituite dalle seguenti: «, con le forme previste dall’articolo 582»; g) all’articolo 589, al comma 3, le parole: «581, 582 e 583,» sono sostituite dalle seguenti: «581 e 582»; h) all’articolo 591, comma 1, lettera c), la parola: «583,» è soppressa. Note all’art. 33: – Si riporta il testo degli articoli 573 , 578 , 581 , 582 , 585 , 589 e 591 del codice di procedura penale , come modificati dal presente decreto: “Art. 573 (Impugnazione per gli interessi civili). –

1. L’impugnazione per gli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale.

1-bis. Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.

2. L’impugnazione per i soli interessi civili non sospende l’esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato.” “Art. 578 (Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione e nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione). –

1. Quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

1-bis. Quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, e in ogni caso di impugnazione della sentenza anche per gli interessi civili, il giudice di appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, nel dichiarare improcedibile l’azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 344-bis, rinviano per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.

1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, gli effetti del sequestro conservativo disposto a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal reato, permangono fino a che la sentenza che decide sulle questioni civili non è più soggetta a impugnazione.” “Art. 581 (Forma dell’impugnazione). –

1. L’impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l’enunciazione specifica, a pena di inammissibilità: a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione; b) delle prove delle quali si deduce l’inesistenza, l’omessa assunzione o l’omessa o erronea valutazione; c) delle richieste, anche istruttorie; d) dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

1-bis. L’appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione.

1-ter. Con l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d’inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

1-quater. Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.” “Art. 582 (Presentazione dell’impugnazione). –

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, l’atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall’articolo 111-bis nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

1-bis. Le parti private possono presentare l’atto con le modalità di cui al comma 1 oppure personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto vi appone l’indicazione del giorno in cui riceve l’atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione.

2. ABROGATO.” “Art. 585 (Termini per l’impugnazione). –

1. Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, è: a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e nel caso previsto dall’articolo 544 comma 1; b) di trenta giorni, nel caso previsto dall’articolo 544 comma 2; c) di quarantacinque giorni, nel caso previsto dall’articolo 544 comma

3. 1-bis. I termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza.

2. I termini previsti dal comma 1 decorrono: a) dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio; b) dalla lettura del provvedimento in udienza, quando è redatta anche la motivazione, per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti nel giudizio, anche se non sono presenti alla lettura; c) dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza ovvero, nel caso previsto dall’articolo 548, comma 2, dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell’avviso di deposito; d) dal giorno in cui è stata eseguita la comunicazione dell’avviso di deposito con l’estratto del provvedimento, per il procuratore generale presso la corte di appello rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte di appello.

3. Quando la decorrenza è diversa per l’imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo.

4. Fino a quindici giorni prima dell’udienza possono essere presentati nella cancelleria del giudice della impugnazione motivi nuovi, con le forme previste dall’articolo

582. L’inammissibilità dell’impugnazione si estende ai motivi nuovi.

5. I termini previsti dal presente articolo sono stabiliti a pena di decadenza.” “Art. 589 (Rinuncia all’impugnazione). –

1. Il pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato può rinunciare alla impugnazione da lui proposta fino all’apertura del dibattimento. Successivamente la dichiarazione di rinuncia può essere effettuata prima dell’inizio della discussione [ c.p.p. 602, 614] dal pubblico ministero presso il giudice della impugnazione, anche se l’impugnazione stessa è stata proposta da altro pubblico ministero.

2. Le parti private possono rinunciare all’impugnazione anche per mezzo di procuratore speciale.

3. La dichiarazione di rinuncia è presentata a uno degli organi competenti a ricevere l’impugnazione nelle forme e nei modi previsti dagli articoli 581 e 582 ovvero, in dibattimento, prima dell’inizio della discussione.

4. Quando l’impugnazione è trattata e decisa in camera di consiglio, la dichiarazione di rinuncia può essere effettuata, prima dell’udienza, dal pubblico ministero che ha proposto l’impugnazione e, successivamente, dal pubblico ministero presso il giudice dell’impugnazione, anche se la stessa è stata proposta da altro pubblico ministero.” “Art. 591 (Inammissibilità dell’impugnazione). –

1. L’impugnazione è inammissibile: a) quando è proposta da chi non è legittimato o non ha interesse; b) quando il provvedimento non è impugnabile; c) quando non sono osservate le disposizioni degli articoli 581, 582, 585 e 586; d) quando vi è rinuncia all’impugnazione.

2. Il giudice dell’impugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza l’inammissibilità e dispone l’esecuzione del provvedimento impugnato.

3. L’ordinanza è notificata a chi ha proposto l’impugnazione ed è soggetta a ricorso per cassazione. Se l’impugnazione è stata proposta personalmente dall’imputato, l’ordinanza è notificata anche al difensore.

4. L’inammissibilità, quando non è stata rilevata a norma del comma 2, può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento.”.

Commento

L'articolo 33 della Cartabia interviene sul Titolo I del Libro IX del codice di procedura penale, dedicato alle disposizioni generali sulle impugnazioni. Si tratta di una riforma di sistema, che incide sui rapporti fra giudizio penale e azione civile, sulle conseguenze del nuovo istituto dell'improcedibilita e sulle modalita telematiche di proposizione degli atti.

Impugnazione per i soli interessi civili

Il nuovo comma 1-bis dell'articolo 573 prevede che, quando la sentenza e impugnata solo per gli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non e inammissibile, rinviano alla sezione civile competente, che decide utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente raccolte in sede civile. Si supera cosi la prassi del trattenimento in sede penale di questioni puramente risarcitorie, alleggerendo i ruoli penali e garantendo una sede piu congeniale alle pretese economiche.

Coordinamento con l'improcedibilita

L'articolo 578 viene riscritto al comma 1-bis per gestire il rapporto con l'improcedibilita per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione (articolo 344-bis del codice di procedura penale, introdotto sempre dalla Cartabia). Quando il giudice di appello o la Cassazione dichiarano improcedibile l'azione penale per superamento dei termini, ma la sentenza era stata oggetto di condanna anche generica alle restituzioni o ai risarcimenti, il giudizio prosegue davanti al giudice civile competente, sempre con le prove gia acquisite nel processo penale.

Telematizzazione delle impugnazioni

Le modifiche rafforzano la disciplina del deposito telematico degli atti di impugnazione. La parte e il difensore devono utilizzare i canali informatici previsti dalle norme di attuazione, con conseguenze in termini di tempestivita e di formalita degli atti. Il deposito cartaceo resta in via residuale per le ipotesi in cui il sistema non sia disponibile.

Legittimazione e inammissibilita

La riforma chiarisce le ipotesi di inammissibilita, soprattutto per quanto riguarda l'impugnazione proposta dalla parte civile e dall'imputato assente. Diventa essenziale che l'impugnazione contenga la dichiarazione del domicilio digitale e dei recapiti utili per le comunicazioni.

Implicazioni pratiche

Per la difesa, la riforma rende strategica la scelta di concentrare le impugnazioni sui profili penali, sapendo che gli interessi civili possono comunque proseguire davanti al giudice civile con le stesse prove. Per la parte civile, la prospettiva di una trattazione separata davanti al giudice civile e in alcuni casi piu favorevole, perche il giudice civile applica regole probatorie e prescrizionali proprie.

Profilo telematico e domicilio digitale

L'impugnazione presuppone in via ordinaria l'indicazione del domicilio digitale del difensore. L'omissione o l'errata indicazione puo determinare conseguenze sulla regolarita delle comunicazioni. La difesa deve quindi presidiare con cura questo profilo, in coerenza con la generale digitalizzazione del processo penale telematico.

Domande frequenti

Cosa accade se si impugna solo per gli interessi civili?

Il giudice d'appello o la Cassazione, se l'impugnazione non e inammissibile, rinviano la causa al giudice civile competente, che decide utilizzando le prove gia acquisite nel processo penale.

L'improcedibilita estingue anche i capi civili?

No. Se l'azione penale e dichiarata improcedibile per superamento dei termini di durata, la trattazione civile prosegue davanti al giudice civile competente.

Le impugnazioni si propongono in via telematica?

Si. La riforma prevede in via ordinaria il deposito telematico, secondo le regole tecniche del processo penale informatizzato. Il deposito cartaceo e residuale.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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