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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Coordina la disciplina degli atti dibattimentali con il nuovo sistema delle pene sostitutive.
  • Adegua il rinvio agli articoli sulla sentenza per recepire la fase di applicazione delle pene sostitutive.
  • Introduce richiami all'articolo 545-bis sulle pene sostitutive applicate in sentenza.
  • Rende esplicito l'obbligo motivazionale sulla sostituzione della pena detentiva.
  • Coordina il fascicolo dibattimentale con la nuova fase predecisoria.

Testo dell'articoloVigente

Art. 31 D.Lgs. 150/2022 — Modifiche al Titolo III del Libro VII del codice di procedura penale

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato

1. Al Titolo III del Libro VII del codice di procedura penale , dopo l’articolo 545, è inserito il seguente: «Art. 545-bis (Condanna a pena sostitutiva). –

1. Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’ articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , ne dà avviso alle parti. Se l’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria, ovvero se può aver luogo la sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, quando non è possibile decidere immediatamente, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all’ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso.

2. Al fine di decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta della pena sostitutiva ai sensi dell’ articolo 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative, il giudice può acquisire dall’ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell’imputato. Il giudice può richiedere, altresì, all’ufficio di esecuzione penale esterna, il programma di trattamento della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità con la relativa disponibilità dell’ente. Agli stessi fini, il giudice può acquisire altresì, dai soggetti indicati dall’ articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , la certificazione di disturbo da uso di sostanze o di alcol ovvero da gioco d’azzardo e il programma terapeutico, che il condannato abbia in corso o a cui intenda sottoporsi. Le parti possono depositare documentazione all’ufficio di esecuzione penale esterna e, fino a cinque giorni prima dell’udienza, possono presentare memorie in cancelleria

3. Acquisiti gli atti, i documenti e le informazioni di cui ai commi precedenti, all’udienza fissata, sentite le parti presenti, il giudice, se sostituisce la pena detentiva, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti; si applicano gli articoli 57 e 61 della legge 24 novembre 1981, n. 689 . In caso contrario, il giudice conferma il dispositivo. Del dispositivo integrato o confermato è data lettura in udienza ai sensi e per gli effetti dell’articolo

545. 4. Quando il processo è sospeso ai sensi del comma 1, la lettura della motivazione redatta a norma dell’articolo 544, comma 1, segue quella del dispositivo integrato o confermato e può essere sostituita con un’esposizione riassuntiva. Fuori dai casi di cui all’articolo 544, comma 1, i termini per il deposito della motivazione decorrono, ad ogni effetto di legge, dalla lettura del dispositivo, confermato o integrato, di cui al comma 3.».

Commento

L'articolo 31 della Cartabia interviene sul Titolo III del Libro VII del codice di procedura penale, dedicato agli atti finali del dibattimento. Pur essendo un articolo apparentemente di coordinamento, ha un valore sistematico rilevante perche raccorda gli atti dibattimentali al nuovo sistema sanzionatorio basato sulle pene sostitutive disegnato dagli articoli 20-bis e 71 del codice penale e dalla riformulata legge 689/1981.

Coordinamento con le pene sostitutive

L'aggancio piu importante e quello con il nuovo articolo 545-bis del codice di procedura penale, che disciplina la fase in cui il giudice, dopo la lettura del dispositivo di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni, valuta la sostituzione con una pena sostitutiva e fissa un'apposita udienza per acquisire il consenso e gli elementi necessari. Le norme sugli atti dibattimentali e sulla sentenza vengono riallineate a questo nuovo segmento processuale.

Motivazione e dispositivo

Le modifiche incidono sulla struttura del dispositivo e della motivazione, imponendo al giudice di rendere esplicita la valutazione sulla possibilita di sostituire la pena detentiva con una pena sostitutiva, anche se decide di non procedere alla sostituzione. Si tratta di un onere motivazionale rafforzato che dialoga con il principio di proporzionalita e con l'orientamento europeo a favore delle sanzioni alternative al carcere.

Fascicolo dibattimentale e atti successivi

Le norme sul fascicolo del dibattimento vengono coordinate con la fase aggiuntiva di applicazione delle pene sostitutive. Gli atti acquisiti per la valutazione sulla sostituzione, in particolare le relazioni UEPE e le dichiarazioni di disponibilita degli enti, entrano in un sotto-fascicolo che deve essere accessibile al giudice dell'esecuzione.

Implicazioni operative

Per la difesa diventa essenziale preparare in tempo utile la documentazione necessaria all'eventuale udienza ex articolo 545-bis: programmi di volontariato, dichiarazioni di residenza, condizioni economiche. Per la pubblica accusa, il coordinamento richiede una valutazione anticipata sulla compatibilita della pena richiesta con il sistema sostitutivo.

Profili motivazionali rafforzati

Il giudice deve dare conto, nella sentenza, della valutazione effettuata sulla sostituibilita della pena detentiva, anche quando opta per la pena originaria. La motivazione deve esplicitare gli elementi considerati: condizioni personali, professionali, familiari dell'imputato, condotte riparatorie, prospettive di reinserimento. Un onere argomentativo che pone in capo al giudicante una responsabilita aggiuntiva ma utile per l'effettivita del controllo in sede di impugnazione.

Implicazioni per il dispositivo

Il dispositivo della sentenza assume una complessita ulteriore: deve indicare la pena originaria, la pena sostitutiva eventualmente applicata, le prescrizioni e gli obblighi connessi. La cancelleria deve adeguarsi al nuovo formato del provvedimento, evitando errori che potrebbero compromettere l'esecuzione.

Sinergia con la sorveglianza

Il magistrato di sorveglianza diventa interlocutore privilegiato per l'attuazione delle pene sostitutive. Il fascicolo dibattimentale, arricchito dagli atti rilevanti, viaggia verso la sorveglianza affinche il percorso esecutivo si svolga in continuita con le valutazioni del giudice di cognizione.

Domande frequenti

Cosa modifica l'articolo 31 della riforma Cartabia?

Coordina la disciplina degli atti finali del dibattimento con il nuovo sistema delle pene sostitutive, in particolare con l'articolo 545-bis del codice di procedura penale.

Il giudice deve motivare la mancata sostituzione della pena?

Si, l'impianto della riforma impone al giudice di esplicitare la valutazione sulla sostituibilita della pena detentiva, anche quando decide di non sostituirla.

Cosa contiene il fascicolo dopo la riforma?

Oltre agli atti tradizionali, vi confluiscono le relazioni UEPE e le dichiarazioni utili alla valutazione sull'applicazione delle pene sostitutive.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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