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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Innovazione del rapporto tra giudizio immediato e altri riti alternativi.
  • Inserimento di nuovi commi all'art. 458 sulla richiesta di riti speciali dopo il rigetto dell'abbreviato.
  • Introduzione dell'art. 458-bis sull'applicazione della pena nel giudizio immediato.
  • Razionalizzazione del decreto penale di condanna.
  • Coordinamento con la messa alla prova e con la giustizia riparativa.

Testo dell'articoloVigente

Art. 27 D.Lgs. 150/2022 — Modifiche al Titolo IV del Libro VI del codice di procedura penale

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato

1. Al Titolo IV del Libro VI del codice di procedura penale , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 456, comma 2, dopo le parole: «giudizio abbreviato», la parola: «ovvero» è sostituita dal seguente segno di interpunzione: «,» e, dopo le parole: «dell’articolo 444», sono aggiunte le seguenti: «ovvero la sospensione del procedimento con messa alla prova»; b) all’articolo 458: 1) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «Il giudice fissa», sono inserite le seguenti: «in ogni caso» e, dopo le parole: «camera di consiglio», sono inserite le seguenti: «per la valutazione della richiesta,»; al terzo periodo, le parole: «commi 3 e 5», sostituite dalle seguenti «commi 3, 5 e 6-ter»; 2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Se il giudice rigetta la richiesta di giudizio abbreviato di cui all’articolo 438, comma 5, l’imputato, alla stessa udienza, può chiedere il giudizio abbreviato ai sensi dell’articolo 438, comma 1, l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 oppure la sospensione del procedimento con messa alla prova.

2-ter. Se non è accolta alcuna richiesta di cui al comma precedente, il giudice rimette le parti al giudice del dibattimento, dandone comunicazione in udienza alle parti presenti o rappresentate.»; c) dopo l’articolo 458, è inserito il seguente: «Art. 458-bis (Richiesta di applicazione della pena). –

1. Quando è formulata la richiesta prevista dall’articolo 446, il giudice fissa in ogni caso con decreto l’udienza in camera di consiglio per la decisione, dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all’imputato, al difensore e alla persona offesa.

2. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice, l’imputato, nella stessa udienza, può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova oppure il giudizio abbreviato ai sensi dell’articolo

438. Se il giudice dispone il giudizio abbreviato, si applica l’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo

458. Nel caso di rigetto delle richieste, si applica l’articolo 458, comma 2- ter.». Note all’art. 27: – Si riporta il testo degli articoli 456 e 458 del codice di procedura penale , come modificati dal presente decreto: “Art. 456 (Decreto di giudizio immediato). –

1. Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le disposizioni dell’articolo 429, commi 1 e

2. 2. Il decreto contiene anche l’avviso che l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato, l’applicazione della pena a norma dell’articolo 444 ovvero la sospensione del procedimento con messa alla prova.

3. Il decreto è comunicato al pubblico ministero e notificato all’imputato e alla persona offesa almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio.

4. All’imputato e alla persona offesa, unitamente al decreto, è notificata la richiesta del pubblico ministero.

5. Al difensore dell’imputato è notificato avviso della data fissata per il giudizio entro il termine previsto dal comma 3.” “Art. 458 (Richiesta di giudizio abbreviato). –

1. L’imputato, a pena di decadenza, può chiedere il giudizio abbreviato depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 438, comma

6-bis. Con la richiesta l’imputato può eccepire l’incompetenza per territorio del giudice.

2. Il giudice fissa in ogni caso con decreto l’udienza in camera di consiglio per la valutazione della richiesta, dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all’imputato, al difensore e alla persona offesa. Qualora riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3, 5 e 6-ter, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all’articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l’udienza per il giudizio immediato.

2-bis. Se il giudice rigetta la richiesta di giudizio abbreviato di cui all’articolo 438, comma 5, l’imputato, alla stessa udienza, può chiedere il giudizio abbreviato ai sensi dell’articolo 438, comma 1, l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 oppure la sospensione del procedimento con messa alla prova.

2-ter. Se non è accolta alcuna richiesta di cui al comma precedente, il giudice rimette le parti al giudice del dibattimento, dandone comunicazione in udienza alle parti presenti o rappresentate.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il giudizio immediato è stato richiesto dall’imputato a norma dell’articolo 419 comma 5.”.

Commento

L'articolo 27 del decreto chiude il blocco dei riti speciali con interventi sul Titolo IV del Libro VI del codice di procedura penale, dedicato al giudizio immediato e al decreto penale di condanna. La riforma valorizza il coordinamento tra i diversi riti alternativi e introduce nuove modalita di accesso alle alternative al dibattimento.

Il giudizio immediato

Il giudizio immediato (artt. 453-458 CPP) e' un rito speciale a iniziativa del PM, attivato quando la prova appare evidente e si vuole evitare l'udienza preliminare. L'imputato e' citato direttamente davanti al giudice del dibattimento. Tipicamente il rito e' usato per reati gravi con prove particolarmente solide o, in alternativa, per evitare riti meno garantiti. La riforma ne aggiorna alcuni profili applicativi.

Il rito alternativo dopo il rigetto dell'abbreviato

Una delle novita piu rilevanti riguarda l'art. 458 CPP. La modifica al comma 2 e l'inserimento dei nuovi commi 2-bis e 2-ter consentono all'imputato, qualora il giudice rigetti la richiesta di abbreviato (di cui all'art. 438, comma 5, CPP), di formulare alla stessa udienza altre richieste: giudizio abbreviato semplice (ex art. 438, comma 1, CPP), patteggiamento, messa alla prova. E' un'innovazione importante che aumenta le opportunita strategiche dell'imputato.

Il nuovo art. 458-bis CPP

Il nuovo art. 458-bis CPP disciplina specificamente la richiesta di applicazione della pena nel giudizio immediato. Quando l'imputato formula la richiesta ai sensi dell'art. 446 CPP, il giudice fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio per la decisione, dandone avviso almeno cinque giorni prima al PM, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. La procedura e' specifica e dedicata, con tutele formali piu chiare rispetto al passato.

Il decreto penale di condanna

Il decreto penale di condanna (artt. 459-464 CPP) e' un rito speciale che consente al giudice, su richiesta del PM, di applicare una pena pecuniaria (eventualmente convertita) senza udienza, salva la facolta dell'imputato di proporre opposizione. La riforma adegua la disciplina alle novita telematiche e alla nuova architettura sanzionatoria (in particolare alle pene pecuniarie sostitutive e alla rateizzazione).

Il coordinamento con il decreto penale

Il giudizio immediato e il decreto penale sono riti alternativi tra loro: il PM sceglie il piu adatto in base alla gravita del reato e alla complessita del caso. Tipicamente il decreto penale e' adatto per reati di lieve gravita, mentre il giudizio immediato e' utilizzato per casi piu importanti. La riforma chiarisce alcuni profili applicativi del coordinamento.

La messa alla prova nel giudizio immediato

La possibilita di chiedere la messa alla prova (art. 168-bis CP) anche nel giudizio immediato e' valorizzata dalla riforma. La messa alla prova, in particolare per i reati di lieve o media gravita, e' uno strumento alternativo molto efficace: l'imputato si impegna in un programma di prestazione di lavoro di pubblica utilita e di condotte riparative, ottenendo (in caso di esito positivo) l'estinzione del reato.

La giustizia riparativa nel giudizio immediato

Anche nel giudizio immediato l'imputato puo accedere a un programma di giustizia riparativa. L'esito positivo del programma puo influenzare la commisurazione della pena, l'accesso alla messa alla prova, o costituire elemento per la remissione tacita della querela (per i reati procedibili a querela). La sinergia tra giudizio immediato e giustizia riparativa apre nuove possibilita di chiusura del procedimento.

Impatto pratico

Per la difesa, il giudizio immediato richiede pronto adattamento strategico: occorre valutare immediatamente l'opzione migliore (abbreviato, patteggiamento, messa alla prova, dibattimento). La nuova possibilita di formulare richieste alternative dopo il rigetto dell'abbreviato condizionato e' uno strumento strategico potente. Per le Procure, il direttissimo, il giudizio immediato e il decreto penale costituiscono un ventaglio di opzioni efficienti per gestire i procedimenti.

Domande frequenti

Cosa cambia con il nuovo art. 458-bis CPP?

Disciplina specificamente la procedura per la richiesta di patteggiamento nel giudizio immediato. Prevede udienza camerale dedicata con avviso a tutte le parti almeno cinque giorni prima, garantendo le tutele formali del rito.

Posso chiedere la messa alla prova nel giudizio immediato?

Si', tipicamente la richiesta puo essere formulata in udienza, con valutazione del giudice sulla sussistenza dei presupposti (reato compatibile, profilo dell'imputato, programma di trattamento).

Il decreto penale e' impugnabile?

Tipicamente non e' impugnabile in senso tecnico, ma l'imputato puo proporre opposizione entro quindici giorni dalla notifica, ottenendo il giudizio ordinario. L'opposizione e' lo strumento principale di tutela.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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