← Torna a Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022)
Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Ampliamento del patteggiamento con possibilita di accordi anche su pene accessorie e confisca facoltativa.
  • Riforma dell'art. 444 CPP con sostituzione della parola sanzione con pena.
  • Limitazione degli effetti civili, disciplinari, tributari e amministrativi della sentenza di patteggiamento.
  • Inserimento dell'art. 445 con nuova disciplina degli effetti.
  • Valorizzazione del contraddittorio in fase di accordo.

Testo dell'articoloVigente

Art. 25 D.Lgs. 150/2022 — Modifiche al Titolo II del Libro VI del codice di procedura penale

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato

1. Al Titolo II del Libro VI del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 444: 1) al comma 1, la parola: «sanzione» è sostituita con la seguente: «pena» e, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «L’imputato e il pubblico ministero possono altresì chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato.»; 2) al comma 2, dopo le parole: «circostanze prospettate dalle parti,» sono inserite le seguenti «le determinazioni in merito alla confisca,» e le parole: «congrua la pena indicata» sono sostituite dalle seguenti: «congrue le pene indicate,»; b) all’articolo 445, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. La sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.»; c) all’articolo 446: 1) al comma 1, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o all’udienza prevista dal comma 2-bis dello stesso articolo»; 2) al comma 3, le parole: «nelle forme previste dall’articolo 583, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore»; d) all’articolo 447, comma 1, al primo periodo le parole: «in calce alla richiesta» sono soppresse e, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Nel decreto di fissazione dell’udienza la persona sottoposta alle indagini è informata che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.»; e) all’articolo 448: 1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Nei casi previsti dal comma 1, quando l’imputato e il pubblico ministero concordano l’applicazione di una pena sostitutiva di cui all’ articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all’ufficio di esecuzione penale esterna competente. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 545-bis, comma 2.»; 2) al comma 3, dopo le parole «dell’articolo 578» sono aggiunte le seguenti: «, comma 1». Note all’art. 25: – Si riporta il testo degli articoli 444 , 445 , 446 , 447 e 448 del codice di procedura penale , come modificati dal presente decreto: “Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). –

1. L’imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l’applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. L’imputato e il pubblico ministero possono altresì chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato.

1-bis. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale , nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell’ articolo 99, quarto comma, del codice penale , qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314 , 317 , 318 , 319 , 319-ter , 319-quater e 322-bis del codice penale , l’ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, le determinazioni in merito alla confisca, nonché congrue le pene indicate, ne dispone con sentenza l’applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l’imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell’articolo 75, comma

3. Si applica l’articolo

537-bis. 3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l’efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta.

3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale , la parte, nel formulare la richiesta, puosubordinarne l’efficacia all’esenzione dalle pene accessorie previste dall’ articolo 317-bis del codice penale ovvero all’estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l’estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta. “Art. 445 (Effetti dell’applicazione della pena su richiesta). –

1. La sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l’applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall’ articolo 240 del codice penale . Nei casi previsti dal presente comma è fatta salva l’applicazione del comma

1-ter. 1-bis. La sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.

1-ter. Con la sentenza di applicazione della pena di cui all’articolo 444, comma 2, del presente codice per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale , il giudice può applicare le pene accessorie previste dall’ articolo 317-bis del codice penale .

2. Il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l’applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.” “Art. 446 (Richiesta di applicazione della pena e consenso). –

1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall’articolo 444, comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3, e 422, comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall’articolo 458, comma 1 o all’udienza prevista dal comma 2-bis dello stesso articolo.

2. La richiesta e il consenso nell’udienza sono formulati oralmente; negli altri casi sono formulati con atto scritto.

3. La volontà dell’imputato è espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.

4. Il consenso sulla richiesta può essere dato entro i termini previsti dal comma 1, anche se in precedenza era stato negato.

5. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta o del consenso, dispone la comparizione dell’imputato.

6. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni.” “Art. 447 (Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari). –

1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell’altra parte, fissa, con decreto, l’udienza per la decisione, assegnando, se necessario, un termine al richiedente per la notificazione all’altra parte. Nel decreto di fissazione dell’udienza la persona sottoposta alle indagini è informata che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. Almeno tre giorni prima dell’udienza il fascicolo del pubblico ministero è depositato nella cancelleria del giudice.

2. Nell’udienza il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono.

3. Se la richiesta è presentata da una parte, il giudice fissa con decreto un termine all’altra parte per esprimere il consenso o il dissenso e dispone che la richiesta e il decreto siano notificati a cura del richiedente. Prima della scadenza del termine non è consentita la revoca o la modifica della richiesta e in caso di consenso si procede a norma del comma 1.” “Art. 448 (Provvedimenti del giudice). –

1. Nell’udienza prevista dall’articolo 447, nell’udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta prevista dall’articolo 444, comma 1, pronuncia immediatamente sentenza. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari, l’imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può rinnovare la richiesta e il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza. La richiesta non è ulteriormente rinnovabile dinanzi ad altro giudice. Nello stesso modo il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta.

1-bis. Nei casi previsti dal comma 1, quando l’imputato e il pubblico ministero concordano l’applicazione di una pena sostitutiva di cui all’ articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all’ufficio di esecuzione penale esterna competente. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 545-bis, comma

2. 2. In caso di dissenso, il pubblico ministero può proporre appello; negli altri casi la sentenza è inappellabile.

2-bis. Il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.

3. Quando la sentenza è pronunciata nel giudizio di impugnazione, il giudice decide sull’azione civile a norma dell’articolo 578, comma 1.”.

Commento

L'articolo 25 del decreto interviene sul Titolo II del Libro VI del codice di procedura penale, dedicato all'applicazione della pena su richiesta (cosiddetto patteggiamento). La riforma e' una delle piu significative dell'intero decreto: amplia il perimetro del patteggiamento, lo rende negozialmente piu ricco e ne limita gli effetti collaterali, in coerenza con la presunzione di innocenza e con la finalita deflattiva.

L'ampliamento dell'accordo (art. 444 CPP)

La modifica piu rilevante riguarda l'art. 444 CPP: imputato e PM possono ora accordarsi non solo sulla pena principale, ma anche sulla non applicazione delle pene accessorie (o sulla loro applicazione per durata determinata) e sulla confisca facoltativa (sostituendola con la confisca di beni specifici o di un importo determinato). E' un'estensione significativa che valorizza l'accordo come strumento autenticamente negoziale.

Le pene accessorie

Le pene accessorie (per esempio l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione legale, la sospensione dalla professione, la perdita della patria potesta) hanno spesso un impatto sulla vita quotidiana piu significativo della stessa pena detentiva. La possibilita di patteggiare anche su queste sanzioni amplia notevolmente lo spazio di trattativa: l'imputato puo accettare una pena principale piu severa in cambio di limitazioni sulle pene accessorie, o viceversa. La riforma rispetta i limiti previsti dal nuovo comma 3-bis dell'art. 444 CPP.

La confisca facoltativa

La confisca facoltativa (art. 240 CP) era tradizionalmente decisa dal giudice in via autonoma. La riforma consente alle parti di accordarsi su modalita specifiche: per esempio, confisca limitata a beni determinati invece che generalizzata, confisca per equivalente di un importo predeterminato. E' una innovazione significativa per i reati economici e patrimoniali.

Gli effetti della sentenza (art. 445 CPP)

Il nuovo art. 445, comma 1-bis, CPP riscritto stabilisce un principio fondamentale: la sentenza di patteggiamento, anche dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non puo essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi (incluso il giudizio di responsabilita contabile). Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano il patteggiamento alla sentenza di condanna. E' una limitazione di portata enorme: il patteggiamento diventa una via processuale "leggera", che non trascina conseguenze sistemiche.

La presunzione di innocenza

La nuova disciplina degli effetti attua la direttiva 2016/343/UE sulla presunzione di innocenza. Il patteggiamento non e' una "confessione" e non puo essere usato sistematicamente in altri contenziosi a sfavore dell'imputato. Tipicamente l'imputato che pattegga in penale (per ragioni di efficienza, di sconto di pena, di certezza dell'esito) non vede automaticamente prevalente la sua posizione contro di se in sede civile, amministrativa o tributaria.

L'equiparazione residuale alla condanna

Salvo quanto previsto dai primi due periodi del comma 1-bis o da diverse disposizioni di legge, la sentenza di patteggiamento e' equiparata a una pronuncia di condanna. E' l'equilibrio del sistema: per gli effetti penali (precedenti, recidiva, esecuzione della pena) il patteggiamento equivale a condanna; per gli effetti extrapenali (civili, disciplinari, tributari, amministrativi) si applica il regime di esclusione.

Il ruolo del giudice

Il giudice mantiene un ruolo essenziale: verifica la qualificazione giuridica, la congruita della pena, l'assenza di cause di non punibilita. Le determinazioni delle parti sulla confisca devono essere oggetto di valutazione del giudice, che puo non omologare l'accordo. La riforma rafforza alcuni profili del controllo giurisdizionale.

Impatto pratico

Per la difesa, il patteggiamento allargato apre spazi negoziali nuovi: si puo trattare su pene accessorie e confisca, costruendo accordi piu equilibrati. La limitazione degli effetti extrapenali rende il patteggiamento ancora piu attrattivo. Per le Procure, la possibilita di accordi piu articolati puo facilitare la chiusura di procedimenti complessi. Per i giudici, il controllo richiede maggiore attenzione, perche gli accordi sono piu complessi.

Domande frequenti

Si puo patteggiare anche la confisca?

Si', dopo la riforma le parti possono accordarsi sulla confisca facoltativa (modalita, beni specifici, importi). Per la confisca obbligatoria restano limiti specifici.

Il patteggiamento penale danneggia in sede civile?

Tipicamente no, salvo applicazione delle disposizioni eccezionali. La riforma esclude l'utilizzo della sentenza di patteggiamento come prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi.

Lo sconto di pena nel patteggiamento e' di un terzo?

Si', tipicamente. Per pene patteggiate superiori a determinate soglie possono operare regole specifiche, ma il principio generale e' lo sconto di un terzo sulla pena base.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.