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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Riforma del giudizio abbreviato con valorizzazione delle modalita condizionate.
  • Razionalizzazione dei criteri di ammissibilita e di sconti di pena.
  • Coordinamento con la giustizia riparativa come elemento valutativo.
  • Tutela del contraddittorio interno al rito abbreviato.
  • Aggiornamento della procedura impugnatoria della sentenza abbreviata.

Testo dell'articoloVigente

Art. 24 D.Lgs. 150/2022 — Modifiche al Titolo I del Libro VI del codice di procedura penale

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato

1. Al Titolo I del Libro VI del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 438: 1) al comma 3, le parole: «nelle forme previste dall’articolo 583, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore»; 2) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «il giudizio abbreviato se» sono inserite le seguenti: «, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili,» e le parole: «compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili» sono sostituite dalle seguenti: «il giudizio abbreviato realizza comunque una economia processuale, in relazione ai prevedibili tempi dell’istruzione dibattimentale»; 3) al comma 6-ter, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «In ogni altro caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile o rigettata, l’imputato può riproporre la richiesta prima dell’apertura del dibattimento e il giudice, se ritiene illegittima la dichiarazione di inammissibilità o ingiustificato il rigetto, ammette il giudizio abbreviato.»; b) all’articolo 441, al comma 6, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Le prove dichiarative sono documentate nelle forme previste dall’articolo 510.»; c) all’articolo 442, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Quando né l’imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell’esecuzione.». Note all’art. 24: – Si riporta il testo degli articoli 438 , 441 e 442 del codice di procedura penale , come modificati dal presente decreto: “Art. 438 (Presupposti del giudizio abbreviato). –

1. L’imputato può chiedere che il processo sia definito all’udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all’articolo 441, comma

5. 1-bis. Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo.

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e

422. 3. La volontà dell’imputato è espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.

4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l’imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso, l’imputato ha facoltà di revocare la richiesta.

5. L’imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell’articolo 442, comma 1-bis, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili, l’integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e il giudizio abbreviato realizza comunque una economia processuale, in relazione ai prevedibili tempi dell’istruzione dibattimentale. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l’ammissione di prova contraria. Resta salva l’applicabilità dell’articolo

423. 5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell’articolo

444. 6. In caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1-bis e 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma

2. 6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice.

6-ter. Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-bis, il giudice, se all’esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell’articolo 442, comma

2. In ogni altro caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile o rigettata, l’imputato può riproporre la richiesta prima dell’apertura del dibattimento e il giudice, se ritiene illegittima la dichiarazione di inammissibilità o ingiustificato il rigetto, ammette il giudizio abbreviato.” “Art. 441 (Svolgimento del giudizio abbreviato). –

1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l’udienza preliminare, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 422 e

423. 2. La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del rito abbreviato.

3. Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio; il giudice dispone che il giudizio si svolga in pubblica udienza quando ne fanno richiesta tutti gli imputati.

4. Se la parte civile non accetta il rito abbreviato non si applica la disposizione di cui all’articolo 75, comma

3. 5. Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche d’ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione. Resta salva in tale caso l’applicabilità dell’articolo

423. 6. All’assunzione delle prove di cui al comma 5 del presente articolo e all’articolo 438, comma 5, si procede nelle forme previste dall’articolo 422, commi 2, 3 e

4. Le prove dichiarative sono documentate nelle forme previste dall’articolo 510.” “Art. 442 (Decisione). –

1. Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti.

1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all’articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all’articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell’udienza.

2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto. [Alla pena dell’ergastoloè sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell’ergastolo].

2-bis. Quando né l’imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell’esecuzione.

3. ABROGATO.

4. Si applica la disposizione dell’articolo 426, comma 2.”.

Commento

L'articolo 24 del decreto interviene sul Titolo I del Libro VI del codice di procedura penale, dedicato al giudizio abbreviato. L'abbreviato e' uno dei riti speciali piu utilizzati, e la riforma ne aggiorna la disciplina per renderlo piu efficace e attrattivo, in coerenza con le finalita deflattive complessive del decreto.

Il giudizio abbreviato

Il giudizio abbreviato (artt. 438-443 CPP) e' il rito in cui l'imputato rinuncia al dibattimento ordinario in cambio di uno sconto di pena (un terzo). Il giudice decide sulla base degli atti raccolti durante le indagini, con eventuale integrazione probatoria. Il rito si svolge tipicamente in camera di consiglio, con la partecipazione del PM, dell'imputato e della parte civile.

L'abbreviato semplice e condizionato

L'abbreviato puo essere "semplice" (l'imputato accetta il rito senza richiedere prove ulteriori) o "condizionato" (l'imputato chiede l'integrazione probatoria, per esempio l'audizione di un consulente tecnico o di un testimone). Il condizionato e' subordinato all'ammissibilita della prova richiesta. La riforma valorizza il condizionato, riconoscendone l'utilita per consentire approfondimenti probatori senza rinunciare allo sconto di pena.

I criteri di ammissibilita

Il giudice valuta l'ammissibilita dell'abbreviato condizionato considerando: necessita della prova richiesta ai fini della decisione, compatibilita con le finalita di economia processuale, possibilita di assunzione in tempi compatibili. Se la prova non e' ritenuta necessaria o compatibile, il giudice puo rigettare la condizione e procedere con l'abbreviato semplice (se l'imputato lo accetta) o con il dibattimento ordinario.

Lo sconto di pena

Lo sconto e' di un terzo per la maggior parte dei reati. Per alcuni reati specifici sono previsti sconti differenziati o esclusioni dell'accesso al rito (per esempio per reati gravi punibili con l'ergastolo, dove l'abbreviato e' precluso o ammesso con riduzioni diverse). La riforma mantiene questo impianto, razionalizzando alcuni profili applicativi.

Il coordinamento con la giustizia riparativa

La partecipazione a un programma di giustizia riparativa con esito positivo costituisce un elemento di valutazione per la commisurazione della pena nell'abbreviato. Il giudice puo considerare il percorso riparativo come fattore ulteriore di mitigazione, in aggiunta allo sconto del rito. Tipicamente il combinato puo portare a pene significativamente piu lievi rispetto al dibattimento ordinario.

L'impugnazione

La sentenza di abbreviato e' impugnabile secondo le regole ordinarie (appello, ricorso per cassazione), con alcune specificita. Tipicamente le impugnazioni della sentenza abbreviata sono meno frequenti e ottengono accoglimento meno spesso, perche il rito presuppone una decisione su atti definiti. Cio non riduce le tutele difensive, ma orienta la strategia processuale.

L'abbreviato a richiesta del PM

La riforma valorizza in alcune ipotesi la possibilita per il PM di proporre o sollecitare l'abbreviato. Tipicamente cio avviene quando l'impianto accusatorio e' particolarmente solido e l'abbreviato e' nell'interesse di tutte le parti. Si tratta di un meccanismo di efficienza che apre nuovi spazi negoziali.

Impatto pratico

Per la difesa, la scelta dell'abbreviato richiede una valutazione complessa: solidita del materiale investigativo, prospettive del dibattimento, possibilita di prove difensive, profilo del cliente. L'abbreviato condizionato puo essere uno strumento potente quando una specifica prova puo modificare l'esito ma il quadro generale non e' favorevole al dibattimento prolungato.

Domande frequenti

Conviene sempre chiedere l'abbreviato?

No, dipende dalla solidita dell'accusa e dalle prove difensive disponibili. Se l'accusa e' debole o si possono produrre prove decisive in dibattimento, l'abbreviato puo non essere la scelta migliore.

Posso chiedere l'abbreviato dopo l'udienza preliminare?

Tipicamente no, la richiesta deve essere proposta entro termini stretti, di regola in udienza preliminare. Esistono ipotesi residuali di accesso in fasi successive ma con limiti precisi.

Lo sconto di un terzo si applica sempre?

Tipicamente si', salvo eccezioni per reati di particolare gravita. La riforma mantiene l'impianto generale ma puo prevedere modulazioni specifiche per categorie particolari.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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