Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 19 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al Titolo VI del Libro V del codice di procedura penale

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

1. Al Titolo VI del Libro V del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 386: 1) al comma 1, alla lettera i) il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente «;» e, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente: «i-bis) della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.»; 2) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. La comunicazione scritta di cui al comma 1 viene allegata agli atti in forma di documento informatico. Se l’originale è redatto in forma di documento analogico, si osservano le disposizioni degli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3.»; b) all’articolo 391, comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Quando l’arrestato, il fermato o il difensore ne fanno richiesta il giudice può autorizzarli a partecipare a distanza.». Note all’art. 19: – Si riporta il testo degli articoli 386 e 391 del codice di procedura penale , come modificati dal presente decreto: “Art. 386 (Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo). –

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l’arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo ove l’arresto o il fermo è stato eseguito. Consegnano all’arrestato o al fermato una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, se questi non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informano: a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge; b) del diritto di ottenere informazioni in merito all’accusa; c) del diritto all’interprete ed alla traduzione di atti fondamentali; d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere; e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda l’arresto o il fermo; f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari; g) del diritto di accedere all’assistenza medica di urgenza; h) del diritto di essere condotto davanti all’autorità giudiziaria per la convalida entro novantasei ore dall’avvenuto arresto o fermo; i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l’interrogatorio e di proporre ricorso per cassazione contro l’ordinanza che decide sulla convalida dell’arresto o del fermo; i-bis) della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all’arrestato o al fermato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l’obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all’arrestato o al fermato.

1-ter. La comunicazione scritta di cui al comma 1 viene allegata agli atti in forma di documento informatico. Se l’originale è redatto in forma di documento analogico, si osservano le disposizioni degli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma

3. 2. Dell’avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a normadell’articolo

97. 3. Qualora non ricorra l’ipotesi previstadall’articolo 389comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l’arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall’arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale, anche per via telematica, salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore. Il verbale contiene l’eventuale nomina del difensore di fiducia, l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui l’arresto o il fermo è stato eseguito e l’enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato nonché la menzione dell’avvenuta consegna della comunicazione scritta o dell’informazione orale fornita ai sensi del comma

1-bis. 4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l’arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito, salvo quanto previstodall’articolo

558. 5. Il pubblico ministero può disporre che l’arrestato o il fermato sia custodito, in uno dei luoghi indicati nel comma 1dell’articolo 284 ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale o mandamentale.

6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria trasmettono il verbale di fermo anche al pubblico ministero che lo ha disposto, se diverso da quello indicato nel comma

1. 7. L’arresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati i termini previsti dal comma 3.” “Art. 391 (Udienza di convalida). –

1. L’udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore dell’arrestato o del fermato. Quando l’arrestato, il fermato o il difensore ne fanno richiesta, il giudice può autorizzarli a partecipare a distanza.

2. Se il difensore di fiducia o di ufficio non è stato reperito o non è comparso, il giudice provvede a normadell’articolo 97 comma

4. Il giudice altresì, anche d’ufficio, verifica che all’arrestato o al fermato sia stata data la comunicazione di cuiall’articolo 386, comma 1, o che comunque sia stato informato ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo, e provvede, se del caso, a dare o a completare la comunicazione o l’informazione ivi indicate.

3. Il pubblico ministero, se comparso, indica i motivi dell’arresto o del fermo e illustra le richieste in ordine alla libertà personale. Il giudice procede quindi all’interrogatorio dell’arrestato o del fermato, salvo che questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire; sente in ogni caso il suo difensore.

4. Quando risulta che l’arresto o il fermo è stato legittimamente eseguito e sono stati osservati i termini previsti dagli articoli 386 comma 3 e 390 comma 1, il giudice provvede alla convalida con ordinanza. Contro l’ordinanza che decide sulla convalida, il pubblico ministero e l’arrestato o il fermato possono proporre ricorso per cassazione.

5. Se ricorrono le condizioni di applicabilità previstedall’articolo 273e taluna delle esigenze cautelari previste dall’articolo 274, il giudice dispone l’applicazione di una misura coercitiva a normadell’articolo

291. Quando l’arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicatinell’articolo 381, comma 2, ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza, l’applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e

280. 6. Quando non provvede a norma del comma 5, il giudice dispone con ordinanza la immediata liberazione dell’arrestato o del fermato.

7. Le ordinanze previste dai commi precedenti, se non sono pronunciate in udienza, sono comunicate o notificate a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Le ordinanze pronunciate in udienza sono comunicate al pubblico ministero e notificate all’arrestato o al fermato, se non comparsi. I termini per l’impugnazione decorrono dalla lettura del provvedimento in udienza ovvero dalla sua comunicazione o notificazione. L’arresto o il fermo cessa di avere efficacia se l’ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata anche quarantotto ore successive al momento in cui l’arrestato o il fermato è stato posto a disposizione del giudice.”.

In sintesi

  • Riforma dell'incidente probatorio con ampliamento delle ipotesi e nuove tutele per i soggetti vulnerabili.
  • Valorizzazione dell'audizione protetta di minori e vittime di reati gravi.
  • Coordinamento con la videoregistrazione integrale dell'audizione.
  • Innovazione delle procedure di urgenza per atti non rinviabili.
  • Razionalizzazione del contraddittorio e della partecipazione delle parti.
Indice dei contenuti

L'articolo 19 del decreto riforma l'incidente probatorio, disciplinato nel Titolo VI del Libro V del codice di procedura penale. L'incidente probatorio e' lo strumento che consente l'assunzione anticipata della prova in casi di non rinviabilita o di particolare delicatezza, anticipando il contraddittorio dibattimentale alla fase delle indagini. La riforma ne amplia le ipotesi e ne rafforza le tutele, specialmente per i soggetti vulnerabili.

La funzione dell'incidente probatorio

L'incidente probatorio (art. 392 CPP) consente di assumere una prova prima del dibattimento in casi tipizzati: testimonianze non rinviabili (morte imminente, irreperibilita, espatrio), audizioni di soggetti vulnerabili, accertamenti tecnici non ripetibili. L'audizione avviene davanti al GIP con la partecipazione delle parti e dei difensori: il risultato e' una prova legittimamente utilizzabile in dibattimento. La riforma valorizza questa funzione di anticipazione del contraddittorio.

I soggetti vulnerabili

L'estensione dell'incidente probatorio ai minori, agli infermi di mente e alle persone in condizione di particolare vulnerabilita e' una delle novita piu importanti. Per queste categorie l'audizione protetta avviene in ambiente neutrale, con la presenza di un esperto psicologo, con modalita che evitano la rivittimizzazione. La registrazione audiovisiva integrale e' obbligatoria: serve a evitare la ripetizione del trauma in dibattimento. La direttiva 2012/29/UE sui diritti delle vittime trova attuazione organica.

Le ipotesi tradizionali

Restano operative le ipotesi tradizionali: testimonianze a rischio (per malattia grave, espatrio, irreperibilita), confronti, ricognizioni, esperimenti giudiziari, perizie non ripetibili. La riforma chiarisce alcuni aspetti applicativi, in particolare in materia di certezza del rischio di non assunzione successiva.

La procedura

La richiesta di incidente probatorio e' proposta dal PM o dall'indagato/imputato; e' notificata alle altre parti, che possono opporsi o controdedurre. Il GIP fissa l'udienza in tempi rapidi (tipicamente dieci giorni dalla richiesta) e provvede all'assunzione della prova. La partecipazione di tutte le parti garantisce il pieno contraddittorio: il risultato e' utilizzabile in dibattimento come qualunque prova legittimamente assunta.

La videoregistrazione integrale

Per gli incidenti probatori che riguardano soggetti vulnerabili, la videoregistrazione integrale e' obbligatoria a pena di inutilizzabilita. E' una novita che valorizza la prova orale: il dibattimento puo essere svolto senza ripetere l'audizione, semplicemente acquisendo e riproducendo la registrazione. La tutela del soggetto vulnerabile si combina con un'efficienza processuale crescente.

Coordinamento con la giustizia riparativa

L'incidente probatorio non interferisce con il programma di giustizia riparativa: tipicamente puo essere svolto in parallelo. L'audizione anticipata del soggetto vulnerabile non e' incompatibile con una successiva mediazione, ma anzi puo contribuire a definire i contorni del fatto in vista di un possibile accordo riparativo.

Impatto pratico

Per la difesa, l'incidente probatorio e' uno strumento strategico: consente di anticipare il controesame, di scrutare la solidita delle testimonianze, di proporre prove alternative. Per le Procure, e' un mezzo per consolidare l'impianto accusatorio prima del giudizio. Per i soggetti vulnerabili, e' una garanzia contro la ripetizione traumatica della propria esperienza in piu sedi.

Casi pratici

Caso 1: audizione protetta di minore

Una minore, vittima di un grave reato sessuale, viene sentita in incidente probatorio. L'audizione si svolge in una sala dedicata con una psicologa esperta, mentre giudice, PM e difensori partecipano da un'aula collegata. La registrazione integrale viene depositata nel fascicolo informatico. In dibattimento la deposizione viene acquisita e riprodotta, evitando alla minore di ripetere l'esperienza.

Caso 2: testimonianza a rischio di non assunzione

Caio, testimone chiave in un procedimento per omicidio, deve trasferirsi all'estero per ragioni di lavoro stabile. Il PM richiede l'incidente probatorio per assumerne la testimonianza prima della partenza. L'audizione si svolge in tempi rapidi, con piena partecipazione del contraddittorio. La testimonianza acquisita rimane utilizzabile in dibattimento, anche se Caio non potra essere richiamato.

Domande frequenti

L'incidente probatorio si puo svolgere solo in fase di indagini?

Tipicamente si', e' un istituto della fase delle indagini preliminari. Nelle fasi successive operano altri strumenti (assunzione anticipata di prove in dibattimento, audizioni rogatorie).

Le parti devono partecipare obbligatoriamente?

Si', la regolarita dell'incidente probatorio richiede il rispetto del contraddittorio. La mancata partecipazione di una parte regolarmente avvisata non invalida l'atto, ma puo essere oggetto di contestazione nella fase successiva.

L'audizione di un minore richiede sempre la videoregistrazione?

Tipicamente si', la videoregistrazione integrale e' obbligatoria a pena di inutilizzabilita per le audizioni di minori e altri soggetti vulnerabili. E' una tutela rafforzata recente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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