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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Riforma della chiusura delle indagini preliminari e dei termini per l'esercizio dell'azione penale.
  • Innovazione dell'avviso di conclusione delle indagini.
  • Coordinamento con la nuova formula della ragionevole previsione di condanna.
  • Valorizzazione del contraddittorio anticipato sull'imputazione provvisoria.
  • Razionalizzazione dei tempi tra chiusura indagini e udienza preliminare.

Testo dell'articoloVigente

Art. 18 D.Lgs. 150/2022 — Modifiche al Titolo V del Libro V del codice di procedura penale

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato

1. Al Titolo V del Libro V del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 360, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Il pubblico ministero può autorizzare la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato, i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati, che ne facciano richiesta, a partecipare a distanza al conferimento dell’incarico o agli accertamenti.»; b) all’articolo 362, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente: «1-quater. Alla persona chiamata a rendere informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica.»; c) all’articolo 369: 1) al comma 1, le parole: «invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno,» sono sostituite dalla seguente: «notifica»; 2) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. Il pubblico ministero avvisa inoltre la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.»; d) all’articolo 370: 1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi consentono, il pubblico ministero può disporre che l’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini si svolga a distanza. Allo stesso modo, il pubblico ministero provvede nei casi in cui il compimento dell’interrogatorio è delegato alla polizia giudiziaria ai sensi del comma 1.»; 2) al comma 2, dopo le parole: «365 e 373», sono aggiunte le seguenti: «e, nel caso di cui al comma 1-bis, le disposizioni dell’articolo 133-ter in quanto compatibili»; 3) al comma 3, dopo le parole: «altro tribunale,» le parole: «il pubblico ministero,» sono soppresse e dopo le parole: «procedere personalmente», sono inserite le seguenti: «e, nei casi di interrogatorio, di provvedere ai sensi del comma 1-bis, il pubblico ministero»; e) all’articolo 373: 1) al comma 1, lettera d), la parola: «sommarie» è soppressa; 2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Alla documentazione degli interrogatori di cui al comma 1, lettere b) e d-bis), si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica.

2-ter. Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 1, lettera d), si procede altresì mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.

2-quater. Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l’atto.

2-quinquies. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 2-bis e 2-ter è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata anche dalla polizia giudiziaria che assiste il pubblico ministero.». Note all’art. 18: – Si riporta il testo degli articoli 360 , 362 , 369 , 370 e 373 del codice di procedura penale , come modificati dal presente decreto: “Art. 360 (Accertamenti tecnici non ripetibili). –

1. Quando gli accertamenti previstidall’articolo 359riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell’ora e del luogo fissati per il conferimento dell’incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici.

2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 364comma

2. 3. I difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell’incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.

3-bis. Il pubblico ministero può autorizzare la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato, i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati, che ne facciano richiesta, a partecipare a distanza al conferimento dell’incarico o agli accertamenti.

4. Qualora, prima del conferimento dell’incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio [ c.p.p. 392], il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti.

4-bis. La riserva di cui al comma 4 perde efficacia e non può essere ulteriormente formulata se la richiesta di incidente probatorio non è proposta entro il termine di dieci giorni dalla formulazione della riserva stessa.

5. Fuori del caso di inefficacia della riserva di incidente probatorio previsto dal comma 4-bis, se il pubblico ministero, malgrado l’espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate nell’ultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento.” “Art. 362 (Assunzione di informazioni). –

1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degliarticoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e

203. 1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cuiall’articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile. Allo stesso modo provvede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l’assoluta necessità per le indagini.

1-ter. Quando si procede per il delitto previstodall’ articolo 575 del codice penale , nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagliarticoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale , ovvero dagliarticoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degliarticoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa.

1-quater. Alla persona chiamata a rendere informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica.” “Art. 369 (Informazione di garanzia). –

1. Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero notifica alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia.

1-bis. Il pubblico ministero informa altresì la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa del diritto alla comunicazione previstodall’articolo 335, comma

3. 1-ter. Il pubblico ministero avvisa inoltre la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

2. ABROGATO.” “Art. 370 (Atti diretti e atti delegati). –

1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l’assistenza necessaria del difensore.

1-bis. Quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi consentono, il pubblico ministero può disporre che l’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini si svolga a distanza. Allo stesso modo, il pubblico ministero provvede nei casi in cui il compimento dell’interrogatorio è delegato alla polizia giudiziaria ai sensi del comma

1. 2. Quando procede a norma del comma 1, la polizia giudiziaria osserva le disposizioni degli articoli 364, 365 e 373 e, nel caso di cui al comma 1-bis, le disposizioni dell’articolo 133-ter in quanto compatibili.

2-bis. Se si tratta del delitto previstodall’ articolo 575 del codice penale , nella forma tentata, o di uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dagliarticoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degliarticoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero.

2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell’attività nelle forme e con le modalità previstedall’articolo

357. 3. Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, qualora non ritenga di procedere personalmente e, nei casi di interrogatorio, di provvedere ai sensi del comma 1-bis, il pubblico ministero può delegare, secondo la rispettiva competenza per materia, il pubblico ministero presso il tribunale del luogo.

4. Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri gravi motivi, il pubblico ministero delegato a norma del comma 3 ha facoltà di procedere di propria iniziativa anche agli atti che a seguito dello svolgimento di quelli specificamente delegati appaiono necessari ai fini delle indagini.” “Art. 373 (Documentazione degli atti). –

1. Salvo quanto disposto in relazione a specifici atti, è redatto verbale: a) delle denunce, querele e istanze di procedimento presentate oralmente; b) degli interrogatori e dei confronti con la persona sottoposta alle indagini; c) delle ispezioni, delle perquisizioni e dei sequestri; d) delle informazioni assunte a norma dell’articolo 362; d-bis) dell’interrogatorio assunto a norma dell’articolo 363; e) degli accertamenti tecnici compiuti a norma dell’articolo

360. 2. Il verbale è redatto secondo le modalità previste nel titolo III del libro II.

2-bis. Alla documentazione degli interrogatori di cui al comma 1, lettere b) e d-bis), si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica.

2-ter. Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 1, lettera d), si procede altresì mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.

2-quater. Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l’atto.

2-quinquies. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 2-bis e 2-ter è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata anche dalla polizia giudiziaria che assiste il pubblico ministero.

3. Alla documentazione delle attività di indagine preliminare, diverse da quelle previste dal comma 1, si procede soltanto mediante la redazione del verbale in forma riassuntiva ovvero, quando si tratta di atti a contenuto semplice o di limitata rilevanza, mediante le annotazioni ritenute necessarie.

4. Gli atti sono documentati nel corso del loro compimento ovvero immediatamente dopo quando ricorrono insuperabili circostanze, da indicarsi specificamente, che impediscono la documentazione contestuale.

5. L’atto contenente la notizia di reato e la documentazione relativa alle indagini sono conservati in apposito fascicolo presso l’ufficio del pubblico ministero assieme agli atti trasmessi dalla polizia giudiziaria a norma dell’articolo

357. 6. Alla redazione del verbale e delle annotazioni provvede l’ufficiale di polizia giudiziaria o l’ausiliario che assiste il pubblico ministero. Si applica la disposizione dell’articolo 142.”.

Commento

L'articolo 18 del decreto interviene sul Titolo V del Libro V del codice di procedura penale, dedicato alla chiusura delle indagini preliminari e all'esercizio dell'azione penale. La riforma razionalizza la fase di transizione dall'indagine al processo, valorizzando il contraddittorio anticipato e fissando termini piu certi per gli atti del pubblico ministero. E' un capitolo cruciale per i tempi e per le garanzie del procedimento.

L'avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis CPP)

L'avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415-bis CPP) e' lo strumento di garanzia che assicura il contraddittorio nella fase di transizione. La riforma rafforza i contenuti dell'avviso: indicazione precisa dei fatti contestati, indicazione delle norme penali violate, riferimento agli atti del fascicolo. L'indagato puo presentare memorie, produrre documenti, chiedere di essere interrogato, chiedere l'assunzione di mezzi di prova. Il PM e' tenuto a valutare le richieste e a rispondere motivatamente.

I termini per il deposito

Dopo la notifica dell'avviso, l'indagato ha venti giorni per presentare richieste (memorie, documenti, audizione). Il PM, valutate le richieste, decide entro un termine fissato: se non vi sono ulteriori indagini, esercita l'azione penale o richiede l'archiviazione. La riforma garantisce la sequenza con maggiore disciplina temporale, riducendo il rischio di stasi tra chiusura delle indagini e atto di accusa.

L'imputazione

L'imputazione e' formulata in coerenza con il nuovo standard della ragionevole previsione di condanna. Tipicamente il PM, prima di esercitare l'azione penale, verifica che gli elementi raccolti siano sufficienti non solo a sostenere l'accusa ma a fondare una previsione ragionevole di condanna. E' una soglia piu elevata, che condiziona la scelta tra azione penale e archiviazione.

Il diritto di difesa nella fase di chiusura

La fase di chiusura delle indagini e' un momento privilegiato per la difesa: l'indagato ha accesso al fascicolo investigativo e puo orientare le proprie strategie. Tipicamente la richiesta di interrogatorio puo essere utile per chiarire posizioni o introdurre elementi nuovi; le memorie tecniche possono mettere in luce profili di inutilizzabilita delle prove; le richieste di indagini integrative possono colmare lacune favorevoli all'indagato.

La giustizia riparativa nella fase di chiusura

La fase di chiusura delle indagini e' un momento privilegiato per attivare programmi di giustizia riparativa: i tempi sono maturati, le posizioni delle parti sono note, l'intervento del mediatore puo facilitare soluzioni che evitano il processo. La riforma valorizza esplicitamente questa possibilita, con conseguenti riflessi sull'archiviazione o sulle richieste di riti alternativi.

Il coordinamento con i termini delle indagini

I termini di durata delle indagini preliminari (art. 405 CPP) sono confermati nel loro impianto generale: sei mesi (estensibili a un anno) per la maggior parte dei reati, diciotto mesi per quelli piu gravi. La riforma rafforza la disciplina dei termini, con meccanismi di proroga piu rigorosi e con sanzioni di inutilizzabilita degli atti compiuti oltre il termine. E' una garanzia di effettivita della tutela del tempo del processo.

Il decreto di citazione diretta

Per i reati a citazione diretta (tipicamente quelli di media gravita), l'azione penale e' esercitata con decreto di citazione direttamente avanti al giudice del dibattimento (artt. 549 e ss. CPP). La riforma adegua questa modalita alle novita generali e ne rafforza alcune garanzie procedurali, in coordinamento con il nuovo regime telematico.

Impatto pratico

Per la difesa, l'avviso di conclusione delle indagini diventa un momento decisivo: occorre lavorare con attenzione sul fascicolo, predisporre memorie analitiche, valutare il rito alternativo piu adatto e considerare l'accesso al programma riparativo. Per le Procure, la disciplina piu rigorosa dei termini impone organizzazione e disciplina dei carichi di lavoro.

Domande frequenti

Quanti giorni ho per rispondere all'avviso ex 415-bis?

Tipicamente venti giorni dalla notifica. Il termine puo essere modulato a seconda della complessita del caso, ma la regola e' la venti giornata.

Conviene sempre chiedere l'interrogatorio dopo l'avviso?

Non sempre. L'interrogatorio puo esporre l'indagato a domande critiche e non e' obbligatorio. La scelta dipende da strategia difensiva e dalla solidita della propria versione. Spesso e' piu utile una memoria scritta con allegati.

Cosa fa il PM dopo le memorie difensive?

Il PM valuta le memorie e decide: archiviazione, ulteriore indagine, esercizio dell'azione penale (richiesta di rinvio a giudizio o decreto di citazione diretta). La motivazione deve dare conto dell'esame delle deduzioni difensive.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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