- Modifiche al regime delle misure cautelari personali e ai relativi procedimenti.
- Rafforzamento dei criteri di proporzionalita e di adeguatezza.
- Innovazione delle modalita di esecuzione attraverso il monitoraggio elettronico.
- Razionalizzazione dei termini di durata massima e degli automatismi di rivalutazione.
- Coordinamento con la disciplina del riesame e delle impugnazioni cautelari.
Testo dell'articoloVigente
Art. 13 D.Lgs. 150/2022 — Modifiche al Titolo I del Libro IV del codice di procedura penale
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato
1. Al Titolo I del Libro IV del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 293, comma 1, lettera i), dopo le parole «la revoca» il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;» e dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: «i-bis) della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.»; b) all’articolo 294: 1) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice può autorizzare la persona sottoposta a misura cautelare e il difensore che ne facciano richiesta a partecipare a distanza all’interrogatorio.»; 2) al comma 5, dopo le parole: «procedere personalmente», sono inserite le seguenti: «e non sia possibile provvedere ai sensi del terzo periodo del comma 4,»; 3) dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. Alla documentazione dell’interrogatorio si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica. È fatta salva l’applicazione dell’articolo 133-ter, comma 3, terzo periodo, nei casi in cui è autorizzata la partecipazione a distanza all’interrogatorio.»; c) all’articolo 295, al comma 2, le parole: «nei casi previsti» sono sostituite dalle seguenti: «nei casi e con le modalità previste» e, dopo la parola: «latitanza», sono aggiunte le seguenti: «, altrimenti dispone la prosecuzione delle ricerche»; d) all’articolo 296: 1) al comma 2, prima delle parole: «Con il provvedimento» sono inseriti i seguenti periodi: «La latitanza è dichiarata con decreto motivato. Se la dichiarazione consegue alla mancata esecuzione di un’ordinanza applicativa di misure cautelari, nel decreto sono indicati gli elementi che provano l’effettiva conoscenza della misura e la volontà di sottrarvisi.»; 2) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Quando il provvedimento che ha dato causa alla dichiarazione di latitanza è eseguito, se il processo è in corso, all’imputato è comunicata la data dell’udienza successiva.»; e) all’articolo 300: 1) nella rubrica, dopo la parola: «Estinzione» sono inserite le seguenti: «o sostituzione»; 2) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Quando, in qualsiasi grado del processo, è pronunciata sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444, ancorché sottoposta a impugnazione, alla pena pecuniaria sostitutiva o al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689 , non può essere mantenuta la custodia cautelare. Negli stessi casi, quando è pronunciata sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 alla pena della detenzione domiciliare sostitutiva, non può essere mantenuta la custodia cautelare in carcere. In ogni caso, il giudice può sostituire la misura in essere con un’altra meno grave di cui ricorrono i presupposti ai sensi dell’articolo 299.»; f) all’articolo 304, al comma 1: 1) alla lettera c-bis), dopo le parole: «commi 2 e 3» il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»; 2) dopo la lettera c-bis) è inserita la seguente: «c-ter) nei casi previsti dall’articolo 545- bis, durante il tempo intercorrente tra la lettura del dispositivo indicato al comma 1 dello stesso articolo e l’udienza fissata per la decisione sulla eventuale sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva ai sensi dell’ articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ; in tal caso, la sospensione dei termini previsti dall’articolo 303 non può comunque avere durata superiore a sessanta giorni.»; g) all’articolo 309, al comma 4, le parole: «dagli articoli 582 e 583» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 582» e, al comma 8-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o, quando una particolare disposizione di legge lo prevede, di partecipare a distanza. Il presidente può altresì disporre la partecipazione a distanza dell’imputato che vi consenta»; h) all’articolo 311, al comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Si osservano le forme previste dall’articolo 582.». Note all’art. 13: – Si riporta il testo degli articoli 293 , 294 , 295 , 296 , 300 , 304 , 309 e 311 del codice di procedura penale , come modificati dal presente decreto: “Art. 293 (Adempimenti esecutivi). –
1. Salvo quanto previstodall’articolo 156, l’ufficiale o l’agente incaricato di eseguire l’ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all’imputato copia del provvedimento unitamente a una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, per l’imputato che non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informa: a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge; b) del diritto di ottenere informazioni in merito all’accusa; c) del diritto all’interprete ed alla traduzione di atti fondamentali; d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere; e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda il provvedimento; f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari; g) del diritto di accedere all’assistenza medica di urgenza; h) del diritto di essere condotto davanti all’autorità giudiziaria non oltre cinque giorni dall’inizio dell’esecuzione, se la misura applicata è quella della custodia cautelare in carcere ovvero non oltre dieci giorni se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare; i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l’interrogatorio, di impugnare l’ordinanza che dispone la misura cautelare e di richiederne la sostituzione o la revoca; i-bis) della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all’imputato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l’obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all’imputato
1-ter. L’ufficiale o l’agente incaricato di eseguire l’ordinanza informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a normadell’articolo 97e redige verbale di tutte le operazioni compiute, facendo menzione della consegna della comunicazione di cui al comma 1 o dell’informazione orale fornita ai sensi del comma
1-bis. Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l’ordinanza e al pubblico ministero
2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate all’imputato.
3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito è notificato al difensore. Il difensore ha diritto di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di cuiall’articolo 291, comma
1. Ha in ogni caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni
4. Copia dell’ordinanza che dispone una misura interdittiva è trasmessa all’organo eventualmente competente a disporre l’interdizione in via ordinaria.
4-bis. Copia dell’ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di madre di prole di minore età è comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della misura.” “Art. 294 (Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale). –
1. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all’applicazione della misura cautelare se non vi ha proceduto nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto o del fermo di indiziato di delitto procede all’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall’inizio dell’esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita.
1-bis. Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l’interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione. Il giudice, anche d’ufficio, verifica che all’imputato in stato di custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari sia stata data la comunicazione di cui all’articolo 293, comma 1, o che comunque sia stato informato ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo, e provvede, se del caso, a dare o a completare la comunicazione o l’informazione ivi indicate.
1-ter. L’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare.
2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto motivato e il termine per l’interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell’impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso.
3. Mediante l’interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste dagli articoli 273, 274 e
275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell’articolo 299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta.
4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l’interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e
65. Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell’atto. Il giudice può autorizzare la persona sottoposta a misura cautelare e il difensore che ne facciano richiesta a partecipare a distanza all’interrogatorio.
4-bis. Quando la misura cautelare è stata disposta dalla Corte di Assise o dal tribunale, all’interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato.
5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice, o il presidente, nel caso di organo collegiale, qualora non ritenga di procedere personalmente e non sia possibile provvedere ai sensi del terzo periodo del comma 4, richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo.
6. L’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere l’interrogatorio del giudice.
6-bis. Alla documentazione dell’interrogatorio si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica. È fatta salva l’applicazione dell’articolo 133-ter, comma 3, terzo periodo, nei casi in cui è autorizzata la partecipazione a distanza all’interrogatorio.” “Art. 295 (Verbale di vane ricerche). –
1. Se la persona nei cui confronti la misura è disposta non viene rintracciata e non è possibile procedere nei modi previsti dall’articolo 293, l’ufficiale o l’agente redige ugualmente il verbale, indicando specificamente le indagini svolte, e lo trasmette senza ritardo al giudice che ha emesso l’ordinanza.
2. Il giudice, se ritiene le ricerche esaurienti, dichiara, nei casi e con le modalità previste dall’articolo 296, lo stato di latitanza, altrimenti dispone la prosecuzione delle ricerche.
3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previste dagli articoli 266 e 267, può disporre l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Si applicano, ove possibile, le disposizioni degli articoli 268, 269 e
270. 3-bis. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo e nel comma 5 dell’articolo 103, il giudice o il pubblico ministero può disporre l’intercettazione di comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti previsti dall’articolo 51, comma 3-bis nonché dell’articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4).
3-ter. Nei giudizi davanti alla Corte d’assise, ai fini di quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, in luogo del giudice provvede il presidente della Corte.” “Art. 296 (Latitanza). –
1. È latitante chi volontariamente si sottrae alla custodia cautelare, agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all’obbligo di dimora o a un ordine con cui si dispone la carcerazione.
2. La latitanza è dichiarata con decreto motivato. Se la dichiarazione consegue alla mancata esecuzione di un’ordinanza applicativa di misure cautelari, nel decreto sono indicati gli elementi che provano l’effettiva conoscenza della misura e la volontà di sottrarvisi. Con il provvedimento che dichiara la latitanza, il giudice designa un difensore di ufficio al latitante che ne sia privo e ordina che sia depositata in cancelleria copia dell’ordinanza con la quale è stata disposta la misura rimasta ineseguita. Avviso del deposito è notificato al difensore.
3. Gli effetti processuali conseguenti alla latitanza operano soltanto nel procedimento penale nel quale essa è stata dichiarata.
4. La qualità di latitante permane fino a che il provvedimento che vi ha dato causa sia stato revocato a norma dell’articolo 299 o abbia altrimenti perso efficacia ovvero siano estinti il reato o la pena per cui il provvedimento è stato emesso.
4-bis. Quando il provvedimento che ha dato causa alla dichiarazione di latitanza è eseguito, se il processo è in corso, all’imputato è comunicata la data dell’udienza successiva.
5. Al latitante per ogni effetto è equiparato l’evaso.” “Art. 300 (Estinzione o sostituzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze). –
1. Le misure disposte in relazione a un determinato fatto perdono immediatamente efficacia quando, per tale fatto e nei confronti della medesima persona, è disposta l’archiviazione ovvero è pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento.
2. Se l’imputato si trova in stato di custodia cautelare e con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere è applicata la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, il giudice provvede a norma dell’art.
312. 3. Quando, in qualsiasi grado del processo, è pronunciata sentenza di condanna, le misure perdono efficacia se la pena irrogata è dichiarata estinta ovvero condizionatamente sospesa.
4. La custodia cautelare perde altresì efficacia quando è pronunciata sentenza di condanna, ancorché sottoposta a impugnazione, se la durata della custodia già subita non è inferiore all’entità della pena irrogata.
4-bis. Quando, in qualsiasi grado del processo, è pronunciata sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444, ancorché sottoposta a impugnazione, alla pena pecuniaria sostitutiva o al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689 , non può essere mantenuta la custodia cautelare. Negli stessi casi, quando è pronunciata sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 alla pena della detenzione domiciliare sostitutiva, non può essere mantenuta la custodia cautelare in carcere. In ogni caso, il giudice può sostituire la misura in essere con un’altra meno grave di cui ricorrono i presupposti ai sensi dell’articolo
299. 5. Qualora l’imputato prosciolto o nei confronti del quale sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere sia successivamente condannato per lo stesso fatto, possono essere disposte nei suoi confronti misure coercitive quando ricorrono le esigenze cautelari previste dall’articolo 274 comma 1 lettere b) o c).” “Art. 304 (Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare). –
1. I termini previsti dall’articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell’articolo 310 nei seguenti casi: a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell’imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa; b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell’allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati; c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall’articolo 544 commi 2 e 3; c-bis) nel giudizio abbreviato, durante il tempo in cui l’udienza è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere a) e b) e durante la pendenza dei termini previsti dall’articolo 544, commi 2 e 3; c-ter) nei casi previsti dall’articolo 545-bis, durante il tempo intercorrente tra la lettura del dispositivo indicato al comma 1 dello stesso articolo e l’udienza fissata per la decisione sulla eventuale sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva ai sensi dell’ articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ; in tal caso, la sospensione dei termini previsti dall’articolo 303 non può comunque avere durata superiore a sessanta giorni.
2. I termini previsti dall’articolo 303 possono essere altresì sospesi quando si procede per taluno dei reati indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.
3. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, con ordinanza appellabile a norma dell’articolo
310. 4. I termini previsti dall’articolo 303, comma 1, lettera a), sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell’articolo 310 se l’udienza preliminare è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.
5. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, anche se riferite al giudizio abbreviato, e di cui al comma 4 non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi.
6. La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall’articolo 303, commi 1, 2 e 3 senza tenere conto dell’ulteriore termine previsto dall’articolo 303, comma 1, lettera b), numero 3-bis) e i termini aumentati della metà previsti dall’articolo 303 comma 4, ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell’ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea.
7. Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1, lettera b).” “Art. 309 (Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva). –
1. Entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento, l’imputato può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della ordinanza che dispone una misura coercitiva, salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico ministero.
2. Per l’imputato latitante il termine decorre dalla data di notificazione eseguita a norma dell’articolo
165. Tuttavia, se sopravviene l’esecuzione della misura, il termine decorre da tale momento quando l’imputato prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.
3. Il difensore dell’imputato può proporre la richiesta di riesame entro dieci giorni dalla notificazione dell’avviso di deposito dell’ordinanza che dispone la misura.
3-bis. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni per i quali è stato disposto il differimento del colloquio, a norma dell’articolo 104, comma
3. 4. La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma
7. Si osservano le forme previste dall’articolo
582. 5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all’autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell’articolo 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini.
6. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi e l’imputato può chiedere di comparire personalmente. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima dell’inizio della discussione.
7. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l’ufficio del giudice che ha emesso l’ordinanza.
8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall’articolo
127. L’avviso della data fissata per l’udienza è comunicato almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che ha richiesto l’applicazione della misura; esso è notificato, altresì, entro lo stesso termine, all’imputato ed al suo difensore. Fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia.
8-bis. Il pubblico ministero che ha richiesto l’applicazione della misura può partecipare all’udienza in luogo del pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma
7. L’imputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6 ha diritto di comparire personalmente o, quando una particolare disposizione di legge lo prevede, di partecipare a distanza. Il presidente può altresì disporre la partecipazione a distanza dell’imputato che vi consenta.
9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l’inammissibilità della richiesta, annulla, riforma o conferma l’ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell’udienza. Il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all’imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso. Il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l’autonoma valutazione, a norma dell’articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa.
9-bis. Su richiesta formulata personalmente dall’imputato entro due giorni dalla notificazione dell’avviso, il tribunale differisce la data dell’udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la decisione e quello per il deposito dell’ordinanza sono prorogati nella stessa misura.
10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell’ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l’ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata. L’ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tali casi, il giudice può disporre per il deposito un termine più lungo, comunque non eccedente il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione.” “Art. 311 (Ricorso per cassazione). –
1. Contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310, il pubblico ministero che ha richiesto l’applicazione della misura, l’imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell’avviso di deposito del provvedimento. Il ricorso può essere proposto anche dal pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 dell’articolo
309. 2. Entro i termini previsti dall’articolo 309 commi 1, 2 e 3, l’imputato e il suo difensore possono proporre direttamente ricorso per cassazione per violazione di legge contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame.
3. Il ricorso è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione ovvero, nel caso previsto dal comma 2, in quella del giudice che ha emesso l’ordinanza. Si osservano le forme previste dall’articolo
582. Il giudice cura che sia dato immediato avviso all’autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette gli atti alla corte di cassazione.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i motivi devono essere enunciati contestualmente al ricorso, ma il ricorrente ha facoltà di enunciare nuovi motivi davanti alla corte di cassazione, prima dell’inizio della discussione.
5. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall’articolo
127. 5-bis. Se è stata annullata con rinvio, su ricorso dell’imputato, un’ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell’articolo 309, comma 9, il giudice decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti e l’ordinanza è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. Se la decisione ovvero il deposito dell’ordinanza non intervengono entro i termini prescritti, l’ordinanza che ha disposto la misura coercitiva perde efficacia, salvo che l’esecuzione sia sospesa ai sensi dell’articolo 310, comma 3, e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata.”.
Commento
L'articolo 13 del decreto interviene sul Titolo I del Libro IV del codice di procedura penale, dedicato alle misure cautelari personali. E' una materia di straordinaria sensibilita: la liberta personale e' un diritto costituzionale primario (art. 13 Cost.) e le misure cautelari ne costituiscono la limitazione piu invasiva nella fase preliminare al giudizio. La riforma agisce per rendere il sistema piu razionale, proporzionato e rispettoso del principio della presunzione di innocenza.
Il principio di proporzionalita rafforzato
Le modifiche valorizzano il principio di proporzionalita tra misura cautelare e gravita del reato contestato. La custodia cautelare in carcere resta extrema ratio: il giudice deve valutare se misure meno afflittive (arresti domiciliari, divieto di dimora, obbligo di presentazione, monitoraggio elettronico) possano garantire le finalita cautelari. La motivazione del provvedimento deve dare conto del percorso valutativo seguito.
Il braccialetto elettronico
La riforma valorizza l'uso del braccialetto elettronico (monitoraggio satellitare) come strumento di esecuzione degli arresti domiciliari e di altre misure restrittive. Tipicamente il dispositivo consente di controllare il rispetto dei limiti spaziali imposti, sostituendo o riducendo la necessita di controlli fisici da parte della polizia. L'uso del braccialetto e' subordinato alla disponibilita tecnica, che resta una sfida operativa importante.
Le esigenze cautelari
Le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione del reato) restano i presupposti delle misure. La riforma puntualizza i criteri di valutazione, in particolare per il pericolo di reiterazione: deve essere concreto e attuale, fondato su elementi specifici e non su valutazioni astratte legate al tipo di reato. La giurisprudenza europea (Corte EDU) e quella costituzionale forniscono il quadro di riferimento.
La durata massima
I termini di durata massima della custodia cautelare (art. 303 CPP) sono confermati nel loro impianto generale, ma la riforma introduce meccanismi di rivalutazione periodica e di accelerazione del processo. Tipicamente il giudice deve verificare con cadenza prestabilita la persistenza dei presupposti cautelari, anche senza istanza di parte. E' una garanzia importante contro l'eternizzazione delle misure.
Il riesame e l'appello cautelare
Le impugnazioni cautelari (riesame ex art. 309 CPP, appello ex art. 310 CPP) sono adeguate alle novita procedurali generali: deposito telematico, notificazioni a mezzo PEC, possibile partecipazione a distanza. I termini brevissimi del riesame (dieci giorni dal deposito dell'atto da parte del giudice) sono mantenuti per garantire l'efficacia del rimedio.
L'interrogatorio di garanzia
L'interrogatorio di garanzia (art. 294 CPP), strumento essenziale di tutela dell'indagato sottoposto a misura cautelare, e' coordinato con le novita tecnologiche. Tipicamente puo essere effettuato anche in videoconferenza in casi di indisponibilita logistica, con tutele rafforzate del diritto di difesa.
Le persone vulnerabili
La riforma rafforza le cautele per persone vulnerabili (minori, donne in gravidanza o con figli piccoli, persone con grave infermita). Per queste categorie si privilegiano misure non detentive o misure detentive in strutture specializzate. La sensibilita verso le condizioni personali e' un tratto sistematico della riforma.
Domande frequenti
Quando si applicano gli arresti domiciliari invece del carcere?
Tipicamente quando le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con una misura meno invasiva. La proporzionalita richiede di privilegiare la misura meno restrittiva idonea allo scopo cautelare.
Il braccialetto elettronico e' sempre disponibile?
No, la disponibilita dipende dalle dotazioni della polizia giudiziaria. La temporanea indisponibilita puo ritardare l'applicazione di misure che lo prevedono come strumento di esecuzione.
Quanto dura al massimo la custodia cautelare?
I termini massimi sono fissati dall'art. 303 CPP e variano per gravita del reato e fase del procedimento. La rivalutazione periodica e' uno strumento di garanzia contro durate eccessive.
Vedi anche