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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Modifiche al regime delle misure cautelari reali (sequestro conservativo, sequestro preventivo, confisca).
  • Innovazione delle modalita di esecuzione e di gestione dei beni sequestrati.
  • Razionalizzazione della disciplina del sequestro probatorio e dei rimedi.
  • Coordinamento con la disciplina amministrativa dei beni in sequestro.
  • Tutela rafforzata dei diritti dei terzi sui beni colpiti.

Testo dell'articoloVigente

Art. 14 D.Lgs. 150/2022 — Modifiche al Titolo II del Libro IV del codice di procedura penale

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato

1. Al Titolo II del Libro IV del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 316, comma 1, le parole: «della pena pecuniaria,» sono soppresse; b) all’articolo 317, comma 4, nel primo periodo, la parola: «Gli» è sostituita dalle seguenti: «Salvo quanto disposto dal comma 1-ter dell’articolo 578, gli»; c) all’articolo 320: 1) al comma 1, le parole: «diventa irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero quando» sono soppresse; 2) al comma 2, all’ultimo periodo, le parole: «le pene pecuniarie,» sono soppresse. Note all’art. 14: – Si riporta il testo degli articoli 316 , 317 e 320 del codice di procedura penale , come modificati dal presente decreto: “Art. 316 (Presupposti ed effetti del provvedimento). –

1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento delle spese di procedimentoe di ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell’imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento.

1-bis. Quando procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, contro l’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, o contro la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il pubblico ministero rileva la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti e, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime.

2. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato, la parte civile può chiedere il sequestro conservativo dei beni dell’imputato o del responsabile civile, secondo quanto previsto dal comma

1. 3. Il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova anche alla parte civile.

4. Per effetto del sequestro i crediti indicati nei commi 1 e 2 si considerano privilegiati, rispetto a ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi.” “Art. 317 (Forma del provvedimento. Competenza). –

1. Il provvedimento che dispone il sequestro conservativo a richiesta del pubblico ministero o della parte civile è emesso con ordinanza del giudice che procede.

2. Se è stata pronunciata sentenza di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere, soggetta a impugnazione, il sequestro è ordinato, prima che gli atti siano trasmessi al giudice dell’impugnazione, dal giudice che ha pronunciato la sentenza e, successivamente, dal giudice che deve decidere sull’impugnazione. Dopo il provvedimento che dispone il giudizioe prima che gli atti siano trasmessi al giudice competente, provvede il giudice per le indagini preliminari.

3. Il sequestro è eseguito dall’ufficiale giudiziario con le forme prescritte dal codice di procedura civile per l’esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili o immobili.

4. Salvo quanto disposto dal comma 1-ter dell’articolo 578, gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non è più soggetta a impugnazione. La cancellazione della trascrizione del sequestro di immobili è eseguita a cura del pubblico ministero. Se il pubblico ministero non provvede, l’interessato può proporre incidente di esecuzione.” “Art. 320 (Esecuzione sui beni sequestrati). –

1. Il sequestro conservativo si converte in pignoramentoquando diventa esecutiva la sentenza che condanna l’imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis dell’articolo

539. La conversione non estingue il privilegio previstodall’articolo 316comma

4. 2. Salva l’azione per ottenere con le forme ordinarie il pagamento delle somme che rimangono ancora dovute, l’esecuzione forzata sui beni sequestrati ha luogo nelle forme prescritte dal codice di procedura civile . Sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni sequestrati e sulle somme depositate a titolo di cauzione e non devolute alla cassa delle ammende, sono pagate, nell’ordine, le somme dovute alla parte civile a titolo di risarcimento del danno e di spese processuali, le spese di procedimento e ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato.”.

Commento

L'articolo 14 del decreto interviene sul Titolo II del Libro IV del codice di procedura penale, dedicato alle misure cautelari reali. La materia e' di crescente importanza nella prassi penalistica, soprattutto per i reati economici e contro la pubblica amministrazione, dove il sequestro dei beni e la successiva confisca sono spesso piu temibili (e piu efficaci) delle stesse pene detentive. La riforma razionalizza il sistema e tutela meglio i diritti dei terzi coinvolti.

Il sequestro preventivo

Il sequestro preventivo (art. 321 CPP) e' lo strumento principale per evitare che la libera disponibilita di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolarne ulteriori. La riforma chiarisce i presupposti, valorizza la proporzionalita e fornisce parametri piu precisi per la motivazione del provvedimento. Tipicamente il sequestro preventivo finalizzato alla confisca e' lo strumento piu usato per recuperare proventi illeciti.

Il sequestro probatorio

Il sequestro probatorio (art. 253 CPP) e' la misura che acquisisce al procedimento le cose pertinenti al reato come prova. La riforma coordina la disciplina con le novita sul fascicolo informatico e sulla prova digitale: tipicamente il sequestro di dispositivi elettronici richiede protocolli forensi specifici per garantire l'integrita dei dati. Le restituzioni anticipate (a seguito del solo prelievo della copia forense) sono favorite per ridurre l'impatto sulle parti.

Il sequestro conservativo

Il sequestro conservativo (art. 316 CPP) tutela le pretese civili (parti civili) e patrimoniali dello Stato (multe, pene pecuniarie, spese processuali). La riforma rafforza il coordinamento con la procedura civile esecutiva e chiarisce alcune zone d'ombra applicative. Tipicamente il sequestro conservativo e' richiesto dalla parte civile o dal pubblico ministero in casi di rischio di dispersione del patrimonio dell'imputato.

La gestione dei beni in sequestro

Una delle novita piu rilevanti riguarda la gestione amministrativa dei beni sequestrati. La riforma valorizza il ricorso all'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati (ANBSC) anche prima della confisca definitiva, per evitare il deterioramento o la perdita di valore. La gestione professionale dei beni in sequestro e' una questione cruciale: tipicamente attivita commerciali, immobili, partecipazioni societarie richiedono competenze specialistiche.

I rimedi e le impugnazioni

I rimedi avverso le misure cautelari reali (riesame, appello, ricorso per cassazione) sono coordinati con le novita generali sulla telematica e sui termini. La riforma tutela meglio la posizione del terzo titolare di diritti sui beni colpiti: tipicamente il terzo di buona fede ha strumenti procedurali piu efficaci per far valere le proprie ragioni e ottenere la restituzione.

La confisca

La confisca (art. 240 CP e norme speciali) e' la conseguenza patrimoniale tipica di molti reati. La riforma non rivede l'impianto generale della confisca, ma ne razionalizza alcuni profili procedurali, in particolare la confisca per equivalente e quella allargata (art. 240-bis CP). La continuita con la giurisprudenza europea (Corte EDU, sentenze Sud Fondi, G.I.E.M.) e' rispettata.

I diritti dei terzi

La tutela del terzo titolare di diritti sui beni sequestrati e' un capitolo cruciale. La riforma garantisce l'incidente di esecuzione come strumento per la revoca del sequestro o per la restituzione, con regole procedurali chiare e termini brevi. La giurisprudenza ha gia elaborato un sistema di tutele articolato che la riforma consolida.

Domande frequenti

Posso opporre il sequestro con il riesame?

Si', il riesame e' previsto entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento (artt. 322 e 324 CPP). E' lo strumento ordinario di impugnazione delle misure cautelari reali.

I beni sequestrati possono essere venduti prima della confisca?

Si', in caso di beni soggetti a deterioramento o di gestione antieconomica, il giudice puo autorizzare la vendita anticipata, con accantonamento del ricavato in attesa della definizione del processo.

Cosa fa l'ANBSC?

L'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati gestisce i beni in sequestro e quelli confiscati definitivamente, con compiti di custodia, amministrazione, destinazione e gestione del recupero a fini sociali o istituzionali.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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