- Riscrittura dell'art. 335 CPP sull'iscrizione della notizia di reato con nuovi requisiti di concretezza.
- Inserimento dell'art. 335-bis sull'efficacia limitata dell'iscrizione in ambito civile e amministrativo.
- Inserimento dell'art. 335-ter sul controllo del GIP sull'iscrizione del nome dell'indagato.
- Riforma del sistema di iscrizione con datazione retroattiva su iniziativa del PM.
- Coordinamento con i nuovi tempi delle indagini e con la presunzione di innocenza.
Testo dell'articoloVigente
Art. 15 D.Lgs. 150/2022 — Modifiche al Titolo II del Libro V del codice di procedura penale
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato
1. Al Titolo II del Libro V del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 335: 1) al comma 1, le parole: «nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.» sono sostituite dalle seguenti: «, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nell’iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto.»; 2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Il pubblico ministero provvede all’iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all’iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico.
1-ter. Quando non ha provveduto tempestivamente ai sensi dei commi 1 e 1-bis, all’atto di disporre l’iscrizione il pubblico ministero può altresì indicare la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata.»; b) dopo l’articolo 335, sono inseriti i seguenti: «Art. 335-bis (Limiti all’efficacia dell’iscrizione ai fini civili e amministrativi). –
1. La mera iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito. Art. 335-ter (Ordine di iscrizione del nome della persona sottoposta ad indagini). –
1. Quando deve compiere un atto del procedimento, il giudice per le indagini preliminari, se ritiene che il reato per cui si procede debba essere attribuito a una persona che non è stata ancora iscritta nel registro delle notizie di reato, sentito il pubblico ministero, gli ordina con decreto motivato di provvedere all’iscrizione.
2. Il pubblico ministero provvede all’iscrizione, indicando la data a partire dalla quale decorrono i termini delle indagini. Resta salva la facoltà di proporre la richiesta di cui all’articolo
335-quater. Art. 335-quater (Accertamento della tempestività dell’iscrizione nel registro delle notizie di reato). –
1. La persona sottoposta alle indagini può chiedere al giudice di accertare la tempestività dell’iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 della notizia di reato che la riguarda e del suo nome, con richiesta di retrodatazione che indichi, a pena di inammissibilità, le ragioni che la sorreggono e gli atti del procedimento dai quali è desunto il ritardo.
2. La retrodatazione è disposta dal giudice quando il ritardo è inequivocabile e non è giustificato.
3. La richiesta di retrodatazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro venti giorni da quello in cui la persona sottoposta alle indagini ha avuto facoltà di prendere conoscenza degli atti che dimostrano il ritardo nell’iscrizione. Ulteriori richieste sono ammissibili soltanto se proposte nello stesso termine e fondate su atti diversi, in precedenza non conoscibili.
4. Salvo quanto disposto dal comma 5, la richiesta è proposta al giudice che procede o, nel corso delle indagini preliminari, al giudice per le indagini preliminari.
5. Durante le indagini preliminari, quando il giudice deve adottare una decisione con l’intervento del pubblico ministero e della persona sottoposta alle indagini e la retrodatazione è rilevante ai fini della decisione, la richiesta può anche essere presentata nell’ambito del relativo procedimento e trattata e decisa nelle forme di questo.
6. Salvo che sia proposta in udienza oppure ai sensi del comma 5, la richiesta è depositata presso la cancelleria del giudice, con la prova dell’avvenuta notificazione al pubblico ministero. Il pubblico ministero, entro sette giorni, può depositare memorie e il difensore del richiedente può prenderne visione ed estrarne copia. Entrambe le parti hanno facoltà di depositare ulteriori memorie entro i sette giorni successivi. Decorso tale ultimo termine, il giudice, se ritiene che non sia necessario un contraddittorio orale, provvede sulla richiesta; altrimenti, fissa la data dell’udienza in camera di consiglio, dandone avviso al pubblico ministero e al difensore del richiedente. All’udienza, il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono. La decisione è adottata con ordinanza.
7. Nel corso dell’udienza preliminare o del giudizio, se non è proposta in udienza, la richiesta è depositata nella cancelleria del giudice e viene trattata e decisa in udienza.
8. In caso d’accoglimento della richiesta, il giudice indica la data nella quale deve intendersi iscritta la notizia di reato e il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.
9. Fermo quanto disposto nel secondo periodo del comma 3, la parte la cui richiesta di retrodatazione è stata respinta ovvero, in caso di accoglimento della richiesta, il pubblico ministero e la parte civile possono, a pena di decadenza, chiedere che la questione sia nuovamente esaminata prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto dall’articolo 491, comma
1. Nel dibattimento preceduto da udienza preliminare, la domanda di nuovo esame della richiesta di retrodatazione può essere proposta solo se già avanzata nell’udienza preliminare.
10. L’ordinanza del giudice dibattimentale può essere impugnata nei casi e nei modi previsti dai primi due commi dell’articolo 586.». Note all’art. 15: – Si riporta il testo dell’ articolo 335 del codice di procedura penale , come modificato dal presente decreto: “Art. 335 (Registro delle notizie di reato). –
1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell’apposito registro custodito presso l’ufficio, ogni notizia che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nell’iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto.
1-bis. Il pubblico ministero provvede all’iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all’iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico.
1-ter. Quando non ha provveduto tempestivamente ai sensi dei commi 1 e 1-bis, all’atto di disporre l’iscrizione il pubblico ministero può altresì indicare la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata.
2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l’aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni.
3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.
3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all’attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile.
3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall’autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo.”.
Commento
L'articolo 15 del decreto interviene sul Titolo II del Libro V del codice di procedura penale, dedicato alle notizie di reato e all'iscrizione. E' una delle riforme piu incisive: ridisegna il momento iniziale del procedimento penale, con effetti sui tempi delle indagini, sulle tutele dell'indagato e sulla certezza dei diritti dei terzi.
La nuova iscrizione (art. 335 CPP)
L'art. 335 CPP e' riscritto per imporre un nuovo requisito di concretezza alla notizia di reato. Per essere iscrivibile, la notizia deve contenere la rappresentazione di un fatto determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Si abbandona cosi la prassi di iscrizioni generiche o esplorative: solo le notizie con sufficiente concretezza fattuale e giuridica entrano nel registro. La modifica e' di rilievo sistematico: tutela la presunzione di innocenza e riduce il rischio di indagini esplorative non giustificate.
L'iscrizione del nome dell'indagato
I nuovi commi 1-bis e 1-ter dell'art. 335 CPP precisano che il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome dell'indagato non appena risultino indizi a suo carico. Quando il PM non ha provveduto tempestivamente, puo indicare nell'atto la data anteriore dalla quale l'iscrizione deve intendersi effettuata. E' un meccanismo di trasparenza temporale: tutela l'indagato dalla decorrenza occulta dei termini delle indagini.
Gli effetti dell'iscrizione (art. 335-bis CPP)
Il nuovo art. 335-bis CPP stabilisce un principio cruciale: la mera iscrizione nel registro non puo, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato e' attribuito. E' una norma di garanzia che recepisce la giurisprudenza costituzionale ed europea: l'iscrizione e' uno strumento interno al procedimento penale, non un'imputazione anticipata. Tipicamente questo limita gli effetti collaterali (per esempio sanzioni amministrative, esclusione da appalti, sospensioni dal lavoro) basati sulla sola iscrizione.
Il controllo del GIP (art. 335-ter CPP)
Il nuovo art. 335-ter CPP introduce un meccanismo di controllo giurisdizionale: quando deve compiere un atto del procedimento, il GIP che ritiene di dover attribuire il reato a una persona non ancora iscritta puo richiedere al PM di provvedere all'iscrizione. E' una valvola di garanzia che evita prassi di sotto-iscrizione: nessuno puo essere indagato di fatto senza esserlo formalmente. La tutela dei termini delle indagini e' rafforzata.
Il coordinamento con i termini delle indagini
La riforma incide indirettamente sui termini delle indagini preliminari (art. 405 CPP): tipicamente il pubblico ministero ha sei mesi (estensibili) dall'iscrizione per esercitare l'azione penale o richiedere l'archiviazione. I nuovi meccanismi di iscrizione (concretezza, retrodatazione, controllo GIP) influiscono direttamente sull'arco temporale entro cui il PM e' chiamato a operare.
La presunzione di innocenza
Le novita dell'art. 15 attuano la direttiva 2016/343/UE sulla presunzione di innocenza, recepita dal D.Lgs. 188/2021. La limitazione degli effetti dell'iscrizione (art. 335-bis) e il controllo giurisdizionale (art. 335-ter) sono coerenti con il principio che nessuno e' colpevole fino a sentenza definitiva di condanna. Sul piano comunicativo, la riforma incide anche sulla disciplina della divulgazione delle informazioni dal pubblico ministero ai media.
Impatto pratico
Per gli indagati, la riforma rappresenta un significativo rafforzamento delle garanzie: meno iscrizioni esplorative, controllo sui tempi, limitazione degli effetti collaterali. Per le Procure, e' una sfida organizzativa: l'iscrizione richiede maggiore vaglio preliminare e maggiore disciplina temporale. Per gli avvocati, si aprono nuovi strumenti di tutela: contestazione della tempestivita dell'iscrizione, opposizione agli effetti collaterali basati sulla sola iscrizione.
Domande frequenti
Posso sapere se sono iscritto come indagato?
Si', l'indagato puo ottenere l'informazione presso la cancelleria del PM, salvi i casi di segreto investigativo che rendano temporaneamente non comunicabile l'iscrizione. La trasparenza e' la regola, il segreto l'eccezione.
L'iscrizione genera automaticamente effetti penali?
No, l'iscrizione e' un atto interno al procedimento. Tipicamente non e' di per se idonea a generare effetti negativi nei confronti dell'indagato fino a quando non si pronuncia un provvedimento giurisdizionale formale (per esempio una misura cautelare o un atto di accusa).
Cosa succede se il PM non rispetta il nuovo art. 335?
L'indagato puo chiedere al GIP l'iscrizione con data anteriore o sollevare l'inutilizzabilita degli atti compiuti dopo la decorrenza dei termini delle indagini calcolati dalla data effettiva (e non da quella formale).
Vedi anche